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Sentenza

Sentenza n. 486/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 328/2024, depositata e resa pubblica il 20.03.2024.

Giustizia amministrativa202501705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 328/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 328/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni. La sentenza civile riconosceva il diritto alla carta docente per due annualità, disponendo anche la corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accertato la perdurante inottemperanza del Ministero e ha accolto in parte il ricorso, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta misura equa anche ai fini della penalità. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e spese generali, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti equi.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La richiesta di penalità di mora è stata respinta in considerazione della preesistente previsione, nella sentenza oggetto di ottemperanza, di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione del beneficio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza civile è stata considerata dal TAR una misura equa anche ai fini della richiesta di penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato e previamente notificata ai fini dell'esecuzione, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'attività amministrativa su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già previsto, per il ritardo nell'adempimento, interessi o rivalutazione monetaria ritenuti idonei ed equi a compensare il protrarsi dell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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