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Sentenza

Sentenza n. 5317/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della determinazione n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana, ivi compresi gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dall’impresa ricorrente;

Giustizia amministrativa202302200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali concernenti il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e le relative linee guida, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e determinazione della Regione Toscana di quantificazione degli importi di ripiano dovuti per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusa la determinazione regionale che individuava gli importi a suo carico. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La Regione interessata, tuttavia, non ha comunicato al Tribunale il provvedimento di accertamento del pagamento previsto dalla nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché tale comunicazione non è intervenuta, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere versato il 25 per cento degli importi richiesti evidenziava comunque la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito sull’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali presuppone l’accertamento del pagamento ridotto da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione al TAR. In assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È la disposizione richiamata quale base degli obblighi di ripiano e dei provvedimenti regionali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione giudiziale di un accertamento amministrativo, la sola dichiarazione della parte sull’avvenuto adempimento non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all’obbligazione oggetto del giudizio può comunque evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, determinando l’improcedibilità del ricorso.
  • La mancata comunicazione dell’accertamento amministrativo richiesto dalla legge non impedisce al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte dimostri che non permane un’utilità concreta e attuale della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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