Sentenza del 20/01/2017 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Determinazione della superficie tassabile - Calcolo della tariffa - Commisurazione dell'imposta di pubblicità - Superfici utili alla determinazione dell'imposta di pubblicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa superficie destinata alla pubblicità deve essere determinata considerando la minima figura piana geometrica circoscritta al mezzo pubblicitario, ma, quando l'impianto comprende una parte pubblicitaria e una cornice o fascione distinto e inutilizzabile per la diffusione del messaggio, l'imposta va calcolata soltanto sulla parte pubblicitaria. Di conseguenza, i fascioni privi di scritte non possono essere inclusi nella superficie imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda il criterio di determinazione della superficie tassabile ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità. Il ricorrente sosteneva che non dovessero essere computate le superfici dei fascioni o delle cornici prive di scritte e oggettivamente non utilizzate per la diffusione del messaggio pubblicitario. La superficie imponibile deve infatti corrispondere a quella effettivamente occupata dal mezzo o dallo spazio pubblicitario, con esclusione delle parti strutturalmente distinte e inidonee a veicolare messaggi.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, D.Lgs. 507/1993
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La superficie si calcola prendendo come riferimento la figura geometrica minima che circoscrive il mezzo pubblicitario, senza considerare il numero dei messaggi presenti.
Art. 12, D.Lgs. 507/1993
Per insegne, cartelli, locandine e strumenti analoghi, la tariffa è commisurata alla superficie effettivamente occupata dalla pubblicità.
Cassazione civile n. 1161/2008
Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta e oggettivamente inidonea a essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta deve essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio.
Le cornici e i fascioni distinti dalla superficie pubblicitaria, privi di contenuto comunicativo e oggettivamente inutilizzabili per diffondere messaggi, non concorrono alla determinazione dell'imposta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità rileva la superficie effettivamente destinata a comunicare il messaggio pubblicitario, non ogni parte materiale o strutturale dell'impianto.
- Cornici, bordi e fascioni privi di scritte possono essere esclusi dal calcolo quando siano distinti dalla superficie pubblicitaria e oggettivamente inidonei a veicolare messaggi.
- Il numero dei messaggi non modifica il criterio della superficie imponibile: il riferimento resta la minima figura geometrica circoscritta allo spazio pubblicitario.
- In caso di contestazione, è rilevante documentare la separazione fisica e funzionale tra la parte pubblicitaria e le porzioni non utilizzabili per la diffusione del messaggio.
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