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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Contraddittorio preventivo - Obbligo generalizzato - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente lamentava la violazione del diritto al contraddittorio preventivo, ritenendo che l'amministrazione dovesse consentirgli di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto impositivo. La questione riguardava, in particolare, se tale contraddittorio fosse obbligatorio in via generale oppure solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

La decisione

La contestazione non è stata accolta sotto il profilo dell'esistenza di un obbligo generalizzato. È stato affermato che l'ordinamento italiano non impone, per ogni procedimento tributario, un contraddittorio preventivo generalizzato. L'obbligo sussiste invece in specifiche ipotesi previste dalla legge, tra cui gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali svolti nei locali dell'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. In tali casi il contraddittorio consente anche di confrontarsi sui risultati della verifica e di acquisire i chiarimenti del contribuente.

Norme richiamate

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 gennaio 2015

    Il nostro ordinamento non prevede il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo.

    Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generale per ogni atto impositivo, ma è obbligatorio nei casi specificamente stabiliti dalla legge.

  • Disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali dell'attività

    Il contraddittorio soddisfa anche l'esigenza di effettuare un opportuno confronto sui "risultati delle verifiche".

    Quando la verifica fiscale si svolge presso i locali dell'impresa o del professionista, il contribuente deve poter interloquire sui risultati dell'attività ispettiva e fornire chiarimenti prima della definizione della pretesa, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto tributario: occorre verificare se esista una specifica previsione normativa che lo renda obbligatorio.
  • Il contraddittorio è normalmente dovuto quando l'amministrazione ha effettuato accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
  • In presenza di una verifica sul posto, il contribuente deve poter esaminare i risultati dell'attività dell'ente impositore e presentare chiarimenti o osservazioni secondo le procedure previste.
  • Al di fuori dei casi espressamente disciplinati, l'amministrazione non è tenuta a instaurare un confronto preventivo generalizzato prima di ogni atto impositivo.

Testo integrale

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