Direttiva 2015/863
Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2015/863 amplia l’elenco delle sostanze vietate o soggette a restrizione d’uso nelle AEE ai sensi della direttiva RoHS 2011/65/UE, aggiungendo quattro ftalati: DEHP, BBP, DBP e DIBP. La modifica risponde a esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente, tenendo conto anche dell’impatto sul riciclaggio e della disponibilità di sostituti. La direttiva contiene inoltre una disciplina transitoria, con differimento dell’applicazione al 22 luglio 2019 e al 22 luglio 2021 per specifiche categorie di apparecchiature, oltre a escludere la doppia regolamentazione con il regolamento REACH per i giocattoli.
Modifica dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per estendere l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso alle ulteriori quattro sostanze ftalate DEHP, BBP, DBP e DIBP nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, con particolare rilievo per la messa a disposizione sul mercato unionale e per la presenza di sostanze nei materiali omogenei. La modifica riguarda tutti gli Stati membri; la restrizione per DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica in generale dal 22 luglio 2019, ma per dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e per strumenti di monitoraggio e controllo, inclusi quelli industriali, dal 22 luglio 2021. Sono previste esclusioni specifiche per cavi e pezzi di ricambio destinati a riparazione, riutilizzo o aggiornamento di AEE, dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima delle rispettive date; per i giocattoli resta applicabile la disciplina REACH e non si applica la restrizione RoHS su DEHP, BBP e DBP.
Direttiva delegata (UE) 2015/863: estensione delle sostanze soggette a restrizione nelle AEE
La direttiva delegata (UE) 2015/863 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rafforzare la tutela della salute umana e dell’ambiente nella gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento normativo nasce dal riesame periodico dell’elenco delle sostanze soggette a restrizione e dall’esigenza di tener conto, in particolare, dei rischi connessi ad alcuni ftalati, nonché della disponibilità di alternative tecniche.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva RoHS 2011/65/UE già vietava l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle AEE immesse sul mercato dell’Unione. La direttiva in esame amplia tale impianto, sulla base di una consultazione delle parti interessate e di una valutazione accurata svolta ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/65/UE.
I considerando evidenziano che DEHP, BBP, DBP e DIBP sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e che il loro impiego nelle AEE può incidere negativamente sul riciclaggio, sulla salute umana e sull’ambiente, soprattutto nelle operazioni di gestione dei rifiuti. Si afferma inoltre che, per la maggior parte delle AEE, esistono sostituti con impatto minore.
Ambito di applicazione e sostanze interessate
La direttiva non istituisce un regime autonomo, ma sostituisce l’allegato II della direttiva 2011/65/UE, che elenca le sostanze con restrizioni d’uso e i relativi valori massimi tollerati nei materiali omogenei.
Le sostanze elencate sono:
- piombo: 0,1%
- mercurio: 0,1%
- cadmio: 0,01%
- cromo esavalente: 0,1%
- bifenili polibromurati (PBB): 0,1%
- eteri di difenile polibromurato (PBDE): 0,1%
- ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP): 0,1%
- benzilbutilftalato (BBP): 0,1%
- dibutilftalato (DBP): 0,1%
- diisobutilftalato (DIBP): 0,1%
Disciplina specifica per DEHP, BBP, DBP e DIBP
L’innovazione principale consiste nell’inserimento di DEHP, BBP, DBP e DIBP tra le sostanze soggette a restrizione nelle AEE.
La restrizione per queste quattro sostanze:
- si applica in via generale dal 22 luglio 2019;
- si applica a dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e a strumenti di monitoraggio e controllo, inclusi quelli industriali, dal 22 luglio 2021.
La scelta di un termine differito per tali categorie è giustificata, nei considerando, dalla necessità di tenere conto dei cicli di innovazione più lunghi e di consentire agli operatori economici di valutare eventuali domande di esenzione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.
Esclusioni e coordinamento con il regolamento REACH
La direttiva contiene alcune precisazioni per evitare sovrapposizioni normative e oneri eccessivi.
In particolare:
- la restrizione per DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo o all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019;
- la medesima esclusione vale per i dispositivi medici e per gli strumenti di monitoraggio e controllo commercializzati prima del 22 luglio 2021;
- per i giocattoli, DEHP, BBP e DBP restano disciplinati dalla restrizione già prevista dall’allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che continua a costituire l’unica restrizione applicabile a tali sostanze nei giocattoli.
La direttiva richiama anche l’esigenza di coerenza con le eventuali autorizzazioni rilasciate nell’ambito del REACH per l’integrazione di tali sostanze nelle AEE.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2016.
Gli Stati membri devono:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta il recepimento nel proprio ordinamento interno entro il termine previsto.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la verifica della conformità delle filiere di AEE ai limiti sostanziali della RoHS e per la gestione di eventuali richieste di esenzione. Assume rilievo anche il coordinamento con il REACH, in particolare per evitare duplicazioni applicative sui giocattoli e per valutare l’impatto di eventuali autorizzazioni o restrizioni già vigenti a livello chimico-ambientale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2011/65/UE con il testo allegato alla direttiva delegata, includendo nell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso, oltre a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE, anche DEHP, BBP, DBP e DIBP, con valore massimo tollerato dello 0,1% in peso nei materiali omogenei, salvo il cadmio allo 0,01%.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2016 e di applicarle dal 22 luglio 2019. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Decorrenza specifica per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo
Nell’allegato II, la restrizione relativa a DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi quelli in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021, riconoscendo cicli di innovazione più lunghi per tali settori.
Esenzioni e regimi transitori
L’allegato prevede che la restrizione non si applichi ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo o all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, né ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo commercializzati prima del 22 luglio 2021. Inoltre, per i giocattoli già soggetti alla restrizione di cui all’allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la restrizione RoHS su DEHP, BBP e DBP non si applica, al fine di evitare duplicazioni normative.
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