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Legge

L.R. TAA 18/2015

Istituzione del nuovo Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 18/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Tre Ville, nato dalla fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli, ne disciplina sede, successione nei beni e nei rapporti, gestione provvisoria, personale, statuto, prima elezione e indennità. Le disposizioni transitorie valgono fino all’elezione degli organi e alla piena operatività del nuovo ente.

Istituzione del Comune di Tre Ville mediante fusione di Montagne, Preore e Ragoli

Istituzione del Comune di Tre Ville

La legge della Provincia autonoma di Trento istituisce il Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli. La disciplina riguarda la nascita del nuovo ente, la cessazione dei comuni originari e il regime transitorio fino alla piena elezione e organizzazione degli organi comunali.

Ambito territoriale, estinzione dei comuni originari e continuità degli incarichi

Dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune comprende l’intero territorio già appartenente ai tre comuni fusi. Da tale data i Comuni di Montagne, Preore e Ragoli sono estinti e decadono sindaci, giunte, consigli e organi di revisione contabile.

Restano però garantite alcune continuità funzionali:

  • gli incarichi esterni attribuiti ai consiglieri cessati proseguono fino alla nomina dei successori;
  • i soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione;
  • fino alla nomina del nuovo organo di revisione del Comune di Tre Ville, le funzioni di revisione sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Ragoli alla data di estinzione.

Sede legale, capoluogo e dislocazione degli uffici

La sede legale del nuovo Comune è fissata nell’abitato di Ragoli, che assume anche la funzione di capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale, mentre gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio del nuovo ente.

Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nei beni di uso civico

Il Comune di Tre Ville subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni originari. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche.

Per i beni di uso civico, la titolarità spetta alle comunità di originaria appartenenza; i soggetti di imputazione restano i comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerate tutte frazioni ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

Gestione provvisoria del nuovo ente

Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci dei comuni estinti.

Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e su eventuali varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario lo convoca periodicamente, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informarlo sulle attività programmate e in corso.

Organizzazione amministrativa provvisoria e atti amministrativi

Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Tre Ville e il relativo impiego del personale trasferito. In mancanza di tale intesa, o per gli aspetti non disciplinati, decide il commissario straordinario.

Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli comuni.

Personale e segretari comunali

Il personale dei comuni originari è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4 del 1993.

Statuto, regolamento del consiglio e partecipazione territoriale

Lo statuto del Comune può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo ente e le comunità e frazioni già appartenenti ai comuni originari, oltre a forme di decentramento dei servizi comunali nelle relative circoscrizioni territoriali.

Prima dell’istituzione del nuovo Comune, i comuni interessati possono approvare un testo statutario conforme, che entrerà in vigore con la nascita di Tre Ville e resterà efficace fino a successive modifiche degli organi del nuovo ente. In assenza di tale statuto, gli organi del Comune di Tre Ville devono approvare entro sei mesi dall’elezione lo statuto e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Nel frattempo si applicano, se compatibili, lo statuto, il regolamento del consiglio e i regolamenti interni del soppresso Comune di Ragoli vigenti al 31 dicembre 2015.

Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si tiene nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applicano le norme regionali sull’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni trentini con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

In prima applicazione, tre seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali dei tre ex comuni, secondo una procedura speciale che forma graduatorie distinte per ciascun territorio e risolve i casi di candidature prime in più graduatorie con regole di prevalenza basate sul numero di preferenze, sulla differenza tra primo e secondo candidato e, in ultima istanza, sul sorteggio. I seggi eventualmente vacanti tra quelli assegnati con tale criterio sono surrogati dal primo candidato non eletto della medesima lista nella relativa graduatoria; se manca, si procede secondo l’ordine della graduatoria senza rideterminare il riparto dei seggi tra liste.

Prima composizione dell’organo esecutivo e indennità

Nel primo mandato amministrativo, per assicurare la rappresentanza dei territori di origine, il sindaco può nominare fino a quattro assessori. L’indennità complessiva mensile degli assessori del Comune è fissata in misura pari a tre volte quella dell’assessore prevista dalla disciplina richiamata; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali si riducono in uguale misura, salvo la maggiorazione percentuale del vicesindaco.

Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste dal regolamento regionale richiamato per i comuni inclusi nella fascia 2, livello superiore.

Esercizio provvisorio e copertura finanziaria

Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata dal DPGR n. 8/L del 1999, come modificato. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei comuni estinti.

Contributi e rinvio a norme previgenti

Al Comune di Tre Ville spettano i contributi previsti dalla disciplina regionale richiamata dall’articolo 42, comma 7, della legge regionale n. 1 del 1993 nel testo vigente prima delle modifiche del 2014, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11 del 2014.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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