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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32513/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due verbali ispettivi con cui l'ente previdenziale aveva accertato che, nonostante la qualificazione formale dei rapporti dei soci della cooperativa come autonomi, i concreti rapporti di lavoro presentavano indici di subordinazione, con conseguente assoggettamento della società all'obbligo contributivo proprio del lavoro subordinato. Il tribunale aveva rigettato i ricorsi della cooperativa; la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che la gestione effettiva dei rapporti, anche alla luce della documentazione aziendale e del libro unico del lavoro, evidenziasse elementi tipici della subordinazione. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno e di giudicato riflesso derivanti da precedenti decisioni; errore nell'accertamento della subordinazione dei soci lavoratori; violazione delle norme sull'onere della prova e sull'uso del materiale istruttorio per il mancato rilievo di differenti CCNL richiamati da diversi ispettori; omesso esame della questione della possibile somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente diversa imputazione dei rapporti ai committenti; violazione della disciplina sul lavoro disponibile e sui soci lavoratori a zero ore, sostenendo l'inesistenza di obblighi contributivi per i periodi non lavorati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al giudicato perché non erano stati adeguatamente allegati e documentati, né era verificabile la loro specifica rilevanza rispetto agli anni e ai fatti oggetto del giudizio. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi con cui la cooperativa contestava l'accertamento della subordinazione, osservando che l'individuazione degli indici di subordinazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme; i motivi miravano in sostanza a una nuova valutazione delle prove. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sul diverso CCNL, sia per difetto di specificità e di allegazione nei gradi di merito, sia perché non è stata indicata la decisività della doglianza. Inammissibile pure il motivo sulla somministrazione irregolare, perché inconferente rispetto all'oggetto della pretesa contributiva, diretta ai rapporti subordinati tra cooperativa e soci lavoratori. Infine, il motivo sui soci a zero ore è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della corte territoriale, che aveva rilevato l'assenza di specifiche allegazioni sulle cause di sospensione del lavoro e la genericità delle contestazioni sulla base imponibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state reputate inammissibili perché, secondo la Corte, alcune miravano a contestare valutazioni di merito non censurabili in cassazione, altre difettavano di specificità o di adeguata allegazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha però rilevato che la censura era inammissibile e sostanzialmente volta a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme non può essere dedotta come mero errore nella valutazione delle prove; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti legali.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla ricorrente in tema di somministrazione irregolare, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla questione effettivamente decisa, cioè la subordinazione dei soci nei confronti della cooperativa.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla dedotta somministrazione irregolare; la Corte ne ha escluso la pertinenza rispetto alla pretesa contributiva oggetto di causa.

  • art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 142/2001

    Invocato dalla ricorrente sulla disciplina del lavoro del socio cooperatore; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 3, legge n. 142/2001

    Richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro disponibile e obblighi contributivi; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancato confronto con la decisione di merito.

  • art. 6, legge n. 142/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di contribuzione in assenza di lavoro; la Corte ha respinto la censura per inammissibilità e difetto di specificità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha richiamato la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia decisione conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione del giudicato esterno richiede specifica allegazione, puntuale indicazione della sua deduzione nei gradi di merito e adeguata produzione del provvedimento invocato, con verifica della sua effettiva pertinenza ai medesimi fatti e periodi di causa.
  • L'accertamento degli indici di subordinazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, specie quando vi sia doppia conforme.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con l'asserita erronea valutazione delle prove, ma richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti di legge.
  • Una censura è inammissibile per difetto di decisività quando non spiega quale diversa soluzione avrebbe potuto determinare la questione prospettata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che prospettano una diversa qualificazione del rapporto, ma non si confrontano con la specifica motivazione della decisione di merito, sono inammissibili perché sollecitano una nuova valutazione del fatto non consentita in cassazione.
  • La contestazione dell'obbligo contributivo deve misurarsi con la concreta natura del rapporto accertata in fatto dal giudice di merito; la qualificazione formale adottata dalla parte non può prevalere sulla realtà effettiva del rapporto quando questa sia stata accertata come subordinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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