Sentenza del 10/06/2016 n. 3657 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Agevolazioni "prima casa" trasferimento lavorativo - Causa di forza maggiore - Non sussiste - Decadenza dall'agevolazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa causa di forza maggiore è stata esclusa. Il trasferimento lavorativo è stato qualificato come un fenomeno soggettivo relativo all'attività del contribuente, non sufficiente a giustificare il mancato rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza. Ne è conseguita la decadenza dall'agevolazione "prima casa" e la legittimità del recupero delle maggiori imposte mediante avviso di liquidazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto a conservare l'agevolazione "prima casa" nonostante non avesse trasferito la residenza anagrafica nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Il mancato trasferimento era dipeso dalla rivendita dell'abitazione conseguente a un trasferimento lavorativo, invocato come causa di forza maggiore. La questione consisteva quindi nel verificare se il trasferimento dell'attività lavorativa costituisse un impedimento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte prima, art. 1
La disposizione disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, subordinandola anche all'impegno di trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi. Il mancato rispetto del termine comporta, salvo una reale causa di forza maggiore, la decadenza dal beneficio.
Massime di principio
- La causa di forza maggiore, in materia di agevolazioni fiscali, richiede un evento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente; non basta una difficoltà personale o organizzativa.
- Il trasferimento lavorativo, anche se determina la rivendita dell'immobile o rende scomodo il trasferimento della residenza, è normalmente considerato una scelta o una vicenda soggettiva e non una causa di forza maggiore.
- I termini previsti per il trasferimento della residenza ai fini dell'agevolazione "prima casa" devono essere rispettati rigorosamente, salvo impedimenti eccezionali adeguatamente dimostrati.
- La rivendita dell'immobile prima del trasferimento della residenza non elimina automaticamente la decadenza dall'agevolazione: occorre dimostrare che la mancata condizione dipenda da un impedimento oggettivo estraneo alla volontà del contribuente.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare tempestivamente l'evento impeditivo e verificare se esso abbia caratteristiche di oggettiva inevitabilità, anziché limitarsi a dimostrare il semplice cambiamento delle esigenze personali o lavorative.
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