L.R. TAA 20/2015
Istituzione del nuovo Comune di Ville d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune di Ville d’Anaunia, nato dalla fusione di Nanno, Tassullo e Tuenno, disciplinandone successione nei beni e rapporti, assetto transitorio, organi provvisori, elezioni, personale, statuto, indennità e regime finanziario iniziale. Le norme transitorie riguardano soprattutto il periodo fino all’elezione degli organi comunali e alla prima adozione degli atti fondamentali.
Istituzione del Comune di Ville d’Anaunia mediante fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno
Istituzione del Comune di Ville d’Anaunia
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno e la conseguente nascita del Comune di Ville d’Anaunia, con effetti dal 1° gennaio 2016. Il provvedimento regola anche la fase transitoria necessaria al passaggio dal vecchio al nuovo assetto amministrativo, limitatamente al territorio della Provincia autonoma di Trento.
Ambito territoriale e successione nei rapporti
Il nuovo Comune comprende l’intero territorio già appartenente ai tre Comuni estinti. Dal 1° gennaio 2016 Nanno, Tassullo e Tuenno cessano di esistere come enti autonomi e il Comune di Ville d’Anaunia subentra in tutti i beni mobili e immobili, nonché in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari. In caso di controversie tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate in materia di fusioni di comuni.
Organi comunali e regime di cessazione degli enti originari
Con l’entrata in vigore della fusione decadono sindaci, giunte e consigli comunali dei Comuni estinti, con cessazione delle rispettive cariche. Anche gli organi di revisione contabile decadono; fino alla nomina del revisore del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal revisore in carica nel Comune di Tuenno alla data di estinzione. I consiglieri cessati continuano a svolgere gli incarichi esterni eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente restano in carica, fino a nuova nomina, i soggetti designati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.
Sede, capoluogo e organizzazione territoriale
La sede legale e il capoluogo del Comune sono fissati nell’abitato di Tuenno. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale, mentre gli uffici comunali possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.
Beni di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico rimane in capo alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico, i Comuni di origine e le loro originarie frazioni sono considerati frazioni.
Municipi e partecipazione delle comunità locali
Lo statuto del nuovo Comune può istituire municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Ogni Comune estinto può dare luogo a un solo municipio. Il municipio è affidato a un comitato di gestione gratuito composto da un prosindaco e da due a quattro consultori, eletti tra i residenti della circoscrizione in possesso dei requisiti per il consiglio comunale; le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale sono incompatibili con quella di componente del comitato. Lo statuto deve definire numero dei componenti, modalità di elezione e funzioni consultive e partecipative. Per la prima elezione dei componenti del comitato vale il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune.
Gestione provvisoria fino all’elezione degli organi elettivi
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione di sindaco e consiglio comunale, la gestione del Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito senza oneri per la finanza pubblica da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti. Il comitato è sentito sullo schema di bilancio e sulle eventuali varianti urbanistiche; il commissario lo convoca periodicamente, anche su richiesta di un componente, per informarlo sulle attività programmate e in corso.
Organizzazione amministrativa provvisoria e atti applicabili
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, dovevano definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo ente e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario straordinario. Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4 del 1993.
Statuto, regolamento consiliare e disciplina transitoria interna
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con le comunità già appartenenti ai Comuni originari, assicurando adeguate forme di decentramento dei servizi nelle relative circoscrizioni. Prima dell’istituzione del Comune, i consigli comunali dei Comuni promotori potevano approvare un testo statutario conforme, destinato a entrare in vigore con la nascita del nuovo ente. In assenza di tale statuto anticipato, il Comune di Ville d’Anaunia deve approvare entro sei mesi dalla elezione degli organi lo statuto e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Fino a quel momento si applicano, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni del Comune di Tuenno vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale
La prima elezione degli organi politici del nuovo Comune si svolge nel turno elettorale fissato in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti. In prima applicazione, tre seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni dei tre ex Comuni, secondo una graduatoria separata per ciascun territorio originario e con specifiche regole per i casi di cumulo di primati e per la surrogazione dei seggi vacanti. Gli altri seggi sono assegnati secondo le ordinarie regole regionali richiamate.
Prima composizione della giunta e indennità
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a sei assessori per garantire la rappresentanza di tutti i Comuni originari. L’indennità complessiva mensile degli assessori è pari a quattro volte quella prevista per l’assessore richiamata dalla legge; se gli assessori sono più di quattro, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale del vicesindaco. Sindaco e assessori del nuovo Comune percepiscono le indennità previste dal regolamento regionale del 9 aprile 2015, n. 63, per i Comuni della fascia 6 livello intermedio.
Regime finanziario e bilancio provvisorio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per determinare gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti. Il Comune di Ville d’Anaunia beneficia inoltre dei contributi previsti dal previgente articolo 42, comma 7, della legge regionale n. 1 del 1993, secondo il rinvio operato dalla legge regionale n. 11 del 2014.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, mentre gli effetti principali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2016. Le norme contenute risultano in larga parte a efficacia ormai storica, riferite alla fase di istituzione e al primo assetto del Comune.
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