Ordinanza n. 14973/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, prot. n. DAR-0008775-P-07/05/2026, di diniego-rigetto dell’istanza di accesso proposta dal comune di Marsciano, prot. n. 12104/2026 dell’8 aprile 2026; nonché per l’accertamento del diritto del Comune ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad esibire i documenti richiesti entro il termine da fissarsi a norma dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego-rigetto, anche parziale, dell’istanza di accesso alla documentazione relativa alla classificazione dei Comuni montani
Esito
La controversia
Il Comune di Marsciano ha impugnato il diniego-rigetto opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali alla propria istanza di accesso dell’8 aprile 2026, chiedendo l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna delle amministrazioni all’esibizione dei documenti. La richiesta di accesso è connessa a un distinto giudizio di annullamento proposto dal medesimo Comune contro la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, nonché, mediante motivi aggiunti, contro il D.P.C.M. recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani e il relativo elenco. Il Collegio ha rilevato la complessità del thema decidendum, la rilevanza della disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, la presenza di numerosi ricorsi aventi analogo oggetto e l’opportunità di una trattazione unitaria nel merito. Non sono stati ancora esaminati nel merito i motivi relativi al diniego di accesso.
La decisione
Il TAR non ha deciso né sulla legittimità del diniego né sull’esistenza del diritto di accesso. In applicazione dell’art. 116, comma 2, ultima parte, c.p.a., ha differito alla trattazione nel merito della controversia la delibazione del ricorso per l’accesso, depositato il 15 giugno 2026. Il differimento è stato ritenuto opportuno per consentire una più compiuta valutazione dei documenti rilevanti ai fini della decisione, anche alla luce della copiosa documentazione già prodotta e della connessione con il giudizio principale.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
“in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio”
La disposizione consente al giudice, quando il ricorso per l’accesso è connesso a un giudizio pendente, di differirne la decisione e di definirlo con la sentenza che conclude il giudizio principale, anziché decidere immediatamente con ordinanza separata.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È indicato nella domanda del ricorrente quale base normativa per la richiesta di fissazione del termine di esibizione dei documenti; l’ordinanza non ne applica specificamente la disciplina.
Massime di principio
- Quando una controversia sull’accesso è connessa a un giudizio principale pendente presso la stessa sezione, il giudice può differirne la delibazione alla trattazione nel merito e definirla con la sentenza che conclude il giudizio principale, anziché decidere immediatamente con ordinanza separata.
- Il differimento della decisione sul ricorso per l’accesso è giustificato quando la complessità e la rilevanza delle questioni sostanziali, la connessione con il giudizio principale, la presenza di controversie analoghe e la necessità di valutare una consistente documentazione rendono opportuna una trattazione unitaria.
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