Tribunale, Ordinanza T-801/21
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 22 November 2022. — Fieldpoint (Cyprus) LTD v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark HYPERLIGHTEYEWEAR – Absolute ground for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-801/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio denominativo "HYPERLIGHTEYEWEAR" per prodotti di classe 9. Il segno è ritenuto descrittivo per il pubblico anglofono, poiché indica occhiali o prodotti ottici molto leggeri, e quindi rientra nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale esclude anche la violazione del principio di parità di trattamento, poiché ogni domanda deve essere esaminata in modo autonomo e nel rispetto della legalità.
Impugnazione del rigetto della registrazione del marchio UE denominativo "HYPERLIGHTEYEWEAR" per i prodotti di classe 9, confermato per carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno denominativo "HYPERLIGHTEYEWEAR" sia privo di capacità distintiva o, soprattutto, sia descrittivo dei prodotti di classe 9 per il pubblico anglofono dell'Unione; se, inoltre, la registrazione di marchi anteriori ritenuti simili imponga un esito diverso in forza del principio di parità di trattamento.
Principio di diritto
Un segno costituito dalla combinazione di termini grammaticalmente corretta e immediatamente comprensibile dal pubblico di riferimento, come "HYPERLIGHTEYEWEAR", è descrittivo se il consumatore lo percepisce senza sforzo come indicazione delle caratteristiche dei prodotti, qui occhiali e articoli analoghi estremamente leggeri; basta che ricorra uno dei motivi assoluti di rifiuto per escludere la registrabilità. La presenza di marchi anteriori registrati in decisioni diverse non obbliga l'EUIPO a registrare un segno che, nel caso concreto, resta contrario all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
Rigetto della registrazione del marchio "HYPERLIGHTEYEWEAR"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio UE denominativo HYPERLIGHTEYEWEAR per alcuni prodotti della classe 9. Il Tribunale decide con ordinanza motivata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Fieldpoint (Cyprus) LTD aveva chiesto la registrazione del segno HYPERLIGHTEYEWEAR per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5, 9, 10 e 25, ma l'esaminatore aveva respinto la domanda limitatamente ai prodotti della classe 9, ossia, tra gli altri, occhiali da sole, occhiali sportivi, occhiali antiriflesso, occhiali da vista e lenti per occhiali. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ravvisando nel segno un nesso sufficientemente stretto con i prodotti e, quindi, il suo carattere descrittivo almeno per la parte anglofona del pubblico rilevante.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni descrittivi;
- l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che consente di opporre il motivo di rifiuto anche se sussiste solo in una parte dell'Unione;
- l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), invocato ma non esaminato nel merito una volta accertato il motivo di cui alla lettera c);
- l'articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, base per la decisione con ordinanza senza ulteriore fase istruttoria.
Sono inoltre richiamate varie pronunce sulla nozione di descrittività e sul rapporto tra neologismi e somma dei loro elementi, nonché la sentenza Agencja Wydawnicza Technopol sul principio di legalità e sulle decisioni anteriori dell'EUIPO.
Ragionamento del Tribunale sulla descrittività
Il Tribunale conferma anzitutto l'individuazione del pubblico rilevante: il pubblico anglofono dell'Unione, composto sia da consumatori medi sia da professionisti, con livello di attenzione da medio ad alto in relazione ai prodotti interessati. Osserva poi che il segno è formato dai termini "hyper", "light" ed "eyewear", accostati secondo regole grammaticali inglesi ordinarie.
Secondo il Tribunale, il consumatore anglofono percepirà immediatamente il significato complessivo della combinazione come riferimento a occhiali o prodotti ottici molto leggeri, o estremamente leggeri. Il fatto che il segno non compaia nei dizionari non è decisivo, poiché non occorre che il segno sia già in uso in modo descrittivo: è sufficiente che possa esserlo.
Neologismo, assenza di spazi e mancanza di significato aggiunto
Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui il segno sarebbe un neologismo creativo. Anche se considerato tale, esso non si discosta dall'uso linguistico ordinario né produce un'impressione sufficientemente distante dalla mera somma dei suoi componenti. La mera assenza di spazi o trattini tra le parole non conferisce capacità distintiva al segno, né crea un elemento fantasioso idoneo a superare la percezione descrittiva.
Rapporto tra segno e prodotti di classe 9
Il collegamento tra il segno e i prodotti è ritenuto diretto e specifico: il termine "eyewear" designa in modo immediato i prodotti interessati, mentre "hyper" e "light" ne descrivono una qualità, cioè l'estrema leggerezza. Il pubblico non deve compiere alcuno sforzo intellettuale particolare per comprendere il riferimento. Per questo il Tribunale conferma che il segno rientra nel motivo assoluto di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
Inutilità dell'esame del motivo relativo alla capacità distintiva
Poiché è sufficiente che uno solo dei motivi assoluti di rifiuto previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sia integrato per escludere la registrazione, il Tribunale non esamina nel merito il primo motivo relativo all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Tale motivo è quindi respinto come inconferente.
Principio di parità di trattamento e precedenti registrazioni
Quanto alla censura fondata sulla disparità di trattamento, il Tribunale ribadisce che l'EUIPO deve certamente tener conto delle decisioni anteriori relative a domande simili, ma sempre nel rispetto del principio di legalità. Ogni domanda va esaminata in modo completo e autonomo, sulla base delle circostanze concrete del caso.
Nel caso di specie, i marchi anteriori invocati dalla ricorrente non sono considerati comparabili in modo tale da imporre la registrazione del segno richiesto, anche perché alcuni riguardano altri segni o altri prodotti. La circostanza che alcune registrazioni siano state ammesse in passato non può sanare un segno che, nel caso concreto, resta descrittivo e dunque non registrabile.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente infondato e lo respinge integralmente, senza pronunciarsi sull'ammissibilità della seconda domanda volta a far dichiarare il segno registrabile. Le spese sono poste a carico di Fieldpoint (Cyprus) LTD, in quanto parte soccombente.
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