Cassazione Penale, Sentenza n. 2431/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello del 09/05/2024 denunciando la nullità dell'atto per mancanza di motivazione e di dispositivo: la motivazione e il dispositivo contenuti nella sentenza depositata si riferivano a fatti diversi (reato di ricettazione), commessi in luogo e data differenti e contro altri imputati, anziché ai reati effettivamente contestati a Testa (concorso in bancarotta fraudolenta e documentale). Sono state invocate violazioni di varie norme di processo e garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 125, comma 3, 177, 521, 522, 546, 604 c.p.p.; artt. 11, 111, 117 Cost.; artt. 47-49 Carta di Nizza; artt. 6 e 7 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha riscontrato che, pur essendo corretta l'intestazione con i dati dell'imputato, la motivazione e il dispositivo depositati si riferivano ad altri soggetti e ad un reato non contestato al Testa (ricettazione), configurando un palese errore nella redazione della sentenza. Tale errore costituisce nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., non sanata (non è stato depositato alcun altro provvedimento corretto che avrebbe potuto sanare la nullità ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b, c.p.p.). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la sentenza che reca motivazione e dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità e può essere annullata; tale norma è stata applicata per dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
art. 183, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte come causa di possibile sanazione: la nullità avrebbe potuto essere sanata se fosse stato depositato un altro provvedimento con motivazione e dispositivo pertinenti e la difesa avesse potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni; nella specie questa condizione non si è verificata.
art. 177 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente tra le norme processuali che disciplinano la correttezza formale della sentenza; la pronuncia non fornisce un'interpretazione puntuale della norma ma la richiama nel quadro delle censure sulla motivazione.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato tra le disposizioni processuali invocate per i vizi della decisione; la Corte ha comunque fondato la decisione principale sulla nullità ex art. 125 c.p.p.
art. 522 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come norma rilevante ai fini delle tutele procedurali connesse alla motivazione e al dispositivo; non è stata però fondamentale per la decisione della Cassazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali citate nella doglianza sulla correttezza del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato il profilo di nullità più specifico previsto dall'art. 125 c.p.p.
art. 604 cod. proc. pen.
Invocato nel ricorso quale norma di procedimento in Cassazione; la Corte ha però deciso in base alla nullità della sentenza di merito riscontrata.
art. 11 Cost.
Riferimento costituzionale richiamato tra le garanzie invocate dal ricorrente; la Corte ha considerato le garanzie costituzionali nel quadro della tutela del giusto processo.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto a una decisione motivata e al contraddittorio; la Corte ha richiamato il principio della motivazione congruente della sentenza.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alla conformità del processo alle norme internazionali; la Corte ha valutato anche i parametri convenzionali sopra richiamati.
artt. 47, 48, 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (Carta di Nizza)
Citate dal ricorrente come garanzie internazionali; nel provvedimento sono richiamate come parte delle garanzie di tutela dei diritti, senza un'applicazione normativa autonoma esplicita nel testo.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro internazionale del giusto processo (diritto a un equo processo e alla motivazione); la Corte lo ha considerato nel quadro delle garanzie procedurali rilevate.
art. 7 CEDU
Richiamato per il principio di legalità penale (nessuna pena senza legge); evocato tra le garanzie ma non decisivo rispetto alla nullità della sentenza per errore di redazione.
Massime di principio
- Se la motivazione e/o il dispositivo di una sentenza si riferiscono a fatti, reati o imputati diversi rispetto all'intestazione, la sentenza è affetta da nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e può essere annullata dalla Corte di legittimità.
- La nullità derivante da un errore così grave nella redazione non è automaticamente sanata: può esserlo solo se viene depositato un provvedimento corretto che consenta alla difesa di esercitare tempestivamente il diritto di replica (art. 183, comma 1, lett. b, c.p.p.). In mancanza, l'atto resta nullo.
- In presenza di difformità tra intestazione e corpo della sentenza è fondamentale sollevare l'eccezione immediatamente dopo il deposito, chiedere la declaratoria di nullità e, se necessario, il rinvio per rideterminazione del giudizio.
- La qualificazione dell'errore come 'nullità' (anziché mera irregolarità o errore materiale correggibile) dipende dall'entità della discrepanza: quando la motivazione riguarda altri soggetti o reati non contestati, la Corte tende a qualificare il vizio come insanabile nullità.
- In casi analoghi la Cassazione può annullare e rinviare ad altra Corte d'appello per la prosecuzione del giudizio sul merito, lasciando alla Corte di rinvio l'onere di rieditare una decisione corretta sul piano formale e sostanziale.
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