L.R. TAA 19/2015
Istituzione del nuovo Comune di Vallelaghi mediante la fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Vallelaghi, nato dalla fusione di Padergnone, Terlago e Vezzano, disciplinandone successione patrimoniale, organizzazione provvisoria, personale, statuto, prima elezione degli organi, regime contabile e indennità. Le norme transitorie valgono fino all’insediamento degli organi comunali e agli adempimenti iniziali del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Vallelaghi mediante fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano
Istituzione del Comune di Vallelaghi
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano e la conseguente nascita del Comune di Vallelaghi, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il nuovo ente è istituito dal 1° gennaio 2016 e sostituisce integralmente i tre Comuni originari.
Ambito territoriale ed effetti della fusione
La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei Comuni estinti. Dal 1° gennaio 2016:
- i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano sono estinti;
- sindaci, giunte e consigli comunali decadono;
- cessano anche le cariche dei rispettivi componenti;
- decadono gli organi di revisione contabile dei Comuni originari. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione del Comune di Vallelaghi, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo in carica nel Comune di Vezzano alla data di estinzione.
Successione nei beni, nei rapporti e nelle situazioni giuridiche
Il Comune di Vallelaghi subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di controversie tra gli enti originari, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Restano richiamate le disposizioni statali sulla fusione dei comuni contenute nella legge n. 56 del 2014.
Beni di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico rimane in capo alle comunità di originaria appartenenza, senza trasferimento automatico al nuovo Comune.
Sede, capoluogo e organizzazione territoriale
La sede legale e il capoluogo del nuovo Comune sono fissati nell’abitato di Vezzano. Lo statuto può prevedere che le sedute degli organi collegiali si svolgano anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio comunale.
Municipi e decentramento
Lo statuto del nuovo Comune può istituire municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Per ciascun Comune estinto può essere istituito un solo municipio. Il municipio è gestito da un comitato gratuito composto da un prosindaco e da due a quattro consultori, eletti tra i residenti aventi i requisiti per il consiglio comunale; sono previste incompatibilità con le cariche di sindaco, assessore e consigliere del Comune di appartenenza. Lo statuto deve disciplinare numero dei componenti, modalità elettive e funzioni consultive/partecipative. La prima elezione del comitato avviene secondo il termine fissato dallo statuto del nuovo Comune.
Gestione provvisoria e organizzazione amministrativa
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, il Comune è amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni soppressi, consultato su bilancio e varianti urbanistiche. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni fusionati dovevano definire, d’intesa, l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’assegnazione del personale; in mancanza decide il commissario.
Regime degli atti e continuità amministrativa
Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente, continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni preesistenti.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale specificamente richiamata dalla legge regionale n. 4 del 1993.
Statuto e regolamento consiliare
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con comunità e frazioni dei Comuni originari, nonché adeguate forme di decentramento dei servizi nelle relative circoscrizioni. I Comuni interessati potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, un testo statutario conforme da far entrare in vigore dal 1° gennaio 2016. Se ciò non è avvenuto, gli organi del Comune di Vallelaghi devono approvare statuto e regolamento consiliare entro sei mesi dalla loro elezione. Fino a tale momento si applicano, in quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni del Comune di Vezzano vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale
La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Vallelaghi si svolge nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Per la prima elezione è prevista una regola speciale di rappresentanza territoriale:
- tre seggi consiliari sono attribuiti ai candidati più votati nelle sezioni elettorali delle circoscrizioni dei tre Comuni originari;
- l’ufficio centrale forma, per ciascun ex Comune, una graduatoria dei candidati al consiglio in base alle preferenze, indipendentemente dalla lista;
- sono eletti i primi classificati delle tre graduatorie e, se necessario, i successivi fino a coprire i tre seggi, con criteri specifici in caso di candidati primi in più graduatorie o di parità;
- i seggi ulteriori sono attribuiti secondo le regole ordinarie della legge regionale elettorale richiamata;
- le eventuali vacanze dei seggi assegnati con questa procedura speciale sono coperte mediante surrogazione con il candidato non eletto della stessa lista e graduatoria, oppure, in mancanza, seguendo l’ordine della graduatoria senza rideterminare i seggi di lista.
Indennità e trattamento economico degli amministratori
Al sindaco e agli assessori del Comune di Vallelaghi spettano, in via transitoria, le indennità previste dal regolamento regionale citato per i comuni collocati nella fascia 6, livello intermedio.
Bilancio ed esercizio provvisorio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è ammesso l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per determinare gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.
Contributi e finanziamenti
Al Comune di Vallelaghi spettano i contributi già previsti dalla normativa regionale richiamata, nel testo vigente prima della legge regionale n. 11 del 2014, secondo quanto stabilito dalla stessa legge regionale del 2014. La norma opera come rinvio a un regime contributivo specifico per le fusioni.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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