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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14606/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a un immobile concesso in leasing. La società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR aveva poi respinto l'appello del Comune, ritenendo che, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la soggettività passiva IMU rimanesse in capo al detentore dell'immobile fino alla materiale riconsegna del bene. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che la CTR avesse errato nell'individuare come soggetto passivo dell'IMU il conduttore sino all'effettivo rilascio dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, in tema di leasing, a seguito della risoluzione del contratto il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore, anche se non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, poiché ai fini impositivi rileva l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 384 c.p.c.

    ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    è stata interpretata nel senso che, in caso di risoluzione del leasing, soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore anche prima della materiale riconsegna del bene

Massime di principio

  • In materia di IMU su beni concessi in leasing, la risoluzione del contratto determina il ritorno della soggettività passiva in capo al locatore, indipendentemente dalla mancata materiale riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
  • Ai fini dell'imposizione IMU non è decisiva la mera detenzione materiale del bene, ma l'esistenza di un vincolo contrattuale che conferisce una detenzione qualificata e diritti opponibili erga omnes.
  • Quando la controversia è decisa sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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