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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23235/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo che aveva interessato un compendio di terreni di proprietà della società ricorrente. Dopo un primo decreto di esproprio, si era verificato che l'occupazione effettiva riguardava una superficie maggiore rispetto a quella formalmente espropriata; per tale residua porzione di mq 523 erano poi intervenuti due decreti di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con determinazione dell'indennizzo e successiva rettifica per un più ampio periodo di occupazione. La società aveva proposto opposizione contestando: 1) la qualificazione dell'area come non edificabile, sostenendo che la fascia di rispetto stradale non escludesse del tutto la capacità edificatoria in presenza delle N.T.A. applicabili; 2) il mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima, assumendo che l'occupazione fosse pacifica e connessa all'opera pubblica unica; 3) il mancato riconoscimento dell'indennità per la diminuzione di valore del fondo residuo, deducendo che la vendita del bene a prezzo inferiore di mercato dimostrasse il pregiudizio subito. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte rilevava d'ufficio la tardività dell'impugnazione rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., poiché l'ordinanza impugnata era stata pubblicata il 12/10/2023 e il ricorso risultava notificato il 15/4/2024, oltre il semestre. La ricorrente cercava di valorizzare la diversa data di inserimento nel registro cronologico, ma la Corte ribadiva che ai fini del termine rileva la data di pubblicazione e non quella di mera iscrizione cronologica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione di sei mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata. Ha quindi ritenuto irrilevante la diversa data di inserimento nel registro cronologico, in assenza di una scissione tra deposito e pubblicazione attestata da due date distinte. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e, trattandosi di definizione accelerata in conformità alla proposta, ha applicato anche la condanna ulteriore prevista dal rito accelerato, oltre al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento e non dal mero inserimento nel registro cronologico, salvo che vi sia una distinta attestazione di date diverse che evidenzi una scissione tra deposito e pubblicazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    Il meccanismo accelerato può condurre alla definizione del ricorso con le conseguenti statuizioni sulle spese e sull'ulteriore condanna prevista dal rito, quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 96 c.p.c.

    Il richiamo operato dall'art. 380-bis, comma 3, codifica una figura di abuso del processo, ma non comporta automaticamente l'applicazione delle sanzioni aggravate, che dipendono dalla concreta valutazione del caso.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato come base dei decreti di acquisizione sanante relativi alla porzione di area occupata senza titolo.

  • art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001

    Invocato dalla ricorrente per l'indennità di occupazione legittima.

  • art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001

    Invocato per la determinazione dell'indennità e per la qualificazione urbanistica dell'area.

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    Invocato in relazione alla quantificazione dell'indennità per area edificabile o non edificabile.

  • art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina indennitaria e alla diminuzione di valore del fondo residuo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Richiamato per gli effetti economici conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. rileva la data di pubblicazione del provvedimento, non quella di mero inserimento nel registro cronologico, salvo che risultino due diverse date che evidenzino una reale scissione tra deposito e pubblicazione.
  • Nel procedimento di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conformità della decisione alla proposta legittima la definizione del giudizio con le conseguenze economiche previste dal rito, ma la sanzione aggravata non opera in modo automatico: occorre una valutazione del caso concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, restano assorbite le censure di merito relative alla qualificazione dell'area, all'indennità di occupazione e alla diminuzione di valore del fondo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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