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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1499 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso dell'imposta di registro versata in relazione a delibere di riduzione del capitale sociale per perdite. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di liquidazione. Con il secondo ha contestato l'applicazione retroattiva del regime più favorevole previsto dall'art. 4, nota 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l'art. 79 dello stesso decreto, sostenendo che non vi fosse una controversia pendente al 1° luglio 1986, poiché gli avvisi di liquidazione non erano stati impugnati nei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la questione fosse stata esaminata implicitamente dalla Commissione Tributaria Centrale. Ha invece accolto il secondo motivo: la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di liquidazione li aveva resi definitivi e irretrattabili, impedendo alla società di contestare successivamente l'imposta mediante un'istanza di rimborso e di invocare il regime transitorio più favorevole dell'art. 79 del D.P.R. n. 131/1986. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il rimborso di Lire 1.801.800.000. Sono rimasti fermi, per intervenuto giudicato, i rimborsi relativi alle altre due istanze, pari a Lire 845.482.700 e Lire 1.237.500.000. La società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 330 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione.

    Il vizio relativo al luogo di notificazione non determina, di regola, l'inesistenza dell'atto, ma una nullità sanabile, anche per effetto della costituzione della parte destinataria, persino se effettuata al solo fine di eccepire il vizio.

  • Art. 291 c.p.c.

    Richiamato in tema di rinnovazione della notificazione.

    La notificazione nulla può essere rinnovata spontaneamente o su ordine del giudice, con effetti sananti secondo i principi processuali applicabili.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la denunciata omessa pronuncia.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta esaminata e decisa implicitamente nella motivazione della sentenza.

  • Art. 16 del D.P.R. n. 636/1972

    L'avviso di liquidazione è atto autonomamente impugnabile entro il termine previsto dalla legge.

    La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso di liquidazione rende definitivo il rapporto tributario e preclude contestazioni successive mediante istanza di rimborso.

  • Art. 4, nota 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Norma relativa al trattamento dell'imposta di registro per gli atti di riduzione del capitale sociale per perdite.

    Il regime più favorevole non può essere applicato quando l'obbligazione tributaria era già divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione.

  • Art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

    Norma transitoria subordinata alla pendenza della controversia e alla presentazione della domanda di rimborso alla data del 1° luglio 1986.

    La condizione della pendenza della controversia non sussiste se l'avviso di liquidazione non è stato impugnato tempestivamente; la successiva istanza di rimborso non riapre il termine ormai scaduto.

  • Art. 360 c.p.c.

    Richiamato come disposizione sui motivi di ricorso per cassazione.

    La Corte ha esaminato i motivi sotto il profilo dell'omessa pronuncia e della violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'avviso di liquidazione deve essere impugnato entro il termine previsto dalla legge; se non viene contestato tempestivamente, l'obbligazione diventa definitiva.
  • Un'istanza di rimborso non può normalmente essere utilizzata per rimettere in discussione un'imposta già consolidata per mancata impugnazione dell'atto impositivo.
  • Per applicare una disciplina transitoria o retroattiva più favorevole è necessario dimostrare tutti i presupposti previsti dalla norma, inclusa l'effettiva pendenza della controversia alla data stabilita.
  • La proposizione di un ricorso contro il silenzio-rifiuto su una domanda di rimborso non crea una controversia pendente sull'avviso di liquidazione quando quest'ultimo non è stato impugnato.
  • Il giudicato formatosi su alcuni capi autonomi della sentenza resta fermo se l'amministrazione non li impugna specificamente; l'accoglimento del ricorso può quindi riguardare soltanto le domande ancora contestabili.
  • Gli errori nel luogo di notificazione del ricorso per cassazione comportano normalmente nullità, non inesistenza, e possono essere sanati dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione della notifica.

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