Sentenza del 13/04/2018 n. 1660 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Assegno di mantenimento - Doppia imposizione - Convenzione con gli Stati Uniti - Residenza persone fisiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica espressamente l'esito processuale né identifica formalmente le parti. Dalla motivazione emerge tuttavia che, per determinare la tassazione dell'assegno, deve prevalere la disciplina speciale della Convenzione Italia-Stati Uniti. Pertanto, l'assegno è imponibile esclusivamente nello Stato in cui risiede il percettore, individuato secondo i criteri convenzionali in caso di doppia residenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione dell'assegno di mantenimento corrisposto da un ex marito italiano, residente in Italia, alla ex coniuge, la quale sosteneva di non essere fiscalmente residente in Italia. Occorreva stabilire quale Stato avesse il potere impositivo applicando la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, anziché le sole regole interne. La Convenzione prevede che gli assegni alimentari corrisposti al coniuge siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. In presenza di una doppia residenza, la residenza convenzionale viene determinata in base all'abitazione permanente e, se questa sussiste in entrambi gli Stati, al centro degli interessi vitali, ossia allo Stato con cui il soggetto ha le relazioni personali ed economiche più strette.
Norme richiamate
Gli assegni alimentari per il coniuge sono imponibili solo nello Stato di residenza del ricevente.
La Convenzione introduce una disciplina speciale che prevale sulle regole interne incompatibili e attribuisce il potere impositivo esclusivamente allo Stato di residenza del percettore dell'assegno.
Criteri convenzionali di determinazione della residenza fiscale
In caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati, il soggetto è considerato residente nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
La doppia residenza viene risolta dapprima considerando l'abitazione permanente e, qualora essa esista in entrambi gli Stati, individuando il centro degli interessi vitali del contribuente.
Massime di principio
- Quando una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni disciplina specificamente un determinato reddito, le sue regole prevalgono sulla disciplina fiscale nazionale.
- Per gli assegni di mantenimento corrisposti all'ex coniuge, è determinante la residenza fiscale del percettore, non quella dell'ex coniuge che effettua il pagamento.
- La residenza convenzionale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica o con la mera presenza fisica: in caso di doppia residenza occorre verificare l'abitazione permanente e il centro degli interessi vitali.
- La parte che sostiene di essere residente all'estero deve poter dimostrare, sulla base dei fatti concreti, che le proprie relazioni personali ed economiche sono maggiormente collegate allo Stato estero.
- L'applicazione della Convenzione può escludere la tassazione italiana del reddito anche quando il soggetto che effettua il pagamento è italiano e residente in Italia.
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