Cassazione Penale, Sentenza n. 872/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che, su richiesta del P.M., aveva integrato un decreto penale di condanna con l'ordine di demolizione di opere abusive (art. 44 lett. c) DPR 380/01 e art. 181 Dlgs. 42/04). I motivi addotti erano: 1) modifica illegittima di un decreto penale ormai divenuto irrevocabile per mancata impugnazione da parte del P.M. (violazione art. 173 c.p.p. e presunta violazione dei termini d'impugnazione); 2) carenza motivazionale e incertezza sulla funzione esercitata dal giudice (violazione art. 111 Cost.); 3) errata applicazione della procedura di correzione di errore materiale e incompetenza del giudice dell'esecuzione, oltre al rilievo di duplicazione rispetto a provvedimenti amministrativi già adottati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivazione: l'ordine di demolizione non poteva essere aggiunto tardivamente perché il relativo capo del decreto penale era divenuto irrevocabile (il P.M. non aveva impugnato il decreto). La correzione di errore materiale (art.130 c.p.p.) non è applicabile a omissioni che implicano un error in iudicando; la competenza del giudice dell'esecuzione è limitata e non comprende l'integrazione con ordine di demolizione dopo la formazione del giudicato. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Comune di Alghero affinché la Pubblica Amministrazione esegua gli adempimenti previsti dall'art.31 DPR 380/01.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia) art. 44 lett. c)
D.P.R. 380/2001, art. 44 lett. c)
Dispositivo relativo al reato edilizio contestato; la Corte riferisce il capo di accusa al decreto penale ma rileva che l'ordine di demolizione previsto dall'art.31 non poteva essere aggiunto ex post senza impugnazione del decreto.
D.P.R. 380/2001 art. 31
Norma che disciplina l'ordine di demolizione e la possibilità di adempimenti comunali; la Corte ordina la trasmissione degli atti al Comune per l'esecuzione amministrativa.
D.Lgs. 42/2004 art. 181
Norma del codice dei beni culturali collegata al capo di imputazione; richiamata come oggetto dell'originaria contestazione penale.
Codice di procedura penale art. 461
Individua i mezzi di impugnazione del decreto penale; la Corte sottolinea che la legge prevede l'opposizione come mezzo per l'imputato e che il ruolo del P.M. nell'impugnazione è determinante per far valere omissioni.
Codice di procedura penale art. 568
c.p.p., art. 568, comma 1 e comma 2
Principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e riconoscimento della efficacia sostanziale di sentenza del decreto penale nei casi previsti dalla legge; giustifica la ricorribilità in Cassazione nei casi consentiti.
Codice di procedura penale art. 464
c.p.p., art. 464, comma 3
Prevede la revoca del decreto penale in caso di opposizione; la Corte osserva che l'opposizione rende instabile la statuizione omissiva e quindi il decreto è destinato a perdere efficacia se opposto.
Codice di procedura penale art. 130
Disciplina la correzione di errori materiali: la Corte afferma che non può essere usata per sanare omissioni di merito (error in iudicando) che richiedono impugnazione.
Codice di procedura penale art. 676
Elenca le competenze del giudice delle esecuzioni: la Corte interpreta la norma in senso restrittivo, escludendo la possibilità per il giudice dell'esecuzione di ordinare demolizioni non disposte in sentenza o decreto divenuto definitivo.
Costituzione italiana art. 111
Richiesta di motivazione e garanzia del giusto processo: i ricorrenti avevano denunciato carenza motivazionale, ma la Corte si concentra soprattutto sull'irrevocabilità del decreto e sull'assenza di impugnazione da parte del P.M.
Codice di procedura penale art. 173
Riferimento procedurale evocato dai ricorrenti relativo alla modificazione del provvedimento dopo la scadenza dei termini d'impugnazione; la Corte conferma che la modifica non poteva avvenire senza il rimedio ordinario di impugnazione.
Codice di procedura penale art. 648 e art. 629
c.p.p., art. 648; c.p.p., art. 629
Richiamate come elementi che confermano la natura sostanziale di sentenza del decreto penale (acquisto di efficacia di giudicato e possibilità di revisione), a supporto della tesi che le conseguenze della condanna non possono essere decise con provvedimenti integrativi oltre i termini previsti.
Massime di principio
- Se un decreto penale di condanna è divenuto definitivo (per mancata impugnazione del P.M. quando quest'ultimo avrebbe dovuto impugnare), non è ammissibile che il giudice integri successivamente il decreto con ordine di demolizione: la via corretta è l'impugnazione.
- La correzione di errore materiale (art.130 c.p.p.) è limitata a refusi o omissioni non sostanziali; non può essere usata per sanare omissioni di merito che richiedono un riesame o un'impugnazione.
- Il giudice dell'esecuzione ha competenze tassative: non può sostituirsi al giudice del merito per introdurre una statuizione (es. demolizione) non disposta in sentenza o decreto ormai stabile.
- La Pubblica Amministrazione mantiene un potere autonomo e indipendente di ordinare la demolizione; l'esistenza di un provvedimento amministrativo non rende automaticamente improcedibile la questione penale, ma non autorizza il giudice penale a supplire a omissioni richiedendo integrazioni post-giudicato.
- Quando si riscontri omessa statuizione su misure consequenziali (come la demolizione), il rimedio processuale è l'impugnazione del provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza; verificare sempre chi aveva l'onere di impugnare (es. P.M.) e i termini applicabili.
- In ipotesi analoghe, il difensore dovrebbe valutare tempestivamente l'eventuale opposizione (se a favore dell'imputato) o stimolare l'impugnazione da parte del P.M.; in esecuzione, procedere piuttosto via amministrativa se la norma lo consente.
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