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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Reddito d'impresa - Costi - Elementi acquisiti in sede penale - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità di costi d'impresa fatturati, contestati dall'Amministrazione Finanziaria come riferiti a operazioni inesistenti. Il contribuente ha opposto elementi probatori contrari, tra cui atti e dichiarazioni acquisiti nel procedimento penale, dichiarazioni dei fornitori e dei lavoratori circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, documentazione fotografica sulla natura delle attività eseguite e la congruità del fatturato.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione Finanziaria è stata respinta. Gli elementi acquisiti in sede penale sono stati ritenuti pienamente utilizzabili nel processo tributario e, insieme alle ulteriori prove documentali e testimoniali, idonei a contrastare la presunzione di inesistenza delle operazioni. Ne consegue il riconoscimento della realtà delle prestazioni e la caducazione, almeno per quanto emerge dal principio riportato, della ripresa fiscale fondata sull'inesistenza dei costi.

Norme richiamate

  • Principio di libera utilizzabilità degli elementi acquisiti in sede penale nel processo tributario

    Gli atti e le dichiarazioni raccolti in un procedimento penale possono essere valutati dal giudice tributario come elementi di prova o di supporto probatorio, anche se formati in un diverso procedimento, purché siano esaminati insieme agli altri elementi del caso.

  • Regole sull'onere della prova in materia di operazioni inesistenti e deducibilità dei costi

    L'Amministrazione Finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate; il contribuente può contrastare tale ricostruzione dimostrando l'effettività delle prestazioni mediante documenti, dichiarazioni, fotografie, riscontri contabili e altri elementi concreti.

Massime di principio

  • La contestazione dell'Amministrazione Finanziaria secondo cui un'operazione è inesistente non prevale automaticamente: deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi disponibili.
  • Gli elementi formati in sede penale possono essere utilizzati nel processo tributario, anche se non costituiscono da soli una decisione vincolante; il loro peso dipende dalla concreta attendibilità e dalla convergenza con altri riscontri.
  • Dichiarazioni di fornitori e lavoratori, documentazione fotografica, contratti, pagamenti, registrazioni contabili e congruità del fatturato possono dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare una documentazione completa e coerente dell'attività svolta, perché la prova dell'effettività del costo deve essere ricostruibile attraverso più elementi convergenti.
  • La congruità economica del fatturato è un elemento favorevole, ma normalmente deve essere valutata insieme a riscontri oggettivi sull'esecuzione concreta delle prestazioni.

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