Direttiva 2015/559
Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato A della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, allineando l’elenco dei prodotti alle più recenti convenzioni internazionali e norme tecniche di prova dell’IMO, dell’ISO, dell’IEC, dell’ETSI e dell’ITU. Introduce numerose nuove voci nell’allegato A.1, trasferisce molte attrezzature dall’allegato A.2 all’A.1, sopprime alcune voci e aggiorna i riferimenti a standard e circolari. Prevede inoltre un periodo transitorio per la commercializzazione e l’utilizzo a bordo, nonché il termine di recepimento da parte degli Stati membri.
Aggiornamento dell'allegato A della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, con recepimento di nuove norme tecniche e riallineamento degli elenchi di prodotti certificabili
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, tramite la direttiva 96/98/CE come modificata, all'equipaggiamento marittimo destinato all'imbarco su navi dell'Unione soggetto a omologazione/certificazione ai fini della conformità alle pertinenti convenzioni internazionali. L'ambito copre in particolare mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento previsto dalla COLREG 72 e taluni equipaggiamenti SOLAS capitolo II-1 e per navi portarinfuse. Sono esclusi o non disciplinati in questa sede i prodotti non elencati negli allegati A.1 e A.2, mentre molte voci vengono trasferite da A.2 ad A.1 o soppresse perché già ricomprese altrove; la direttiva prevede anche un regime transitorio per l'equipaggiamento prodotto prima del termine di attuazione.
Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo
La direttiva aggiorna l’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a disciplina armonizzata nell’ambito della direttiva 96/98/CE, adeguandolo alle modifiche intervenute nelle convenzioni internazionali e nelle norme tecniche di prova. L’intervento risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di mantenere allineati i requisiti UE ai testi aggiornati delle convenzioni IMO, nonché alle norme EN, ISO, IEC, ETSI e ITU applicabili.
Finalità e logica dell’intervento
L’obiettivo principale è sostituire integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE per:
- recepire nuove norme tecniche e nuovi documenti IMO;
- spostare nell’allegato A.1 equipaggiamenti già coperti da standard internazionali dettagliati;
- trasferire alcune voci dall’allegato A.2 all’A.1;
- eliminare o lasciare vuote le voci non più necessarie o già assorbite da altre categorie.
I considerando evidenziano anche la necessità di consentire un periodo transitorio per l’equipaggiamento prodotto prima della scadenza del termine di attuazione, in modo da evitare discontinuità commerciali e operative.
Natura dell'atto e obblighi per gli Stati membri
Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento. In concreto:
- gli Stati membri devono adottare misure nazionali di attuazione entro il 30 aprile 2016;
- tali misure si applicano dal 30 aprile 2016;
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria rilevante per gli operatori economici:
- l’equipaggiamento elencato nella colonna 1 dell’allegato A.1 o trasferito dall’allegato A.2;
- se prodotto prima del 30 aprile 2016;
- e conforme alle procedure di omologazione già vigenti nel territorio di uno Stato membro prima di tale data;
- può continuare a essere commercializzato e utilizzato a bordo di navi dell’Unione fino al 30 aprile 2018.
Per avvocati e commercialisti ciò significa che la verifica della data di produzione e della conformità al regime previgente è decisiva per stabilire l’ammissibilità della commercializzazione nel periodo transitorio.
Contenuto tecnico dell'allegato A.1
L’allegato A.1 riguarda l’equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali contengono già norme tecniche di prova dettagliate. La struttura dell’allegato segue le principali aree di sicurezza marittima.
1. Mezzi di salvataggio
La sezione include, tra l’altro:
- salvagenti anulari rigidi;
- luci di localizzazione per mezzi di salvataggio;
- segnali fumogeni automatici;
- giubbotti di salvataggio;
- tute per immersione e antiesposizione;
- dispositivi di protezione termica;
- razzi a paracadute, fuochi a mano e boette fumogene;
- dispositivi lanciasagole;
- zattere di salvataggio gonfiabili, rigide, autoraddrizzanti e reversibili;
- dispositivi di libero galleggiamento, imbarcazioni di salvataggio e soccorso, sistemi marittimi di evacuazione;
- mezzi di soccorso, scale per discesa, materiali catarifrangenti;
- motori per imbarcazioni di soccorso;
- riflettori radar passivi;
- radiotelefoni VHF per imbarcazioni di salvataggio e SART.
Sono frequenti i rinvii a SOLAS, al Codice LSA, al Codice HSC e a circolari IMO tecniche, con moduli di conformità tipicamente B + D, B + E, B + F o, per alcune voci, G.
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
La sezione comprende:
- apparecchiature di filtraggio e misuratori del tenore di olio minerale;
- rilevatori di interfaccia olio/acqua;
- sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli delle petroliere;
- sistemi di trattamento dei reflui, con distinzione tra il regime applicabile fino al 31 dicembre 2015 e quello dal 1° gennaio 2016;
- inceneritori di bordo;
- analizzatori NOx;
- sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo.
Questa parte è ancorata soprattutto alla convenzione MARPOL e alle risoluzioni MEPC.
3. Protezione antincendio
La sezione è estesa e aggiorna un ampio catalogo di prodotti, tra cui:
- sottofondi di rivestimento dei ponti;
- estintori portatili e carrellati;
- equipaggiamento da vigile del fuoco;
- autorespiratori ed EEBD;
- componenti di sprinkler, ugelli, manichette e sistemi a schiuma o gas inerte;
- porte, serrande, divisioni e paratie tagliafuoco;
- materiali non combustibili e materiali a limitata propagazione della fiamma;
- tessili sospesi, mobili imbottiti e componenti letto;
- sistemi di rilevazione incendio e fumo;
- impianti di illuminazione d’emergenza per l’evacuazione;
- sistemi guida di evacuazione;
- impianti antincendio per eliporti;
- componenti per le cucine di bordo.
Le norme tecniche richiamano in modo puntuale il Codice FTP, il Codice FSS e numerose norme EN/ISO/IEC.
4. Apparecchiature di navigazione
La sezione aggiorna e razionalizza l’elenco delle apparecchiature di navigazione, includendo:
- bussole magnetiche e giroscopiche;
- sistemi di controllo della rotta;
- ecometri e SDME;
- GPS, GLONASS, DGPS, Galileo;
- SART, AIS, BNWAS;
- radar, ARPA, ATA, ECDIS, VDR, riflettori radar;
- indicatori dell’angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche;
- sistema di navigazione integrato e impianto di ricezione sonora.
Numerose voci sono state trasferite o aggiornate con riferimento alle versioni più recenti delle norme IEC/EN e alle risoluzioni IMO pertinenti.
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
La sezione disciplina, tra l’altro:
- apparati VHF DSC e ricevitori DSC;
- NAVTEX, EGC, impianti HF/MF/HF per MSI;
- EPIRB 406 MHz e VHF;
- Inmarsat-B, Inmarsat-C e Inmarsat-F77;
- pannelli di emergenza e di allarme;
- sistemi di sicurezza della nave;
- radiotelefoni VHF per imbarcazioni di salvataggio;
- apparecchiature radio aeronautiche in banda VHF.
La disciplina richiama intensamente le raccomandazioni e circolari IMO, le specifiche ITU-R e le norme ETSI/EN/IEC.
6. Equipaggiamento COLREG 72
Vengono disciplinati i fanali di navigazione e i dispositivi di segnalazione sonora, con rinvii all’allegato III della COLREG 72 e alle norme di prova EN/IEC applicabili.
8. Equipaggiamento SOLAS capitolo II-1
È inclusa la voce relativa ai dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici, ai sensi delle regole SOLAS II-1 e XII, con riferimento alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
Contenuto tecnico dell'allegato A.2
L’allegato A.2 riguarda l’equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali. È quindi una sezione residuale, ma ancora rilevante per alcune categorie.
Mezzi di salvataggio
Rimangono o sono disciplinati, ad esempio:
- riflettori radar per mezzi collettivi di salvataggio;
- sistemi di diffusione sonora e impianto generale d’allarme;
- alcuni profili residuali non ricompresi nell’A.1.
Prevenzione dell'inquinamento marino
Sono richiamati:
- metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni NOx;
- sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni SOx.
Protezione antincendio
Vi rientrano, tra gli altri:
- lampade elettriche di sicurezza;
- indumenti resistenti ad agenti chimici;
- componenti per depositi di pitture e liquidi infiammabili;
- impianti a gas per usi domestici;
- componenti di sistemi CO2;
- apparecchi schiumogeni portatili;
- manichette da incendio di diametro superiore a 52 mm;
- un nuovo inclinometro elettronico.
Navigazione e radiocomunicazioni
L’allegato A.2 contiene ancora poche voci non trasferite, come:
- apparecchiature combinate GPS/GLONASS;
- bussola magnetica e sistema di controllo della rotta per unità veloci;
- alcuni dispositivi DGPS/DGLONASS e Loran-C/Chayka storici;
- apparati radio VHF/MF/HF e sistemi INMARSAT/EPIRB ancora residui;
- ricevitore Galileo e AIS SART, trasferiti in A.1 in altre voci.
Equipaggiamento COLREG 72 e SOLAS II-1
Sono presenti:
- dispositivi di segnalazione sonora;
- equipaggiamento di movimentazione per navi portarinfuse;
- mezzi di avviamento a bassa temperatura per gruppi elettrogeni.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici e per i professionisti italiani, la direttiva ha un impatto soprattutto in tre direzioni:
- classificazione del prodotto: è essenziale verificare se l’equipaggiamento rientra in A.1 o A.2, perché ciò incide sul livello di standardizzazione e sulle norme di prova applicabili;
- conformità documentale: certificati, rapporti di prova e dichiarazioni devono indicare la norma applicata e la sua versione, in linea con le note generali dell’allegato;
- regime transitorio: la data di produzione del bene e il momento di immissione sul mercato sono decisivi per beneficiare dell’ultrattività fino al 30 aprile 2018.
Rapporto con le fonti internazionali
L’atto si fonda su un costante rinvio dinamico a strumenti internazionali, in particolare:
- convenzioni SOLAS e MARPOL;
- codice LSA, codice FSS, codice FTP, codice HSC;
- risoluzioni e circolari IMO;
- norme ISO, IEC, EN, ETSI, ITU-R.
Ne deriva che il contenuto tecnico dell’allegato è fortemente dipendente dall’evoluzione delle fonti internazionali, cui la direttiva intende mantenere allineato il diritto UE.
Aspetti da monitorare in sede di recepimento
In sede nazionale, gli Stati membri conservano margini di discrezionalità solo sulla forma e sui mezzi di attuazione, non sul risultato: devono assicurare che la disciplina interna recepisca integralmente il nuovo allegato A e il regime transitorio. Per gli studi professionali è opportuno verificare:
- l’adeguamento delle procedure nazionali di omologazione;
- l’allineamento delle certificazioni al nuovo elenco;
- la coerenza delle vendite e delle installazioni nel periodo transitorio;
- l’eventuale impatto su contratti di fornitura, garanzie e responsabilità da prodotto o da non conformità.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato A della direttiva 96/98/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato A della direttiva 96/98/CE sia sostituito dall’allegato della direttiva 2015/559. L’effetto è l’aggiornamento complessivo degli elenchi di equipaggiamento marittimo soggetto a norme armonizzate e a valutazione di conformità.
Regime transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso a bordo
L’articolo 2 consente che l’equipaggiamento elencato nella colonna 1 dell’allegato A.1 o trasferito dall’allegato A.2, prodotto prima del 30 aprile 2016 secondo le procedure di omologazione già vigenti nello Stato membro, possa continuare a essere commercializzato e utilizzato a bordo di navi dell’Unione fino al 30 aprile 2018.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione delle stesse a decorrere dal 30 aprile 2016. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 richiede la comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Aggiornamento tecnico degli allegati A.1 e A.2
L’allegato sostituisce integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE e aggiorna gli elenchi di equipaggiamento soggetto a requisiti armonizzati. In A.1 sono inseriti o aggiornati numerosi prodotti per mezzi di salvataggio, antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, COLREG e SOLAS II-1; in A.2 sono elencati i prodotti per i quali non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali, o sono mantenute voci residue e nuove voci specifiche. Molte voci sono trasferite da A.2 ad A.1 o rinumerate/soppresse.
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