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Legge

L.R. TAA 16/2015

Istituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante la fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 16/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante fusione di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua. Disciplina successione in beni, rapporti, personale, organi provvisori, prima elezione, statuto, municipi e indennità. È riferita a un evento ormai esaurito, quindi oggi ha rilevanza pratica solo storica/transitoria.

Istituzione del Comune di Primiero San Martino di Castrozza per fusione di quattro Comuni trentini

Istituzione del Comune di Primiero San Martino di Castrozza

La legge regionale del Trentino-Alto Adige istituisce il nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante la fusione di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua. La disciplina regola gli effetti della fusione, la fase transitoria e l’organizzazione iniziale del nuovo ente a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Ambito territoriale ed effetti della fusione

Dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune subentra nei territori dei quattro Comuni originari, che vengono estinti a quella stessa data. Contestualmente cessano sindaci, giunte e consigli comunali, con decadenza delle rispettive cariche. Decadono anche gli organi di revisione contabile, con una gestione provvisoria affidata al revisore in carica nel Comune di Fiera di Primiero fino alla nomina del nuovo organo.

Successione nei beni, nei rapporti e nelle posizioni giuridiche

Il nuovo Comune succede in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni estinti. Se sorgono controversie tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definirle secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate dalla legge regionale sulle fusioni di Comuni.

Beni di uso civico

Per i beni e i diritti di uso civico la titolarità resta riferita alle comunità di originaria appartenenza. I soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerate frazioni ai fini dell’amministrazione di tali beni.

Sede, capoluogo e organizzazione sul territorio

La sede legale del Comune è fissata nell’abitato di Fiera di Primiero, che diventa capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali sono distribuiti sull’intero territorio comunale.

Municipi e decentramento

Lo statuto può istituire municipi privi di personalità giuridica per valorizzare le comunità locali, con eventuale previsione anche nella frazione di San Martino di Castrozza. Ogni municipio è affidato a un comitato di gestione gratuito composto da un prosindaco e da due a quattro consultori, eletti tra cittadini residenti e incompatibili con le cariche di sindaco, assessore o consigliere del Comune. Lo statuto disciplina numero dei componenti, modalità di elezione e funzioni consultive/partecipative; la prima elezione avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale.

Gestione provvisoria e organi transitori

Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, il Comune è gestito da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito senza oneri da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci, sentito sul bilancio e su eventuali varianti urbanistiche e convocato periodicamente. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci definiscono d’intesa l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale; in mancanza decide il commissario.

Regime degli atti e continuità amministrativa

Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni. Ciò garantisce continuità amministrativa nella fase di passaggio.

Personale e incarichi esterni

Il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la specifica disciplina regionale richiamata. I consiglieri cessati continuano a svolgere gli eventuali incarichi esterni fino alla nomina dei successori; analogamente i nominati dai Comuni estinti in enti o organismi restano in carica fino alla sostituzione.

Statuto, regolamento consiliare e partecipazione

Lo statuto deve prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con comunità e frazioni già appartenenti ai Comuni originari, assicurando forme adeguate di decentramento dei servizi. I Comuni interessati potevano approvare, prima della nascita del nuovo ente, uno statuto “conforme” destinato a entrare in vigore immediatamente con la fusione; in assenza, il nuovo Comune deve approvare statuto e regolamento consiliare entro sei mesi dall’elezione degli organi. Fino ad allora restano applicabili, per quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari dell’estinto Comune di Fiera di Primiero vigenti al 31 dicembre 2015.

Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

La prima elezione del sindaco e del consiglio del nuovo Comune si svolge in un turno elettorale fissato in una domenica compresa tra il 1° maggio 2016 e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per i Comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti. In prima applicazione, quattro seggi sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni dei quattro ex Comuni secondo un meccanismo di graduatorie territoriali e criteri di attribuzione e surroga specificamente indicati dalla legge.

Indennità di carica ed esercizio provvisorio

Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste per i Comuni della fascia 6 livello intermedio dal regolamento regionale richiamato. Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio; per il riferimento agli stanziamenti dell’anno precedente si usa la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Contributi e rinvii normativi

Al nuovo Comune spettano i contributi previsti dalla normativa regionale richiamata, secondo quanto stabilito dal rinvio contenuto nella legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Attualità dell’atto

Il provvedimento ha esaurito la sua funzione costitutiva e transitoria con l’istituzione del nuovo Comune e la prima tornata di governo locale. Oggi ha rilievo soprattutto storico e di ricostruzione dell’assetto del Comune nato dalla fusione, quindi risulta sostanzialmente obsoleto per applicazioni pratiche generali.

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