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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28553/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere. Due motivi principali: (1) presunta motivazione contraddittoria o apparente ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con riferimento alle trascrizioni di intercettazioni sulle quali si sarebbe fondato il provvedimento cautelare, laddove le conversazioni non identificherebbero Tripodi e pertanto la perizia compound avrebbe dovuto rivedere le esigenze cautelari; (2) carenza o omissione di motivazione rispetto alle doglianze difensive sollevate in appello circa l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, fuga e reiterazione del reato), con rilievo del decorso del tempo e della personalità dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la questione fosse già coperta da un "giudicato cautelare" formatosi sulle precedenti pronunce (richiamando la giurisprudenza Buffa), per cui le critiche proposte dal ricorrente non apportavano alcun "quid novi" capace di scalfire il giudicato. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale circa la frammentarietà delle intercettazioni e la insufficienza degli argomenti difensivi (decorso del tempo non dimostrato, precedenti ancora rilevanti, persistenza del rischio di reiterazione). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Inoltre è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Usata come parametro delle doglianze di vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alle trascrizioni manifestamente infondato e non capace di dimostrare una motivazione contraddittoria rispetto al giudicato cautelare.

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione (sintetizzazione ex art. 173-bis).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base legale per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000,00 per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la remissione in libertà del detenuto.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8

    Norma richiamata in relazione al rito del contraddittorio scritto (procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione).

  • D.L. n. 198/2022, art. 8

    Ulteriore richiamo normativo relativo al regime del contraddittorio scritto applicato al ricorso.

  • Sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (Buffa)

    Principio del "giudicato cautelare": le decisioni sulle misure cautelari, passate attraverso i relativi gradi di impugnazione, possono formare una preclusione processuale che limita la rinnovazione delle stesse questioni salvo che emergano nuovi elementi decisivi.

  • Sentenza Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015 (Orabona)

    Citazione giurisprudenziale recente a conferma del principio che limita la riedizione di questioni già oggetto di esame cautelare in precedenti impugnazioni.

  • Sentenza Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Richiamata per rafforzare il principio secondo cui il giudicato cautelare ostacola la rinnovazione di questioni già implicitamente o esplicitamente dedotte nei procedimenti di impugnazione delle misure cautelari.

Massime di principio

  • Quando una misura cautelare è già stata confermata in precedenti gradi e si è formato un "giudicato cautelare", il ricorso volto a ottenerne la revoca o sostituzione richiede elementi nuovi, concreti e specifici; argomentazioni generiche o riproposizioni delle stesse ragioni sono in genere inefficaci.
  • Criticare la motivazione sulle intercettazioni richiede dimostrare in modo preciso e circostanziato l'errore valutativo (ad es. indicare dove l'interpretazione delle trascrizioni sia palesemente erronea o fornire nuova perizia convincente), non limitarsi a sostenere che le conversazioni siano frammentarie.
  • La semplice elencazione di fattori come il decorso del tempo o la generica modifica della personalità non è sufficiente: è necessario provare in modo documentato la cessazione delle esigenze cautelari (resipiscenza, cambiamento delle condizioni, assenza di pericolo concreto di reiterazione o di inquinamento probatorio).
  • Gli argomenti difensivi devono essere sviluppati con un apparato probatorio e argomentativo chiaro e quantitativamente/temporalmente specifico (es. indicare da quando è trascorso il tempo, comportamenti concreti che dimostrano cambiamento, perizie aggiornate).
  • Il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende aumenta quando il ricorso ripropone questioni già decise senza nuovo materiale probatorio; valutare preventivamente la probabilità di successo prima di proporre impugnazioni reiterate.
  • In presenza di ordinanze cautelari consolidate, è strategico cercare nuovi elementi (nuove prove, testimonianze, perizie) oppure una modifica rilevante delle condizioni di fatto o di diritto per superare la presunzione di correttezza del giudicato cautelare.

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