Cassazione Penale, Sentenza n. 32275/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile per carenza di sottoscrizione il ricorso per cassazione presentato via PEC. Il ricorrente contestava che il ricorso era sottoscritto digitalmente, ma la firma digitale era divenuta invalida o non verificabile a seguito dell'unione del file contenente la sottoscrizione con quello contenente il provvedimento impugnato, con conseguente esito di 'certificato non attendibile' dai sistemi di verifica della cancelleria. Si deduceva l'erronea applicazione analogica dell'art. 87-bis, comma 7, lett. a), del d.lgs. n.150/2022 e si richiamava la giurisprudenza che distingue tra totale mancanza di firma e mera irregolarità formale della sottoscrizione digitale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022 (Rv. 283399) e ha affermato il principio secondo cui l'irregolarità della sottoscrizione digitale non equivale alla totale mancanza di firma prevista tra le cause tassative di inammissibilità. Ne consegue che la firma presente ma non verificabile costituisce un'irregolarità formale non idonea a determinare l'inammissibilità. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Trieste, competente per l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis, comma 7, lett. a)
La disposizione è stata invocata dal Tribunale come fondamento della richiesta di sottoscrizione; la Corte ha ritenuto però che la sua applicazione non giustifichi l'equiparazione tra firma presente ma non verificabile e la totale mancanza di sottoscrizione.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 6-sexies, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La Corte interpreta questa norma (che elenca cause tassative di inammissibilità nelle discipline emergenziali) nel senso che tra le cause di inammissibilità rientra solo la totale mancanza della sottoscrizione e non la mera irregolarità della firma digitale verificabile solo come problema tecnico.
codice di procedura penale, art. 324, comma 5
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso dopo l'annullamento dell'ordinanza da parte della Corte.
Massime di principio
- La presenza di una firma digitale sull'atto, anche se non verificabile dai sistemi della cancelleria a causa di problemi tecnici intervenuti dopo l'apposizione (es. unione di file), deve essere considerata un'irregolarità formale e non una causa automatica di inammissibilità.
- Le cause di inammissibilità previste dalle norme emergenziali sono tassative: va distintamente valutata la totale assenza della sottoscrizione dalla mera irregolarità o non verificabilità tecnica della stessa.
- Se la firma digitale risulta non verificabile, il rimedio non è automaticamente l'inammissibilità; il giudice deve privilegiare la conservazione degli effetti dell'atto di impugnazione e, se possibile, consentire il proseguimento del procedimento o disporre modalità alternative per verificare l'autenticità.
- Per chi presenta atti digitali: conservare il file nativo firmato separatamente e, se si uniscono documenti, verificare che l'operazione non invalida la firma; in caso di problemi tecnici, fornire immediata prova alternativa dell'apposizione della firma digitale.
- Nei casi similari il difensore può invocare precedenti di legittimità che distinguono tra assenza e irregolarità della firma e chiedere al giudice di non dichiarare l'inammissibilità quando la sottoscrizione è effettivamente presente ma tecnicamente non verificabile.
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