L.R. TAA 14/2015
Istituzione del nuovo Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Madruzzo, nato dalla fusione dei Comuni di Calavino e Lasino, ne disciplina sede, successione nei beni e nei rapporti, gestione commissariale transitoria, personale, statuto, prima elezione degli organi e indennità. Prevede inoltre l’esercizio provvisorio e richiama i contributi spettanti al nuovo ente.
Istituzione del Comune di Madruzzo per fusione di Calavino e Lasino
Istituzione del Comune di Madruzzo
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino nel nuovo Comune di Madruzzo, con efficacia dal 1° gennaio 2016, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, provincia di Trento. Il provvedimento regola gli effetti della soppressione dei comuni originari e l’assetto transitorio necessario alla nascita del nuovo ente.
Ambito territoriale e effetti della fusione
La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei due Comuni soppressi. Dal 1° gennaio 2016:
- i Comuni di Calavino e Lasino sono estinti;
- decadono sindaci, giunte e consigli comunali;
- cessano le rispettive cariche;
- decadono gli organi di revisione contabile, salvo la gestione provvisoria affidata all’organo in carica a Calavino fino alla nomina del revisore del nuovo Comune.
I consiglieri cessati continuano però a esercitare gli incarichi esterni eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente restano in carica i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, fino alla sostituzione.
Sede, capoluogo e organizzazione territoriale
La sede legale del Comune di Madruzzo è fissata nell’abitato di Lasino, che diventa capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio comunale.
Successione nei beni e nei rapporti giuridici
Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari. In caso di controversie tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni dell’art. 1, commi 127, 128 e 129, della legge n. 56/2014.
Beni di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta in capo alle comunità di originaria appartenenza.
Gestione transitoria del nuovo Comune
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci dei Comuni estinti. Il comitato deve essere consultato sullo schema di bilancio e su eventuali varianti agli strumenti urbanistici, e viene convocato periodicamente dal commissario, anche su richiesta di uno dei componenti.
Organizzazione amministrativa provvisoria e atti
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni fusioni, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e il relativo impiego del personale trasferito. In mancanza dell’intesa, decide il commissario straordinario.
Fino all’esecutività degli atti e provvedimenti del nuovo ente, continuano ad applicarsi nei territori di origine gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune secondo l’art. 2112 c.c., con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dall’art. 47, commi 1-4, della legge n. 428/1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.
Statuto, regolamento consiliare e partecipazione
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e frazioni già appartenenti ai Comuni originari; devono inoltre essere garantite forme adeguate di decentramento dei servizi comunali.
Prima dell’istituzione del Comune, i Comuni coinvolti possono approvare uno statuto conforme unico, destinato a entrare in vigore con la nascita del nuovo ente e a rimanere vigente fino alle modifiche successive degli organi di Madruzzo. Se ciò non avviene, entro sei mesi dall’elezione gli organi del nuovo Comune devono approvare statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Fino all’entrata in vigore di tali atti si applicano, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e gli altri regolamenti interni del Comune estinto di Calavino vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione degli organi comunali
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio nei comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Prima formazione dell’organo esecutivo e indennità
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori, per garantire la rappresentanza delle diverse realtà originarie. L’indennità complessiva mensile degli assessori del Comune di Madruzzo è pari a tre volte l’indennità dell’assessore prevista dalla legge; se gli assessori sono più di tre, le indennità dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, salvo la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste dal regolamento regionale per i comuni inclusi nella fascia 4 livello intermedio.
Regime finanziario e bilancio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata dalla legge. Per determinare gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.
Contributi al nuovo Comune
Al Comune di Madruzzo spettano i contributi previsti dalla normativa regionale richiamata, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2014.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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