Cassazione Penale, Sentenza n. 28376/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 10/03/2022 che, pur avendo riconosciuto gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari legate a rischio di reiterazione, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il P.M. censura la valutazione del Riesame perché ha valorizzato la confessione dell'indagato e la risalenza dei precedenti penali per giustificare l'attenuazione della misura, mentre, secondo il ricorrente, la confessione non è di per sé idonea ad affievolire il quadro cautelare e i precedenti, pur se risalenti, non consentivano la sostituzione, considerato che l'imputato era stato scarcerato nel 2020 e poi avrebbe reiterato reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha rilevato che la scelta della misura cautelare è questione di fatto e spetta al giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è apparente, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie il Tribunale del Riesame ha motivato, seppur sinteticamente, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari valorizzando la confessione e la risalenza dei precedenti; tale motivazione è ritenuta logica e non contraddittoria. Inoltre la Corte ha precisato che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p. non opera nel caso concreto, e che la confessione può comunque concorrere, nell'ambito di una valutazione complessiva, alla scelta della misura.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p., comma terzo
Riferimento alla presunzione di pericolosità collegata ad alcune confessioni; la Corte osserva che la presunzione non opera nel caso concreto e dunque la confessione può essere valutata come elemento concorrente nell'ambito di una valutazione complessiva della misura.
principio giurisprudenziale sulla sindacabilità in Cassazione della scelta della misura cautelare
Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019; Sez. 6, Sentenza n. 17314 del 20/04/2011; Sez. 6, Sentenza n. 2852 del 02/10/1998
La valutazione della gravità degli indizi e della adeguatezza della misura cautelare è questione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua, logica e non contraddittoria.
Sentenza citata dal P.M. (Massimino, Sez. 2, n. 47398/2003)
La Corte segnala che il precedente citato dal P.M. non è applicabile al caso di specie: la presunzione di pericolosità prevista in quella pronuncia non trova applicazione nell'attuale situazione, quindi il richiamo non altera la valutazione del Riesame.
Massime di principio
- La scelta della misura cautelare è essenzialmente una valutazione di fatto del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, apparente o contraddittoria.
- La confessione dell'indagato, pur non essendo di per sé sempre decisiva per affievolire il quadro cautelare, può concorrere come elemento valutabile nel quadro complessivo ai fini della commisurazione della misura.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. non opera automaticamente in tutti i casi; occorre verificare se i presupposti normativi per la sua applicazione sussistono.
- La risalenza temporale dei precedenti penali incide sulla valutazione del rischio di reiterazione: precedenti molto distanti nel tempo possono essere valutati diversamente rispetto a precedenti recenti.
- La rilevanza e la concretezza del pericolo di reiterazione devono essere esplicitamente motivate: per ottenere la conferma della custodia in carcere il ricorrente (P.M.) deve dimostrare l'attualità e concretezza del rischio oltre la mera genericità.
- La misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può essere scelta se il giudice ritiene che essa sia comunque adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, purché ciò sia logicamente motivato.
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