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Direttiva 2015/412

Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015 , che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32015L0412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza la possibilità per gli Stati membri di decidere se consentire o meno la coltivazione di OGM sul proprio territorio, senza mettere in discussione il quadro unionale di autorizzazione e valutazione del rischio. Introduce una procedura per chiedere l’esclusione geografica di uno Stato membro durante l’iter autorizzatorio e consente, dopo l’autorizzazione, di adottare divieti o limitazioni per motivi diversi dalla valutazione scientifica del rischio. Prevede inoltre misure transitorie per le autorizzazioni già in corso o già rilasciate, obblighi di prevenzione delle contaminazioni transfrontaliere e un riesame da parte della Commissione del funzionamento del nuovo regime.

Modifica della direttiva 2001/18/CE per consentire agli Stati membri di escludere, limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio, pur nel quadro dell’autorizzazione UE all’immissione in commercio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla coltivazione nell’Unione di organismi geneticamente modificati destinati alla coltivazione, già autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché alle misure nazionali che gli Stati membri possono adottare per escludere il proprio territorio o parte di esso dall’ambito geografico dell’autorizzazione o per limitare/vietare la coltivazione. Restano fuori dall’oggetto della direttiva la disciplina dell’immissione in commercio e dell’importazione degli OGM, la libera circolazione di OGM autorizzati come tali o contenuti in prodotti, nonché la ricerca biotecnologica svolta nel rispetto delle misure di sicurezza applicabili. La direttiva non incide altresì sugli obblighi relativi a etichettatura, tracciabilità, presenza involontaria di OGM e commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, che restano disciplinati dagli atti UE richiamati.

Coltivazione di OGM e facoltà degli Stati membri di limitarla o vietarla

La direttiva 2015/412 interviene sulla direttiva 2001/18/CE per introdurre un regime di maggiore flessibilità sulla coltivazione degli OGM nell’Unione. Il testo parte dal presupposto che autorizzazione all’immissione in commercio e valutazione del rischio restano di livello unionale, ma riconosce che la coltivazione presenta anche profili nazionali, regionali e locali che possono giustificare scelte differenziate degli Stati membri.

Contesto e finalità della modifica

La direttiva si colloca nel quadro del mercato interno e del principio di sussidiarietà, con l’obiettivo di conciliare l’uniformità della procedura di autorizzazione con la possibilità per gli Stati membri di decidere se consentire o meno la coltivazione sul proprio territorio. Il legislatore evidenzia che la misura non deve alterare la valutazione scientifica del rischio affidata all’EFSA e non deve compromettere il livello elevato di tutela della salute, dell’ambiente e dei consumatori perseguito dal diritto UE.

Ambito di applicazione materiale

La disciplina riguarda gli OGM destinati alla coltivazione, cioè quelli utilizzati come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante, autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Restano fermi il regime di autorizzazione unionale, le regole sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione, nonché la libera circolazione degli OGM autorizzati come tali o contenuti in prodotti.

Procedura di esclusione geografica durante l’autorizzazione

Il nuovo articolo 26 ter prevede che, durante il procedimento di autorizzazione o di rinnovo, uno Stato membro possa chiedere che il proprio territorio o una parte di esso sia escluso dall’ambito geografico dell’autorizzazione. La richiesta va comunicata alla Commissione entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione o dal parere EFSA, a seconda del regime applicabile.

La Commissione deve inoltrare senza indugio la richiesta al notificante/richiedente e agli altri Stati membri e pubblicarla per via elettronica. Il notificante/richiedente dispone di 30 giorni per confermare o adeguare l’ambito geografico iniziale; in mancanza di conferma, l’autorizzazione viene rilasciata sulla base dell’ambito modificato. Se la richiesta arriva dopo la relazione di valutazione o il parere EFSA, i termini per l’autorizzazione sono prorogati una sola volta di 15 giorni.

Misure nazionali di limitazione o divieto dopo l’autorizzazione

Se non è stata presentata la richiesta di esclusione geografica, oppure se il richiedente ha confermato l’ambito originario, lo Stato membro può adottare misure che limitano o vietano la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti per coltura o tratto. Tali misure devono essere conformi al diritto dell’Unione, motivate, proporzionate e non discriminatorie.

Le motivazioni ammesse sono ampie, ma devono essere distinte e complementari rispetto alla valutazione del rischio scientifico. Sono espressamente indicati: obiettivi di politica ambientale, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio-economici, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, obiettivi di politica agricola e ordine pubblico. La lettera relativa all’ordine pubblico non può essere invocata da sola.

Procedura di comunicazione e periodo di 75 giorni

Prima di adottare le misure, lo Stato membro deve inviare alla Commissione un progetto di provvedimento e le relative motivazioni. Per 75 giorni dalla comunicazione, lo Stato membro non può adottare né applicare le misure e deve garantire che gli operatori non piantino l’OGM interessato. In questo periodo la Commissione può formulare osservazioni non vincolanti.

Decorso il termine, lo Stato membro può adottare le misure originarie o una versione modificata tenendo conto delle osservazioni della Commissione. Le misure devono poi essere comunicate senza indugio alla Commissione, agli altri Stati membri e al titolare dell’autorizzazione, e rese pubblicamente accessibili agli operatori interessati.

Reinclusione nell’ambito autorizzatorio e revoca delle misure

La direttiva consente anche allo Stato membro che abbia ottenuto l’esclusione geografica di chiedere in un secondo momento la reinclusione di tutto o parte del territorio nell’ambito dell’autorizzazione. In tal caso, l’autorità competente o la Commissione, a seconda della base giuridica dell’autorizzazione, deve modificare di conseguenza il titolo autorizzativo.

Se le misure nazionali vengono revocate, lo Stato membro deve informarne senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri. In ogni caso, le misure nazionali non possono incidere sulla libera circolazione degli OGM autorizzati.

Misure transitorie per autorizzazioni e domande pregresse

L’articolo 26 quater disciplina il regime transitorio dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015 per OGM già oggetto di domanda o autorizzazione prima del 2 aprile 2015. Durante questo periodo uno Stato membro può chiedere l’adeguamento dell’ambito geografico di una domanda o di un’autorizzazione già esistente.

Se la domanda è pendente e il richiedente non conferma l’ambito entro 30 giorni, l’ambito viene modificato. Se l’autorizzazione è già stata concessa e il titolare non conferma l’ambito entro 30 giorni, l’autorizzazione viene adattata. Le misure transitorie non incidono sulle sementi e sul materiale di moltiplicazione geneticamente modificati già legalmente piantati prima dell’introduzione del divieto o della limitazione.

Contaminazione transfrontaliera e coesistenza

Dal 3 aprile 2017 gli Stati membri che coltivano OGM devono adottare nelle zone di frontiera i provvedimenti necessari per evitare contaminazioni transfrontaliere verso Stati membri limitrofi dove la coltivazione è vietata, salvo che le particolari condizioni geografiche rendano superflua tale prevenzione. La logica della direttiva è quindi quella di preservare la coesistenza tra modelli agricoli differenti e di ridurre il rischio di contaminazioni involontarie.

Relazioni della Commissione e aggiornamento tecnico della disciplina

La Commissione deve presentare entro il 3 aprile 2019 una relazione sull’applicazione della direttiva, sull’efficacia delle misure nazionali e sul funzionamento del mercato interno, con possibilità di accompagnarla da proposte legislative. Entro la stessa data deve inoltre riferire sulla riparazione effettiva dei danni ambientali causati dalla coltivazione degli OGM.

Entro il 3 aprile 2017 la Commissione deve aggiornare gli allegati della direttiva 2001/18/CE in materia di valutazione del rischio ambientale, per recepire e consolidare gli orientamenti rafforzati dell’EFSA del 2010 sulle piante geneticamente modificate.

Profili di recepimento e applicazione per gli operatori

La direttiva è destinata agli Stati membri e, in quanto direttiva, richiede recepimento nell’ordinamento nazionale entro i termini previsti dal diritto UE e dagli atti nazionali di trasposizione. Per gli operatori del settore agricolo e sementiero il punto centrale è la possibilità che la coltivazione di OGM sia ammessa a livello unionale ma vietata o limitata a livello nazionale o subnazionale, con effetti pratici rilevanti sulla pianificazione colturale, sulla distribuzione delle sementi e sulla gestione delle aree confinanti.

Disposizioni principali

Obiettivo e principio generale

La direttiva modifica la direttiva 2001/18/CE per consentire maggiore flessibilità agli Stati membri nella decisione sulla coltivazione di OGM, salvaguardando al contempo il mercato interno e il sistema unionale di autorizzazione basato sulla valutazione scientifica del rischio. Il legislatore ribadisce che la misura non incide sulla procedura comune di autorizzazione né sulla valutazione del rischio svolta dall’EFSA.

Misure di coesistenza e contaminazione transfrontaliera

È inserito nell’articolo 26 bis, con effetto dal 3 aprile 2017, un obbligo per gli Stati membri in cui sono coltivati OGM di adottare nei territori di frontiera i provvedimenti necessari per evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere verso Stati membri limitrofi che vietano la coltivazione, salvo che ciò sia superfluo per le particolari condizioni geografiche. Le misure devono essere comunicate alla Commissione.

Richiesta di esclusione dall’ambito geografico durante l’autorizzazione

Il nuovo articolo 26 ter, paragrafo 1, consente a uno Stato membro di chiedere, entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione ex articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, oppure dal ricevimento del parere EFSA ai sensi degli articoli 6, paragrafo 6, e 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003, che tutto il suo territorio o parte di esso sia escluso dalla coltivazione. La Commissione trasmette senza indugio la richiesta al notificante/richiedente, agli altri Stati membri e la pubblica per via elettronica.

Adeguamento dell’ambito geografico e termini procedurali

Ai sensi dell’articolo 26 ter, paragrafo 2, il notificante/richiedente può, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione, adeguare o confermare l’ambito geografico della notifica/domanda. In assenza di conferma, l’ambito geografico viene adeguato nell’autorizzazione; se la richiesta è presentata dopo la trasmissione della relazione di valutazione o del parere EFSA, il termine per il rilascio dell’autorizzazione scritta o per la presentazione del progetto di decisione è prorogato una sola volta di 15 giorni.

Divieti e limitazioni nazionali dopo l’autorizzazione

L’articolo 26 ter, paragrafo 3, consente agli Stati membri, se non è stata richiesta o confermata l’esclusione geografica, di adottare misure che limitano o vietano la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM una volta autorizzati, purché siano conformi al diritto UE, motivate, proporzionate e non discriminatorie. Le basi ammesse sono: obiettivi di politica ambientale, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio-economici, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, obiettivi di politica agricola e ordine pubblico. Le motivazioni non possono contrastare con la valutazione di rischio ambientale; l’ordine pubblico non può essere invocato da solo.

Procedura di notifica alla Commissione e periodo di differimento

Prima di adottare le misure ex articolo 26 ter, paragrafo 4, lo Stato membro deve inviare alla Commissione un progetto delle misure e le relative motivazioni. Per 75 giorni dalla comunicazione, lo Stato membro non può adottare né attuare le misure e deve far sì che gli operatori non piantino l’OGM interessato; la Commissione può formulare osservazioni non vincolanti. Trascorso il termine, lo Stato membro può adottare misure originarie o modificate, valide per tutta la durata dell’autorizzazione e applicabili dalla data di entrata in vigore dell’autorizzazione UE.

Reintegrazione nell’ambito geografico dell’autorizzazione

L’articolo 26 ter, paragrafi 5 e 6, consente a uno Stato membro di chiedere la reinclusione nel campo geografico di un’autorizzazione di tutto il territorio o di parte di esso precedentemente escluso. Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE modifica l’ambito l’autorità competente; per quelli autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 la modifica è effettuata dalla Commissione senza applicare l’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento.

Revoca delle misure e salvaguardia della libera circolazione

Se lo Stato membro revoca le misure adottate ai sensi dell’articolo 26 ter, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Le misure adottate non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti.

Misure transitorie per autorizzazioni e domande pregresse

Il nuovo articolo 26 quater prevede una finestra transitoria dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015 per chiedere l’adeguamento dell’ambito geografico di notifiche/domande presentate o autorizzazioni concesse prima del 2 aprile 2015. Se la notifica/domanda è pendente e il richiedente non conferma l’ambito entro 30 giorni dalla richiesta, l’ambito viene adeguato. Se l’autorizzazione è già stata concessa e il titolare non conferma l’ambito entro 30 giorni, l’autorizzazione è modificata. Restano salvi gli OGM già legalmente piantati prima della limitazione o del divieto. Anche qui è preservata la libera circolazione degli OGM autorizzati.

Relazioni della Commissione

Entro il 3 aprile 2019 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’uso della direttiva, sull’efficacia delle misure nazionali e sul corretto funzionamento del mercato interno, eventualmente accompagnata da proposte legislative. Entro la stessa data deve presentare una relazione sull’effettiva riparazione dei danni ambientali derivanti dalla coltivazione di OGM, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Aggiornamento degli allegati sulla valutazione del rischio

Entro il 3 aprile 2017 la Commissione deve aggiornare gli allegati della direttiva 2001/18/CE in materia di valutazione del rischio ambientale, per introdurre e consolidare gli orientamenti rafforzati dell’EFSA del 2010 sulle piante geneticamente modificate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e devono recepirne le prescrizioni nell’ordinamento nazionale nei termini e secondo le modalità previste dagli atti di trasposizione nazionali.

Come è indicizzato

Materieogmmercato internoambienteagricolturaprotezione dei consumatori

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