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Direttiva 2015/413

Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015 , intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32015L0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva mira a rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni per alcune infrazioni stradali commesse con veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso da quello dell'infrazione, attraverso uno scambio elettronico e sicuro di dati di immatricolazione. Stabilisce un elenco chiuso di infrazioni coperte, definisce il ruolo dei punti di contatto nazionali e disciplina la lettera d'informazione al presunto trasgressore, con attenzione alla lingua, alla tutela dei diritti di difesa e alla protezione dei dati personali. Prevede obblighi di relazione verso la Commissione, un potere di delega per aggiornare l'allegato tecnico e un termine di recepimento generale al 6 maggio 2015, con proroga al 6 maggio 2017 per Danimarca, Irlanda e Regno Unito.

Agevola lo scambio transfrontaliero di informazioni sui dati di immatricolazione dei veicoli per facilitare l'accertamento e la sanzione di determinate infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse con veicoli immatricolati in altri Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alle indagini e ai procedimenti di follow-up relativi a otto specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Riguarda lo scambio di dati di immatricolazione tra Stati membri tramite i rispettivi punti di contatto nazionali, con particolare riferimento ai casi in cui il veicolo è immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'infrazione è stata commessa. La direttiva si applica indipendentemente dalla qualificazione delle infrazioni come amministrative o penali nel diritto nazionale; sono previste disposizioni particolari per Danimarca, Irlanda e Regno Unito quanto ai termini di recepimento. È richiamata la possibilità di partecipazione di paesi terzi solo sulla base di un accordo con l'Unione contenente adeguate garanzie in materia di protezione dei dati.

Direttiva (UE) 2015/413 sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

La direttiva interviene nel settore della sicurezza stradale con l'obiettivo di rendere più effettiva l'applicazione delle sanzioni quando l'infrazione è commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell'accertamento. Essa si colloca nel contesto della politica europea dei trasporti e della necessità di ridurre vittime, feriti e danni materiali, anche alla luce dell'annullamento della direttiva 2011/82/UE e della scelta di una nuova base giuridica corretta ex articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

Finalità e ratio dell'intervento

La disciplina risponde all'esigenza di evitare che la diversa immatricolazione del veicolo ostacoli l'identificazione del trasgressore e quindi l'effettività delle sanzioni. I considerando evidenziano che la direttiva non mira ad armonizzare in modo generale i codici della strada, ma a creare uno strumento di cooperazione transfrontaliera rapido, sicuro e interoperabile, fondato sull'accesso ai dati di immatricolazione e sull'utilizzo di applicazioni informatiche esistenti, in particolare quelle già sviluppate nel quadro delle decisioni di Prüm.

Ambito di applicazione materiale

L'ambito è delimitato in modo tassativo all'articolo 2 e copre soltanto otto categorie di infrazioni: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso illecito di telefono cellulare o altri dispositivi di comunicazione durante la guida. La direttiva si applica indipendentemente dalla qualificazione delle infrazioni come amministrative o penali secondo il diritto nazionale.

Meccanismo di scambio delle informazioni

L'articolo 4 impone agli Stati membri di consentire ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri l'accesso ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, mediante ricerche automatizzate basate sul numero di targa completo. Gli elementi informativi necessari sono definiti nell'allegato I e comprendono dati del veicolo, dello Stato membro di immatricolazione, dello Stato membro dell'infrazione, della data e ora di riferimento e del tipo di infrazione. Gli Stati membri devono designare un punto di contatto nazionale e assicurare che le comunicazioni siano elettroniche, interoperabili, sicure ed efficienti sotto il profilo dei costi.

La direttiva richiama le procedure tecniche della decisione 2008/616/GAI, ma precisa che lo scambio deve limitarsi ai dati pertinenti per le finalità dell'atto e non può comportare l'uso di informazioni provenienti da altre banche dati non rilevanti. È inoltre previsto l'impiego, per quanto possibile, di applicazioni informatiche esistenti, incluse quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI, con modalità di scambio online in tempo reale e scambio per gruppo.

Lettera d'informazione e seguito procedurale

L'articolo 5 lascia allo Stato membro dell'infrazione la scelta se avviare o meno procedure di follow-up. Se decide di procedere, deve informare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata come sospetta trasgressore. La comunicazione deve contenere, secondo il diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione e, in ogni caso, la natura dell'illecito, il luogo, la data e l'ora, il titolo della norma violata, la sanzione e, se del caso, i dati del dispositivo di rilevazione.

La lettera deve essere inviata, per garantire i diritti fondamentali, nella lingua del documento d'immatricolazione se disponibile, oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione. L'allegato II fornisce un modello di lettera, comprensivo di modulo di risposta e indicazioni operative, ma il suo uso è facoltativo.

Protezione dei dati e garanzie dei diritti fondamentali

L'articolo 7 richiama espressamente la direttiva 95/46/CE per il trattamento dei dati personali. Gli Stati membri devono assicurare la rettifica dei dati inesatti, la cancellazione o il blocco di quelli non più necessari, la fissazione di un termine di conservazione e l'uso dei dati esclusivamente per la finalità di cui all'articolo 1. Ai soggetti interessati spettano diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, blocco, compensazione e ricorso giurisdizionale secondo il diritto nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE.

È inoltre previsto che l'interessato possa ottenere informazioni sui dati trasmessi tra Stato membro d'immatricolazione e Stato membro dell'infrazione, inclusa la data della richiesta e l'autorità competente. I considerando sottolineano anche la necessità di riservatezza e di sicurezza nello scambio elettronico dei dati, nonché il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Informazione agli utenti della strada

L'articolo 8 introduce un obbligo di trasparenza e informazione: la Commissione deve pubblicare sul proprio sito una sintesi, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, delle norme vigenti negli Stati membri ricadenti nell'ambito della direttiva, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Questi ultimi devono inoltre informare gli utenti della strada sulle norme applicabili nel proprio territorio e sulle misure di attuazione della direttiva, in collaborazione con organismi per la sicurezza stradale, ONG e club automobilistici.

Relazioni, monitoraggio e revisione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016 e successivamente ogni due anni, indicando il numero di consultazioni automatizzate, il tipo di infrazioni oggetto delle richieste, il numero di richieste fallite e il seguito dato alle infrazioni, misurato anche in base alla percentuale di lettere d'informazione inviate.

La Commissione, a sua volta, deve presentare entro il 7 novembre 2016 una relazione sull'applicazione della direttiva, valutando l'eventuale estensione ad altre infrazioni, l'efficacia in termini di riduzione delle vittime, la necessità di norme comuni per le apparecchiature e le procedure automatiche di controllo, l'eventuale armonizzazione dei codici della strada, il rafforzamento del follow-up delle sanzioni e il funzionamento delle applicazioni informatiche impiegate per lo scambio dei dati.

Deleghe alla Commissione

Gli articoli 9 e 10 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l'allegato I alla luce del progresso tecnico o delle modifiche delle decisioni di Prüm, o quando ciò sia previsto da atti dell'Unione direttamente pertinenti. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 13 marzo 2015, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega è revocabile in qualsiasi momento e gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi.

Recepimento

L'articolo 12 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 6 maggio 2015 e di comunicarle alla Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. In deroga, Danimarca, Irlanda e Regno Unito possono differire il termine di recepimento al 6 maggio 2017. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Il suo impianto lascia un margine di discrezionalità nazionale soprattutto sulla scelta di avviare o meno i procedimenti di follow-up, sulle modalità concrete della notifica, sull'organizzazione dei punti di contatto nazionali e sulla disciplina procedurale interna, fermo restando il risultato vincolante di rendere effettivo lo scambio transfrontaliero di informazioni e l'applicazione delle sanzioni.

Disposizioni principali

Obiettivo della direttiva

Articolo 1: l'atto mira ad assicurare un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione, agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione delle sanzioni quando l'infrazione è commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell'infrazione.

Ambito materiale delle infrazioni coperte

Articolo 2: la direttiva si applica solo alle otto infrazioni elencate, ossia eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Definizioni chiave

Articolo 3: definisce, tra l'altro, veicolo, Stato membro dell'infrazione, Stato membro d'immatricolazione, le singole tipologie di infrazione, punto di contatto nazionale, ricerca automatizzata e intestatario del veicolo. Le definizioni delle singole infrazioni rinviano, per gran parte, al diritto dello Stato membro dell'infrazione.

Scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione

Articolo 4: per le indagini sulle infrazioni di cui all'articolo 2, ciascuno Stato membro autorizza i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli e a svolgere ricerche automatizzate sui dati relativi al veicolo e al proprietario/intestatario. Gli elementi di dati necessari sono indicati nell'allegato I; ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le ricerche avvengono con numero completo di immatricolazione e secondo le procedure del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, con rinvio specifico all'allegato I della direttiva per il punto 1 del capo 3. Gli Stati membri devono garantire scambio elettronico interoperabile, sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi, usando per quanto possibile applicazioni informatiche esistenti, incluse quelle di cui all'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI, con modalità online in tempo reale e scambio per gruppo. Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese di gestione, utilizzo e manutenzione.

Lettera d'informazione al presunto trasgressore

Articolo 5: lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up. Se li avvia, informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata dell'infrazione. La lettera deve contenere, conformemente al diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione e, in particolare, natura dell'infrazione, luogo, data e ora, titolo della normativa violata, sanzione e, se opportuno, dati del dispositivo di rilevazione; può essere usato il modello dell'allegato II. La lettera va inviata nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

Obblighi di relazione verso la Commissione

Articolo 6: ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016 e successivamente ogni due anni. La relazione deve indicare il numero di consultazioni automatizzate, il tipo di infrazioni per cui sono state inviate richieste, il numero di richieste fallite e una descrizione del seguito dato alle infrazioni sulla base della percentuale di lettere d'informazione inviate.

Protezione dei dati personali

Articolo 7: si applica la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della direttiva. Gli Stati membri devono garantire rettifica, cancellazione o blocco dei dati inesatti o non più necessari, stabilire termini di conservazione e usare i dati solo per la finalità dell'articolo 1. I soggetti interessati devono godere di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, blocco, compensazione e ricorso giurisdizionale secondo il diritto nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, e hanno diritto a conoscere quali dati siano stati trasmessi, con indicazione della data della richiesta e dell'autorità competente del Paese dell'infrazione.

Informazione agli utenti della strada

Articolo 8: la Commissione deve mettere a disposizione sul proprio sito una sintesi, in tutte le lingue ufficiali, delle norme vigenti negli Stati membri rientranti nell'ambito della direttiva; gli Stati membri devono fornire alla Commissione le informazioni necessarie. Devono inoltre informare gli utenti della strada sulle norme applicabili nel loro territorio e sulle misure di attuazione, anche con la collaborazione di organismi per la sicurezza stradale, ONG e club automobilistici.

Atti delegati e aggiornamento tecnico

Articoli 9 e 10: alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per aggiornare l'allegato I alla luce del progresso tecnico e delle modifiche pertinenti delle decisioni di Prüm o di altri atti UE direttamente attinenti all'aggiornamento. La delega dura cinque anni dal 13 marzo 2015, è tacitamente prorogata per periodi uguali salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è revocabile in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore salvo obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Revisione da parte della Commissione

Articolo 11: entro il 7 novembre 2016 la Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione della direttiva, valutando se estendere l'ambito ad altre infrazioni, l'efficacia nella riduzione delle vittime della strada, la necessità di norme comuni per apparecchiature e procedure automatiche di controllo, la possibile armonizzazione dei codici della strada, il rafforzamento dell'applicazione delle sanzioni e il follow-up in caso di mancato pagamento, nonché il funzionamento delle applicazioni informatiche usate per lo scambio dati.

Recepimento e termine transitorio per alcuni Stati membri

Articolo 12: gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 6 maggio 2015 e comunicarle alla Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione. In deroga, Danimarca, Irlanda e Regno Unito possono differire il termine di recepimento al 6 maggio 2017. Gli Stati membri devono comunicare anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

Articoli 13 e 14: la direttiva entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradaletrasporticooperazione amministrativaprotezione dei datidiritto della circolazione stradale

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