L.R. TAA 17/2015
Istituzione del nuovo Comune di Sella Giudicarie mediante la fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Sella Giudicarie mediante fusione di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, che cessano di esistere. Disciplina sede, successione nei rapporti, beni di uso civico, gestione provvisoria, personale, statuto, prima elezione degli organi, indennità ed esercizio provvisorio, con norme transitorie limitate alla fase di avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Sella Giudicarie per fusione di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone
Istituzione del Comune di Sella Giudicarie
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone e la conseguente istituzione del nuovo Comune di Sella Giudicarie, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ambito territoriale, decorrenza ed effetti della fusione
Dal 1° gennaio 2016 è istituito il nuovo Comune di Sella Giudicarie, formato dalla fusione dei quattro Comuni originari. La sua circoscrizione territoriale coincide con l’insieme delle circoscrizioni dei Comuni soppressi. Alla stessa data i Comuni di origine si estinguono e decadono sindaci, giunte e consigli comunali; cessano anche le funzioni del commissario straordinario del Comune di Breguzzo.
Organi di revisione e incarichi esterni
Con l’estinzione dei Comuni cessano anche gli organi di revisione contabile. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione del Comune di Sella Giudicarie, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Roncone alla data di estinzione. I consiglieri cessati continuano a svolgere gli eventuali incarichi esterni fino alla nomina dei successori; analogamente, i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.
Sede, capoluogo e organizzazione sul territorio
La sede legale del nuovo Comune è fissata nell’abitato di Roncone, che ne costituisce il capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti sull’intero territorio comunale.
Successione nei beni e nei rapporti giuridici
Il Comune di Sella Giudicarie subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari. In caso di controversie tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate in materia di fusioni di comuni.
Beni e diritti di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i Comuni di origine sono considerati frazioni.
Gestione provvisoria del nuovo ente
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti, da consultare sul bilancio e su eventuali varianti urbanistiche.
Organizzazione amministrativa e personale
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione devono definire d’intesa l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, provvede il commissario straordinario. Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo ente ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con le procedure informative e consultive previste dalla normativa statale; per i segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata.
Regime degli atti, statuto e regolamenti
Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni. Lo statuto deve prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con comunità e frazioni e adeguate forme di decentramento dei servizi. I Comuni avviatori della fusione potevano approvare uno statuto comune prima dell’istituzione; in mancanza, gli organi del nuovo Comune devono approvare statuto e regolamento del consiglio entro sei mesi dalla loro elezione. Fino ad allora si applicano, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni del soppresso Comune di Bondo vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione degli organi comunali
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge in un turno elettorale fissato in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta nei comuni trentini sotto i 3.000 abitanti. La legge detta una procedura speciale per l’assegnazione iniziale di quattro seggi ai candidati più votati nei quattro ex Comuni, nonché per le surroghe nel corso del mandato.
Prima formazione dell’organo esecutivo e indennità
Nel primo mandato il sindaco può nominare fino a quattro assessori per garantire la rappresentanza dei territori originari. L’indennità complessiva degli assessori è pari a tre volte quella prevista per l’assessore richiamato dalla legge; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, salvo la maggiorazione per il vicesindaco. Sindaco e assessori percepiscono le indennità previste dal regolamento regionale applicabile ai comuni della fascia 4, livello superiore.
Bilancio ed esercizio provvisorio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata dalla legge, assumendo come riferimento, per gli stanziamenti dell’anno precedente, la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.
Contributi e norma di rinvio
Al Comune di Sella Giudicarie spettano i contributi già previsti dalla normativa regionale richiamata, secondo il rinvio operato dalla legge e nei limiti della disciplina ivi indicata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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