Cassazione Civile, Ordinanza n. 30772/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Tre società convenivano in giudizio due soggetti per far dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio gravante sul loro fondo e a favore del fondo dei convenuti. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di transito. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In Cassazione le società ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 c.c. e 183 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto l'usucapione della servitù di passaggio senza indagare il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza rispetto alla mera esistenza di un tracciato o percorso. Secondo le ricorrenti, la sola presenza di una strada tracciata e di un'apertura nella recinzione non sarebbe bastata a integrare il requisito dell'apparenza della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, per configurare una servitù di passaggio acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente l'esistenza del tracciato, ma occorre accertare anche la presenza di segni visibili e opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, con univoca destinazione a tale uso e non in via precaria. Poiché la sentenza impugnata non aveva svolto tale indagine sul quid pluris richiesto, è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1061 c.c.
per l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della servitù apparente non basta il semplice tracciato, ma servono segni visibili e opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta violazione processuale, ma la decisione si è concentrata sulla correttezza dell'accertamento in fatto circa l'apparenza della servitù.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma posta a base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore suggeriva l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, ma il Collegio non l'ha condivisa.
Massime di principio
- Per l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia di una servitù di passaggio non è sufficiente la mera esistenza di un percorso materialmente tracciato sul fondo.
- È necessario accertare la presenza di segni visibili e opere permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù, idonee a rendere percepibile l'asservimento del fondo.
- L'apparenza della servitù richiede un quid pluris rispetto al semplice uso di fatto del passaggio: l'opera deve esprimere in modo univoco e stabile la destinazione al servizio del fondo dominante.
- La valutazione delle prove e dello stato dei luoghi è riservata al giudice di merito, ma deve comunque confrontarsi con tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla norma per l'acquisto della servitù.
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