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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p. (molestie/disturbo alle persone) e ha confermato le statuizioni civili di condanna al risarcimento. Ha dedotto: (i) che la domanda risarcitoria era riferita a comportamenti diversi e a un periodo per il quale era stato assolto; (ii) insufficiente e travisata valutazione delle prove e mancato esame dei documenti prodotti dall'imputato; (iii) violazione del diritto di difesa per lo svolgimento del giudizio d'appello in forma scritta (normativa emergenziale); (iv) motivo aggiunto: inammissibilità della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 78 c.p.p. per mancanza di specificità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché non proposto in appello e comunque infondato dato che le parti civili avevano chiesto il ristoro per tutti i danni derivanti dal comportamento contestato; il secondo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (mancanza di allegazione o trascrizione integrale degli atti richiamati); il terzo è rigettato sul presupposto che la trattazione scritta, adottata per ragioni emergenziali, non ledeva i diritti di difesa secondo la giurisprudenza consolidata; i motivi nuovi sono anch'essi inammissibili per connessione con le censure originarie. Inoltre la Corte ha precisato che la modifica normativa che ha reso la contravvenzione procedibile a querela non imponeva in questo caso ulteriori adempimenti formali, essendo le vittime costituite parte civile e non avendo revocato tale costituzione. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone; la Corte di merito ha ritenuto provati i comportamenti attribuiti, poi estinti per prescrizione

  • d.l. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica della procedibilità)

    La trasformazione della procedibilità in procedibilità a querela non ha imposto, nel caso concreto con parti civili già costituite e non revocate, l'obbligo di acquisire una nuova querela o di dare avvisi specifici alle vittime

  • art. 78 cod. proc. pen.

    La norma disciplina i requisiti della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto che la richiesta generale di risarcimento per i danni subiti nel corso degli anni fosse idonea e che l'eccezione di inammissibilità non fosse decisiva nel caso concreto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norma che ha consentito la trattazione scritta per ragioni emergenziali; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso di tale procedura e ritenuto che non avesse leso il diritto di difesa in assenza di tempestiva richiesta di oralità

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Principio per cui i motivi nuovi collegati a vizi originari inammissibili sono anch'essi inammissibili; la Corte ha esteso l'inammissibilità ai motivi aggiunti per connessione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: la Corte ha disposto la condanna dell'istante alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile già formalizzata e non revocata può supplire, in situazioni di cambiamento della procedibilità, all'obbligo di acquisire una nuova querela: non sempre è richiesto un nuovo adempimento se la posizione processuale delle vittime permane
  • In cassazione non possono essere proposte questioni che non siano state dedotte davanti al giudice d'appello: le doglianze riguardanti statuizioni non impugnate in appello risultano inammissibili per effetto del principio di preclusione
  • Motivi che contestano il giudizio di merito basandosi su atti o trascrizioni specifiche devono allegare o trascrivere integralmente quegli atti; la mancata allegazione determina, per principio di autosufficienza, l'inammissibilità o la genericità della censura
  • L'adozione della trattazione scritta per ragioni emergenziali non costituisce in sé violazione del diritto di difesa: la parte che ritenga pregiudicata la propria oralità deve tempestivamente richiederla secondo i termini previsti
  • L'estinzione per prescrizione del reato non preclude automaticamente l'accertamento della responsabilità civile e il diritto al risarcimento se i fatti sono stati comunque provati dai giudici di merito
  • Motivi aggiunti collegati a censure originarie ritenute inammissibili saranno anch'essi dichiarati inammissibili per il vincolo di connessione

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