Cassazione Penale, Sentenza n. 8122/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità del giudizio d'appello per mancata concessione del termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., in relazione alla nomina di un nuovo difensore di fiducia (avv. Prascina) effettuata il giorno prima dell'udienza e alla conseguente revoca del precedente difensore ed elezione di domicilio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il reato (furto pluriaggravato di energia elettrica) sia procedibile d'ufficio anche per l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; il giudizio d'appello si è svolto con rito camerale non partecipato per mancata istanza di trattazione orale nei termini previsti (artt. 23-bis L. n. 176/2020 e 7 L. n. 126/2021). La richiesta di termine a difesa presentata il giorno prima dell'udienza era funzionalmente diretta a ottenere un rinvio dell'udienza cartolare ed è pertanto inidonea a far operare l'art. 108 c.p.p.; il termine per la produzione di atti scritti era già scaduto. Conseguentemente il rigetto dell'istanza e la conferma della condanna sono stati ritenuti corretti. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 108 c.p.p.
La norma concede un termine a difesa quando funzionale all'esercizio di attività difensiva nel grado che pende; non opera per ottenere un rinvio di un'udienza celebrata con rito cartolare se non è possibile partecipare all'udienza stessa
art. 624 c.p.
Delitto di furto: con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 è stato confermato il carattere perseguibile d'ufficio nella fattispecie concreta, in virtù dell'aggravante contestata
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante per il fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio; la presenza di tale aggravante rende il reato procedibile d'ufficio anche in assenza di querela della società elettrica
artt. 23-bis L. n. 176/2020 e 7 L. n. 126/2021
Disposizioni che regolano la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato e i termini per chiedere la trattazione orale; la mancata richiesta tempestiva della trattazione orale comporta lo svolgimento del rito cartolare senza possibilità di partecipazione
d.lgs. n. 150/2022
Modifica la disciplina del reato di furto (art. 624 c.p.) e ha rilevanza nel senso della procedibilità d'ufficio in presenza di determinate aggravanti
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore il giorno prima dell'udienza non interrompe automaticamente i termini per la trattazione orale: se la legge impone la richiesta della trattazione orale entro termini perentori, la tardiva nomina non consente di far valere automaticamente l'art. 108 c.p.p.
- Nei giudizi d'appello celebrati con rito camerale non partecipato la mancata istanza tempestiva di trattazione orale fa decorrere il rito cartolare; la richiesta tardiva di rinvio finalizzata solo a ottenere la partecipazione è inidonea a far valere il diritto a un termine ex art. 108 c.p.p.
- La concessione del termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p. è funzionale e strumentale all'effettiva possibilità di svolgere attività difensiva nel grado pendente: se tale attività non è possibile (es. rito cartolare senza trattazione orale) la richiesta è priva di fondamento
- Se il reato contestato è aggravato per avere riguardato beni destinati a pubblico servizio (art. 625 n. 7 c.p.), esso può essere procedibile d'ufficio anche se la parte civile o l'ente danneggiato non ha formulato querela
- Le nomine e le revoche di difensore e di elezione di domicilio devono essere effettuate tempestivamente rispetto ai termini per la presentazione di memorie e atti: atti intervenuti a ridosso dell'udienza difficilmente consentono di ottenere benefici processuali
- In caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende, con conseguenze economiche rilevanti
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