Sentenza del 20/01/2017 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente - Art. 2495 comma 2 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società cancellata dal registro delle imprese, con particolare riferimento alle imposte relative al periodo precedente alla cancellazione e all'applicazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. La cancellazione non esclude automaticamente la responsabilità dei soci quando il bilancio finale di liquidazione contiene dati manifestamente inattendibili, quando la società non ha tenuto le scritture contabili oppure quando l'Ufficio dimostra che i soci hanno ricevuto somme dalla società prima della liquidazione.
La decisione
La sentenza afferma che la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, all'Amministrazione finanziaria di far valere i debiti tributari nei confronti dei soci. La responsabilità può essere riconosciuta se emergono elementi concreti che dimostrino l'esistenza di attività distribuite ai soci, anche quando tali somme non risultino correttamente dal bilancio finale, oppure gravi irregolarità contabili o dati di bilancio assolutamente inverosimili. In assenza di tali elementi, la mera qualità di socio della società cancellata non è sufficiente a fondare la responsabilità personale.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, del codice civile
Non presente nel testo fornito
La cancellazione della società determina l'estinzione dell'ente, ma non esclude la possibilità per i creditori sociali, compresa l'Amministrazione finanziaria, di agire contro i soci nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, né contro i liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente l'inesistenza o l'inesigibilità dei debiti tributari maturati prima della cancellazione.
- Il socio non risponde automaticamente dei debiti fiscali della società: l'Amministrazione deve dimostrare che il socio ha ricevuto somme o beni dalla società, oppure che vi sono irregolarità tali da rendere inattendibile il bilancio finale di liquidazione.
- La prova della distribuzione di somme ai soci può prevalere sulle risultanze formali del bilancio quando quest'ultimo è manifestamente inattendibile o mancano le scritture contabili obbligatorie.
- In situazioni analoghe, è essenziale verificare il bilancio finale di liquidazione, la contabilità sociale, i movimenti patrimoniali e finanziari e ogni prova dell'effettiva attribuzione di attività ai soci.
- La responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione, salvo specifiche responsabilità personali derivanti da condotte proprie o da violazioni imputabili ai liquidatori.
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