Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il fallimento di un'impresa individuale agiva per la revocatoria fallimentare di alcuni pagamenti effettuati in favore di una società, sostenendo che si trattasse di atti solutori compiuti in periodo sospetto e con conoscenza, da parte della società beneficiaria, dello stato di insolvenza del debitore. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la corte territoriale accoglieva solo in parte la pretesa, dichiarando inefficaci i pagamenti eseguiti con bonifici per complessivi euro 30.000 e respingendo la domanda relativa a euro 45.000 pagati con assegni circolari. La società proponeva ricorso principale per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 67 l.fall., degli artt. 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto provata per presunzioni la scientia decoctionis sulla base di ipoteche giudiziali e protesti, senza considerare elementi contrari e senza apprezzare globalmente il materiale probatorio, oltre a vizio motivazionale; 2) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., degli artt. 1193, 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 346 c.p.c., sostenendo che i pagamenti a mezzo bonifico fossero da imputare a una specifica fattura inerente all'attività d'impresa e rientrassero nella causa di esenzione per pagamenti nei termini d'uso, chiedendo altresì l'ammissione di prova testimoniale. Il fallimento spiegava ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione degli artt. 329, comma 2, e 336 c.p.c., assumendo che sulla prova del pagamento di euro 45.000 mediante assegni circolari si fosse formato giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione incidentale condizionata; 2) violazione dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo che il pagamento di euro 45.000 fosse provato dalla copia degli assegni e dalla scheda contabile interna del fallito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte d'appello sulla prova presuntiva della scientia decoctionis, fondata su due ipoteche giudiziali di rilevante importo e su numerosi protesti anteriori ai pagamenti. Ha inoltre escluso l'operatività della causa di esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., rilevando che la società ricorrente non aveva dimostrato in modo specifico e autosufficiente la riproposizione dell'istanza istruttoria per testimoni in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente abbandono della prova non ammessa. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha respinto per difetto di specificità e autosufficienza nella deduzione del preteso giudicato interno e, comunque, perché il curatore del fallimento, agendo in revocatoria, è terzo rispetto ai rapporti tra fallito e creditore, sicché non trova applicazione l'art. 2710 c.c.; inoltre, la mera emissione o produzione in copia degli assegni non prova anche il loro effettivo incasso. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
comma 2; comma 3, lett. a)
La conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente può essere provata per presunzioni; i pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso sono sottratti alla revocatoria solo se tale presupposto sia dimostrato dalla parte che lo invoca.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, selezionati singolarmente e poi valutati complessivamente dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la scientia decoctionis grava sulla curatela attrice; chi invoca l'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. deve provare i relativi fatti costitutivi.
art. 115 c.p.c.
La censura che mira a una diversa valutazione del materiale probatorio non è ammissibile se si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento di merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e degli indizi, se logicamente motivata, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata.
art. 1193 c.c.
Richiamato per sostenere l'imputazione dei pagamenti a una determinata fattura, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni non accolte o non esaminate devono essere riproposte espressamente in appello per non ritenersi rinunciate.
art. 2709 c.c.
Non si applica al curatore fallimentare che agisce in revocatoria, poiché egli è terzo rispetto ai rapporti tra fallito e creditore.
art. 2710 c.c.
La prova tra imprenditori tramite scritture contabili non è opponibile al curatore fallimentare nella sua azione revocatoria, perché questi agisce come terzo.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il tema del giudicato interno, ma il motivo è stato respinto per mancanza di specifica localizzazione e riproduzione della statuizione di primo grado.
art. 336 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti devolutivi dell'impugnazione, senza accoglimento della doglianza.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione e localizzazione degli atti richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere provata anche per presunzioni, purché il giudice selezioni indizi specifici e li valuti complessivamente in termini di gravità, precisione e concordanza.
- La valutazione della scientia decoctionis e, più in generale, dell'idoneità probatoria degli indizi è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito prospettare semplicemente una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Chi invoca l'esenzione dalla revocatoria per pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso deve dimostrare in modo puntuale la ricorrenza di tali presupposti, non essendo sufficiente un generico richiamo alla prassi commerciale o a rapporti pregressi.
- Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico alla precisazione delle conclusioni, altrimenti si intendono rinunciate e non possono essere recuperate in appello.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che denunciano errori processuali o pretesi giudicati interni devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando e riportando gli atti e le statuizioni rilevanti.
- Nell'azione revocatoria fallimentare il curatore opera come terzo rispetto ai rapporti tra fallito e creditore; pertanto le norme probatorie tra imprenditori relative alle scritture contabili non sono automaticamente opponibili nei confronti della massa.
- La prova dell'emissione di un assegno o la produzione della sua copia non equivale, di per sé, alla prova del suo effettivo incasso da parte del beneficiario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11310/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11316/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11317/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11319/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11322/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2023 del 02/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →