L.R. TAA 9/2015
Istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Borgo Chiese mediante fusione di Brione, Cimego e Condino, disciplina successione nei beni e nei rapporti, gestione transitoria, personale, statuto, prima elezione degli organi, indennità ed esercizio provvisorio. Le norme transitorie e speciali operano fino all’insediamento degli organi comunali e al completamento dell’avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Borgo Chiese per fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino
Istituzione del Comune di Borgo Chiese
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino e la nascita del nuovo Comune di Borgo Chiese, nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Il nuovo ente è istituito dal 1° gennaio 2016 e subentra ai Comuni estinti in tutti i rapporti giuridici e amministrativi.
Ambito territoriale e cessazione dei Comuni originari
La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei tre Comuni soppressi. Dal 1° gennaio 2016 Brione, Cimego e Condino cessano di esistere come enti autonomi; decadono sindaci, giunte e consigli comunali, con cessazione delle rispettive cariche.
Organi di revisione e incarichi esterni
Alla data di efficacia della fusione decadono anche gli organi di revisione contabile dei Comuni originari. Fino alla nomina del revisore del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Condino alla data di estinzione. I consiglieri cessati continuano comunque a svolgere gli eventuali incarichi esterni fino alla nomina dei successori, e analogamente restano in carica fino a sostituzione i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.
Sede, capoluogo e distribuzione degli uffici
La sede legale e il capoluogo del Comune di Borgo Chiese sono fissati nell’abitato di Condino. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale; inoltre gli uffici comunali possono essere dislocati sull’intero territorio comunale.
Successione nei beni, nei rapporti e nei beni di uso civico
Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di contrasto tra gli enti originari, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Per i beni e i diritti di uso civico resta ferma la titolarità delle comunità di originaria appartenenza.
Municipi e rappresentanza delle comunità locali
Lo statuto può istituire municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Ogni municipio è retto da un comitato di gestione gratuito composto da un prosindaco e da due a quattro consultori, eletti tra i residenti della circoscrizione con i requisiti per il consigliere comunale; è incompatibile con la carica di sindaco, assessore o consigliere del Comune. È ammesso un solo municipio per ciascun Comune estinto. Lo statuto disciplina numero dei componenti, modalità di elezione e funzioni consultive e partecipative; per la prima elezione valgono i termini fissati dallo statuto comunale del nuovo ente.
Gestione provvisoria del nuovo Comune
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci dei Comuni estinti, da consultare sul bilancio e su eventuali varianti urbanistiche.
Organizzazione amministrativa provvisoria e regime degli atti
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni fusi, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa decide il commissario straordinario. Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi negli ex territori comunali gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge statale. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.
Statuto, regolamento consiliare e partecipazione
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con le comunità originarie e forme di decentramento dei servizi nelle rispettive circoscrizioni. I Comuni interessati potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, uno statuto comune destinato a entrare in vigore con la fusione; in assenza, gli organi del nuovo Comune devono approvare statuto e regolamento consiliare entro sei mesi dalla loro elezione. Fino a tale momento si applicano, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e gli altri regolamenti interni dell’estinto Comune di Condino vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale
La prima elezione degli organi politici del nuovo Comune si svolge in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016, secondo la disciplina regionale per i Comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Per la prima applicazione sono previsti tre seggi riservati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali dei tre ex Comuni, con regole speciali per la formazione delle graduatorie, la proclamazione degli eletti e la surrogazione dei seggi vacanti.
Prima formazione della giunta e indennità
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori, per assicurare la rappresentanza di tutti i territori di origine. L’indennità complessiva degli assessori del nuovo Comune è pari a tre volte quella prevista per l’assessore base; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, salvo la maggiorazione del vicesindaco. Per sindaco e assessori si applicano le indennità previste dal regolamento regionale per i Comuni della fascia 4 livello base.
Regime finanziario ed esercizio provvisorio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata dalla normativa regionale e regolamentare. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti. Al nuovo Comune spettano inoltre i contributi previsti dalla normativa regionale richiamata, secondo il rinvio operato dalla legge.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ma l’istituzione del nuovo Comune e le principali disposizioni operative decorrono dal 1° gennaio 2016.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 20/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 19/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 18/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 17/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 16/2015
- Legge · 24 lug 2015L.R. TAA 15/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →