Ordinanza n. 2788/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per vice ispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il giudizio di non idoneità attitudinale del 13 febbraio 2026 e la relazione psicologica del giorno precedente, adottati nell'ambito del concorso pubblico per esami per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Ha dedotto il contrasto del giudizio con un precedente accertamento favorevole dei requisiti psico-fisici, nonché con alcune valutazioni positive del perito selettore. Ha contestato inoltre la limitata approfonditezza dei colloqui, il difetto di motivazione e di istruttoria e la mancata considerazione dell'esperienza di servizio prestata nella polizia locale. A sostegno delle proprie ragioni ha prodotto una consulenza tecnica di parte, volta a evidenziare gli errori dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di profili di manifesta fondatezza, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Ha chiarito che gli accertamenti attitudinali non coincidono con quelli di natura psico-fisica o con la mera psicologia clinica, poiché verificano aspetti personologici e caratteriali secondo le metodologie proprie della psicologia del lavoro. Pertanto, il precedente riconoscimento dei requisiti sanitari o l'assenza di anomalie psicologiche non comportano necessariamente l'idoneità attitudinale. Il Collegio ha altresì escluso, salvo il caso di giudizi abnormi, la rilevanza di valutazioni medico-legali o psico-attitudinali formate al di fuori dello specifico ambito concorsuale, anche se provenienti da organismi pubblici o da consulenti di parte. Ha valorizzato l'importanza dei colloqui individuali e collegiali ai fini della valutazione del quadro comportamentale e ha ritenuto che le schede degli organi istruttori, contenenti giudizi sintetici riferiti ai parametri del d.m. n. 198/2003, non necessitino di una verbalizzazione analitica dei colloqui. Ha inoltre rilevato che la stessa consulenza di parte segnalava un comportamento interpersonale eccessivamente dominante, elemento non incompatibile con il giudizio attitudinale negativo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.
d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Individua i parametri e le qualità rilevanti per gli accertamenti attitudinali del personale della Polizia di Stato; le schede degli organi istruttori possono sintetizzare il giudizio con riferimento a tali parametri.
Massime di principio
- L'accertamento attitudinale nell'ambito di un concorso per la Polizia di Stato è distinto dall'accertamento sanitario e dalla valutazione di mera psicologia clinica, poiché riguarda anche gli aspetti personologici e caratteriali rilevanti secondo la psicologia del lavoro.
- Il precedente riconoscimento dell'idoneità psico-fisica o l'assenza di anomalie psicologiche non determinano necessariamente il superamento della distinta verifica attitudinale.
- Le valutazioni medico-legali o psico-attitudinali formate al di fuori dello specifico ambito concorsuale non sono idonee, di regola, a smentire il giudizio degli organi concorsuali istituzionalmente competenti, salvo che quest'ultimo sia affetto da abnormità.
- I colloqui individuali e collegiali costituiscono strumenti fondamentali per valutare il quadro comportamentale del candidato e possono essere valorizzati dall'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica.
- Le schede predisposte dagli organi istruttori, quando esprimono sinteticamente il possesso o il mancato possesso delle qualità previste dalla disciplina concorsuale, non richiedono necessariamente la verbalizzazione analitica di ogni colloquio.
Come è indicizzato
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