Sentenza del 20/01/2017 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Sospensione di un rimborso in fase fallimentare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sospensione di un rimborso IVA durante una procedura fallimentare. Il punto centrale è stabilire se il provvedimento di sospensione incida sull'esistenza del credito IVA vantato dal contribuente oppure costituisca soltanto una misura provvisoria in attesa delle verifiche dell'Ufficio. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, la sospensione non definisce né nega il credito: l'Amministrazione deve verificare il credito IVA maturato durante la fase fallimentare e confrontarlo con eventuali debiti tributari sorti prima o durante tale fase.
La decisione
La Corte ha affermato che la sospensione del rimborso non incide sull'esistenza del credito. Il credito sarà riconosciuto o negato soltanto all'esito delle verifiche dell'Ufficio, anche mediante il raffronto tra il credito IVA emerso in corso di procedura fallimentare e i debiti tributari del contribuente. Dal testo non risultano ulteriori dettagli sull'esito processuale concreto, né è possibile stabilire con certezza quale parte sia risultata formalmente vittoriosa.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 5723/2016
Il provvedimento di sospensione di un rimborso non incide sull'esistenza del credito che verrà riconosciuto (o meno) in funzione della verifica che l'Ufficio deve svolgere in relazione al credito IVA emerso durante la fase fallimentare e al debito emerso sia prima che durante la suddetta fase.
La sospensione del rimborso ha natura cautelare o provvisoria e non equivale a un diniego del credito. L'esistenza e l'ammontare del credito IVA devono essere accertati dall'Ufficio, tenendo conto anche dei debiti tributari eventualmente compensabili o rilevanti ai fini del rimborso.
Massime di principio
- La sospensione di un rimborso tributario non deve essere automaticamente interpretata come una contestazione definitiva o come la negazione del credito.
- In una procedura fallimentare, il diritto al rimborso IVA deve essere valutato considerando sia il credito maturato durante la procedura sia i debiti tributari sorti prima o durante essa.
- L'Amministrazione finanziaria può sospendere l'erogazione in attesa delle verifiche, ma deve poi svolgere un accertamento effettivo e motivato sull'esistenza, sull'ammontare e sull'eventuale compensabilità del credito.
- Per contestare la sospensione è importante distinguere tra il provvedimento temporaneo che blocca il pagamento e il successivo atto con cui l'Ufficio riconosce o nega definitivamente il credito.
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