Sentenza del 29/07/2015 n. 16034 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo al 1999. L'Amministrazione ha denunciato la violazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che l'adesione della contribuente alla definizione agevolata non rendeva intangibili i crediti IVA esposti in dichiarazione e portati in detrazione. Secondo la Corte, il condono o la definizione agevolata incidono sui debiti tributari, ma non consolidano automaticamente i crediti vantati dal contribuente, che possono ancora essere contestati e disconosciuti dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la definizione agevolata non impedisce all'Amministrazione di contestare l'inesistenza o l'indebita esposizione di crediti IVA. Il giudice del rinvio dovrà inoltre esaminare le questioni di merito eventualmente rimaste assorbite e provvedere sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15
La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione non comporta il riconoscimento automatico dei crediti d'imposta indicati dal contribuente. L'Amministrazione conserva il potere di verificare e disconoscere crediti IVA o altri crediti fiscali non spettanti.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione delle imposte non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.
La norma non consolida né rende incontestabili i crediti dichiarati. La definizione agevolata preclude gli accertamenti sui debiti tributari, ma non impedisce all'Erario di verificare l'inesistenza o l'indebita quantificazione di un credito.
IVA
I crediti IVA portati in detrazione costituiscono una posizione creditoria verso il Fisco e, come tali, possono essere oggetto di controllo anche dopo l'adesione a una sanatoria fiscale, soprattutto quando derivino da detrazioni indebite o da operazioni non documentate o non spettanti.
Massime di principio
- Una sanatoria fiscale definisce, in tutto o in parte, i debiti tributari, ma non attribuisce automaticamente validità ai crediti d'imposta dichiarati dal contribuente.
- L'adesione a un condono o a una definizione agevolata non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare rimborsi, detrazioni o compensazioni fondati su crediti inesistenti o non spettanti.
- Deduzione, detrazione e rimborso sono diverse modalità di esercizio di un credito verso il Fisco e possono essere sottoposte a verifica anche dopo la definizione agevolata.
- Il contribuente che aderisce alla sanatoria sceglie un regime agevolato per la definizione dei debiti, ma non ottiene una certificazione definitiva dei crediti indicati nella dichiarazione.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra l'effetto estintivo o riduttivo della sanatoria sui debiti e il distinto potere dell'Amministrazione di accertare l'esistenza, la spettanza e l'ammontare dei crediti fiscali.
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