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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22624/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza (09/09/2024) con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento della continuazione tra due reati per violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale, giudicati con due sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p. (sent. n.1535/2022, fatti del 20/10/2022; sent. n.395/2023, fatti del 12/03/2023). Il ricorrente lamentava violazione di norme procedurali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.), sostenendo che la continuità dovesse essere riconosciuta per la medesimità delle condotte e del modus operandi (in entrambe le occasioni il condannato avrebbe esibito la carta d'identità di un altro soggetto) e che non fosse necessaria una pianificazione particolareggiata, ma solo un'ideazione a grandi linee.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che, applicando l'art. 188 disp. att. c.p.p., ha consultato il pubblico ministero e ha rilevato l'assenza di prova di un disegno unitario: in particolare la prima violazione è risultata estemporanea (scaturita da una lite) e non prova, da sola, la preordinazione della seconda. La presenza della carta d'identità di un altro soggetto in entrambe le occasioni è stata giudicata indizio isolato e insufficiente a sovvertire la valutazione complessiva, mentre il dissenso del PM non è risultato ingiustificato. Pertanto la decisione impugnata è confermata e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Le sentenze emesse su richiesta (patteggiamento) rientrano nello speciale statuto negoziale che limita la possibilità del giudice dell'esecuzione di modificare il giudicato; il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con patteggiamento è possibile solo nei limiti previsti dall'art. 188 disp. att. c.p.p. e senza contraddire la negoziazione delle parti, salvo diverso accordo delle parti stesse o dissenso ingiustificato del PM

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione sulle sentenze concordate; impone il rispetto del consenso del pubblico ministero e limita l'operatività del giudice rispetto al giudicato derivante da patteggiamento

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Nel contesto dell'esecuzione, il giudice non può esercitare pienamente i poteri di valutazione come in sede di cognizione se le sentenze sono frutto di patteggiamento; l'art. 671 va letta alla luce del vincolo derivante dall'art. 188 disp. att.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione), invocate dal ricorrente per contestare la valutazione della continuazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate rispetto alla valutazione di merito del giudice dell'esecuzione

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla concorsualità di reati; la questione è stata trattata insieme alla giurisprudenza sulla continuazione, ma la decisione ha valorizzato l'assenza di prova del disegno criminoso unitario

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche in sede esecutiva, di un disegno criminoso unitario ricavabile da indicatori concreti: omogeneità delle violazioni, tutela dello stesso interesse giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e pianificazione.
  • Singoli elementi indizianti isolati (es. modalità ripetuta come esibizione di un documento falso) possono essere utili ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione se altri indicatori mancano o se esistono elementi che dimostrano l'estemporaneità dei fatti.
  • Quando le condanne sono pronunciate con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il giudice dell'esecuzione è vincolato dalla disciplina speciale (art. 188 disp. att.) e non può modificare il giudicato senza il consenso delle parti; il dissenso del pubblico ministero può legittimamente impedire il riconoscimento della continuazione, salvo che tale dissenso risulti ingiustificato.
  • Nella valutazione complessiva il giudice dell'esecuzione deve considerare tutti gli indici rilevanti e motivare in modo congruo la decisione; le scelte di merito fondate su motivazione adeguata non sono sindacabili in sede di legittimità se non vi è manifesta illogicità o insufficienza.
  • In casi simili è utile raccogliere e documentare più indicatori di un comportamento pianificato (tempi ravvicinati, identico fine criminoso, ripetizione sistematica del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti) prima di chiedere il riconoscimento della continuazione, soprattutto se le condanne sono frutto di patteggiamento.

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