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Sentenza

Sentenza n. 14820/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della nota del 23/04/2026, comunicata a mezzo e-mail e caricata a portale in pari data, con la quale il RUP rappresentava che, all’esito della seduta riservata di cui al verbale n. 5 del 17.3.2026, con l’assistenza della Commissione scrutinatrice designata con Determina n. 2791 del 16/12/2025, si era risolto per l’esclusione della Società ricorrente per asserita anomalia dell’offerta presentata nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Grottaferrata per l’affidamento del servizio di: “GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI. CIG B9151BDA1E”; - del predetto verbale n. 5 del 17/03/2026, pubblicato sulla piattaforma della C.U.C. di Albano Laziale il successivo 27/03/2026, riferito all’esame congiunto di RUP e Commissione giudicatrice delle offerte pervenute e recante l’esclusione, in parte qua, della SO.GE.R.T. S.p.A., nonché la formulazione della graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione della concessione oggetto di gara in favore della SO.G.E.T. S.p.A.; - della determina n. 731 del 9/04/2026, a firma congiunta del RUP e del Responsabile del Servizio Finanziario, settore III, con cui il Comune di Grottaferrata procedeva all’aggiudicazione definitiva in favore della SO.G.E.T. S.P.A. del: “SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI - CIG B9151BDA1E”; - della nota del 10/04/2026, giunta a mezzo mail e caricata sul portale telematico, di trasmissione della determina n. 731/2026; - del verbale di gara n. 4 del 16/02/2026, nella misura in cui, peraltro, veniva trasmessa la richiesta di giustificativi nei riguardi indistintamente di tutti i concorrenti; - della richiesta di verifica di congruità trasmessa, a mezzo p.e.c., dal RUP alla Società ricorrente in data 3/03/2026; - se e per quanto occorra del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto; nonchè - per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la Società ricorrente; - per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della SO.GE.R.T. S.p.A. provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; - in via di estremo subordine, per la condanna della parte resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla Società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.

Giustizia amministrativa202604748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione per anomalia dell'offerta e aggiudicazione della concessione a un'altra concorrente, unitamente agli atti della verifica di anomalia e agli atti di gara presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta all'esito della verifica di anomalia nella gara per la concessione quinquennale del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, nonché la conseguente aggiudicazione alla quarta classificata. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 24 del disciplinare, dell'art. 3 del capitolato, dell'art. 3 della l. 241/1990 e del D.M. 14 aprile 2023, sostenendo che la verifica fosse stata illegittimamente avviata nei confronti di tutti i concorrenti, pur in assenza delle soglie previste dal disciplinare e di specifici indici di inattendibilità. Nel merito, ha contestato il giudizio di anomalia, affermando che il proprio piano economico-finanziario, fondato su ricavi complessivi di euro 609.937,50, costi di euro 494.055,00 e utile di euro 115.882,50, aveva legittimamente previsto ricavi per euro 422.740,00 derivanti dai rimborsi delle procedure cautelari ed esecutive. La ricorrente ha sostenuto di avere utilizzato criteri analoghi a quelli impiegati dalla stazione appaltante e dati fondati sulla propria esperienza professionale. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto all'aggiudicataria. Con un secondo motivo ha contestato la ritenuta incompatibilità tra l'offerta tecnica, orientata al recupero collaborativo e stragiudiziale, e il piano economico-finanziario, basato anche sull'attivazione di procedure cautelari ed esecutive, negando che ciò integrasse un'offerta plurima o alternativa. Ha infine chiesto, in subordine, la declaratoria di inefficacia del contratto, la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittima l'esclusione. Quanto all'avvio della verifica di anomalia, ha affermato che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nel sottoporre a verifica facoltativa un'offerta, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o evidente travisamento. Nel caso concreto, l'art. 24 del disciplinare consentiva la verifica anche sulla base di elementi ulteriori rispetto alle soglie matematiche; inoltre, il verbale n. 4 individuava nell'entità degli aggi offerti un elemento specifico idoneo a giustificare l'istruttoria. Era legittimo estendere la verifica a tutti i concorrenti, poiché il fattore di possibile criticità, ossia la misura dell'aggio e l'equilibrio economico-finanziario della concessione, era comune alle offerte. Nel merito, il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione nel giudizio globale di anomalia, escludendo il sindacato sostitutivo del giudice. La ricorrente aveva offerto un aggio dell'1,90%, assai inferiore a quello base dell'11%, e aveva compensato la riduzione della principale voce di remunerazione prevedendo che oltre i due terzi dei ricavi dipendessero da circa 8.500 procedure cautelari ed esecutive e dal loro esito positivo. Le giustificazioni non indicavano dati storici, percentuali di successo, criteri statistici verificabili, rapporto tra posizioni affidate e procedure attivate, né ragioni di trasferibilità dell'esperienza aziendale alla specifica realtà comunale. La percentuale del 35% prevista dal capitolato riguardava la riscossione complessiva tramite tutti gli strumenti disponibili e non consentiva di presumere quale quota sarebbe derivata da procedure esecutive. Il giudizio di inattendibilità è stato quindi ritenuto non manifestamente illogico né arbitrario. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, perché l'aggiudicataria aveva fondato prevalentemente la propria remunerazione sull'aggio e solo accessoriamente sui rimborsi delle procedure esecutive, trovandosi in una situazione non omogenea. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse: l'esclusione era già sorretta da una motivazione autonoma e assorbente, sicché l'eventuale fondatezza della censura sull'incompatibilità tra offerta tecnica e PEF non avrebbe potuto determinare l'annullamento. Le domande di inefficacia, reintegrazione e risarcimento sono rimaste prive di accoglimento per effetto del rigetto dell'impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di elementi specifici, non necessariamente coincidenti con le soglie matematiche previste dalla lex specialis; il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici rilevanti.

  • art. 24 del disciplinare di gara

    La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

    La lex specialis attribuiva alla stazione appaltante un'ampia facoltà di attivare la verifica dell'anomalia anche in presenza di elementi diversi dalle soglie matematiche.

  • art. 3 del capitolato speciale

    La stima del valore della concessione e della percentuale storica di riscossione non dimostrava quale quota delle riscossioni sarebbe derivata da procedure cautelari ed esecutive.

  • D.M. 14 aprile 2023

    I rimborsi delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive costituiscono ricavi utilizzabili nel piano economico-finanziario, ma la loro previsione deve essere adeguatamente dimostrata quanto all'effettiva attivazione delle procedure, al loro esito positivo e al recupero delle spese.

  • art. 19.1 del disciplinare di gara

    La lex specialis attribuiva rilievo ai servizi di sollecito bonario di pre-ingiunzione e di phone collection, confermando che la percentuale complessiva di riscossione comprendeva modalità diverse dalle procedure esecutive.

  • art. 122 d.lgs. 104/2010

    La declaratoria di inefficacia del contratto era stata richiesta in via conseguenziale, ma non poteva essere accolta in assenza dell'annullamento degli atti di gara.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • La stazione appaltante può attivare discrezionalmente la verifica facoltativa di anomalia anche in assenza del superamento delle soglie matematiche previste dalla lex specialis, purché sussistano elementi specifici idonei a far emergere un possibile dubbio sull'affidabilità dell'offerta; la scelta è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
  • Quando il possibile fattore di criticità economica riguarda una componente comune alle offerte, la verifica di anomalia può essere estesa a tutti i concorrenti, senza che tale estensione sia di per sé arbitraria o lesiva della parità di trattamento.
  • Il giudizio di anomalia è una valutazione globale di affidabilità economica e tecnica dell'offerta, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante.
  • Quando la sostenibilità del piano economico-finanziario dipende in misura prevalente da ricavi futuri e aleatori, l'operatore economico deve fornire dati storici, statistici o altri elementi oggettivamente verificabili che dimostrino il criterio seguito per stimare gli eventi generatori dei ricavi e la loro riferibilità alla specifica concessione; il generico richiamo all'esperienza professionale o a indicatori interni non è sufficiente.
  • La stima generale della percentuale di riscossione prevista dalla lex specialis, riferita all'insieme delle modalità di recupero, non dimostra la quota di somme che sarà recuperata mediante procedure cautelari ed esecutive; tale quota deve essere autonomamente giustificata se costituisce il presupposto prevalente della remunerazione dell'offerta.
  • Quando un provvedimento è sorretto da più motivazioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse a mantenerlo in vita; le censure rivolte contro le ulteriori rationes decidendi diventano improcedibili per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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