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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25619/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca aveva chiesto la revoca della sentenza ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) del 10/05/2017 che aveva disposto la confisca di immobili intestati a Maiocchi Clerici Carlo Maria sui quali la banca aveva iscritto un'ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo erogato a Pigiìma s.r.l. La ricorrente ha dedotto l'anteriorità del diritto di garanzia rispetto al sequestro/confisca e ha invocato la propria buona fede, avendo svolto verifiche bancarie e antiriciclaggio (Centrale Rischi, adeguate verifiche ex d.lgs. 231/2007). Ha inoltre censurato l'applicazione della confisca per equivalente in costanza di patteggiamento (art. 11 legge n.146/2006) e chiesto, in caso di contrasto giurisprudenziale, la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che un terzo creditore titolare di diritto reale di garanzia (la banca) non possa chiedere la revoca della sentenza di condanna o della confisca, rimessa a chi si assume proprietario del bene; il terzo creditore può far valere i propri diritti davanti al giudice dell'esecuzione ma non proporre istanza di dissequestro o revoca della confisca in via anticipata. Perciò le questioni di merito sollevate sono state assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) che aveva accompagnato la confisca. La questione sull'ammissibilità della confisca per equivalente con patteggiamento è stata sollevata dalla banca ma non decisa per inammissibilità del ricorso.

  • art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146

    Norma sulla confisca per equivalente: il ricorrente ha sostenuto che, per la sua natura sanzionatoria, non sarebbe applicabile con patteggiamento; il giudice dell'esecuzione non ha risolto la questione di merito, assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 240 cod. pen.

    Norme sulla confisca previste dal codice penale; la valutazione della buona fede del terzo è ancorata alle regole di questa disciplina e al suo comma 3 richiamato nel ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la liquidazione delle spese e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un importo alla Cassa delle ammende (applicata dal Collegio).

  • d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    Richiamato dalla banca quale prova di aver adempiuto agli obblighi antiriciclaggio e organizzativi; il giudice dell'esecuzione ha però ritenuto che la mera allegazione non fosse sufficiente a dimostrare la buona fede esimente senza il relativo onere probatorio.

  • Cost., artt. 24, 25, 27

    Richiamati dalla parte ricorrente per profili di garanzia dei diritti e principi processuali; la Corte non si è pronunciata sul merito di tali censure per inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Cass. sez.2, sent. n. 10471/2014; Cass. sez.6, n. 6469/2014 (dep. 2015) Rv.262338; Sezioni Unite n.9/1999 (Bacherotti); Cassazione (2021) - annullamento per difetto di contraddittorio

    La giurisprudenza citata consolida il principio che il terzo creditore non può chiedere la revoca della confisca destinata al proprietario e che grava sul terzo l'onere di provare la titolarità della garanzia e la propria buona fede. La precedente pronuncia di annullamento (2021) ha riguardato difetto di contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria/agenzia competente, ma non ha mutato il principio sull'inammissibilità prospettata dalla Corte.

Massime di principio

  • Un terzo creditore titolare di un diritto reale di garanzia (es. ipoteca) non può chiedere la revoca della sentenza di confisca: la misura può essere impugnata o contrastata pro tempore solo dal proprietario del bene; il creditore dovrà far valere i propri diritti davanti al giudice dell'esecuzione.
  • Il terzo creditore che invoca la tutela sul bene confiscato ha l'onere probatorio di dimostrare la titolarità della garanzia e, se invoca la buona fede, di provare l'assenza di collegamento col reato e l'esistenza di un affidamento incolpevole (mancanza di conoscenza o di colpa).
  • La mera iscrizione anteriore dell'ipoteca e l'adempimento formale degli obblighi antiriciclaggio non sono di per sé sufficienti: il giudice valuta complessivamente la conoscibilità delle anomalie (situationes notoriae) e il comportamento della banca.
  • Questioni giuridiche complesse (es. applicabilità della confisca per equivalente al patteggiamento) possono richiedere un confronto in sede di legittimità o rimessione alle Sezioni Unite, ma non possono essere decise quando il ricorso è inammissibile per ragioni soggettive (es. legittimazione ad agire).
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende in base agli artt. procedurali applicabili.

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