Parere n. 1001/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Rosalba Fiore, avverso il provvedimento n. prot. 187 del 3/01/2025 di diniego riconoscimento formazione professionale percorso di formazione specializzazione sul sostegno conseguito in spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di riconoscimento della qualifica professionale di docente di sostegno conseguita in Spagna
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del Ministero dell'istruzione e del merito, prot. DGOSV n. 187 del 3 gennaio 2025, con cui è stato negato il riconoscimento della qualifica professionale di docente di sostegno per la scuola dell'infanzia conseguita in Spagna. Il ricorso deduceva vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato formalmente all'istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento impugnato, avendo scelto di partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Il Consiglio di Stato è stato pertanto chiamato a stabilire le conseguenze processuali della rinuncia e del conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a seguito della rinuncia al ricorso e del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione della controversia, non residuasse un interesse attuale alla decisione nel merito. Pur richiamando preliminarmente l'estinzione del giudizio in presenza della rinuncia, la Sezione ha concluso nel senso dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego né l'istanza cautelare.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse
La rinuncia formale all'istanza di riconoscimento, motivata dalla scelta di partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, ha determinato il venir meno dell'interesse attuale alla definizione del ricorso straordinario.
Definizione del giudizio
In presenza della rinuncia e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; la Sezione ha altresì rilevato che non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 7 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
La disposizione prevede i percorsi di specializzazione ai quali la ricorrente ha scelto di partecipare, rinunciando all'istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento impugnato.
legge 29 luglio 2024, n. 106
La legge è richiamata quale atto di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato, quando comporta il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il sopravvenuto difetto di interesse impedisce l'esame dei motivi di ricorso e dell'istanza cautelare, imponendo la definizione del procedimento senza una decisione sul merito della legittimità dell'atto impugnato.
Diniego di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Spagna
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego del Ministero dell'istruzione e del merito di riconoscere la qualifica professionale di docente di sostegno per la scuola dell'infanzia conseguita in Spagna.
Premesse e provvedimento impugnato
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale prot. DGOSV n. 187 del 3 gennaio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso prospettava vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Sopravvenienze processuali
Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha formalmente rinunciato all'istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento impugnato. La rinuncia è stata determinata dalla scelta di partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la rinuncia avesse fatto venir meno l'interesse attuale alla definizione del ricorso. Ha osservato che, in presenza della rinuncia, non restava che dichiarare l'estinzione del giudizio e ha quindi individuato nella sopravvenuta carenza di interesse il presupposto per la declaratoria di improcedibilità.
Non sono stati esaminati i motivi di ricorso relativi alla legittimità del diniego, né è stata valutata nel merito l'istanza sospensiva.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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