Tribunale, Ordinanza T-800/21
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 22 November 2022. — Fieldpoint (Cyprus) LTD v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark HYPERLIGHTOPTICS – Absolute ground for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-800/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Fieldpoint contro il rigetto della domanda di registrazione del marchio HYPERLIGHTOPTICS per taluni prodotti delle classi 9 e 10. Ha ritenuto che il segno fosse descrittivo per il pubblico anglofono, perché evocava apparecchi estremamente leggeri attinenti alla vista o alla terapia della luce. Ha inoltre escluso la violazione del principio di parità di trattamento, osservando che la legittimità della decisione va valutata caso per caso e che le registrazioni anteriori richiamate non erano comparabili in modo decisivo.
Marchio UE denominativo "HYPERLIGHTOPTICS": legittima esclusione alla registrazione per descrittività rispetto a occhiali e dispositivi medici basati sulla luce; irrilevanti le registrazioni precedenti invocate per parità di trattamento.
La questione giuridica
Se il segno denominativo "HYPERLIGHTOPTICS" sia privo di carattere distintivo e/o descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, per i prodotti delle classi 9 e 10 indicati nella domanda; e se il rigetto sia contrario al principio di parità di trattamento per la presenza di precedenti registrazioni di segni analoghi.
Principio di diritto
Un segno denominativo composto dalla giustapposizione di termini inglesi comprensibili al pubblico di riferimento può essere rifiutato come descrittivo quando il consumatore percepisce immediatamente, senza sforzo intellettuale particolare, un riferimento alle caratteristiche dei prodotti; non occorre che il segno sia già usato in concreto né che compaia nei dizionari. Se ricorre il motivo assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, non è necessario esaminare il motivo di cui alla lettera b); inoltre, precedenti registrazioni di segni analoghi non impongono il medesimo esito se il nuovo segno, per i prodotti e per il pubblico rilevanti, resta comunque registrativamente inammissibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
HYPERLIGHTOPTICS – descrittività del marchio UE e rigetto del ricorso
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Fieldpoint (Cyprus) LTD avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del segno denominativo HYPERLIGHTOPTICS per diversi prodotti delle classi 9 e 10. Il Tribunale decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio UE, presentata il 10 novembre 2020, riguardava beni delle classi 3, 5, 9, 10 e 25 della classificazione di Nizza. Il rigetto amministrativo ha inciso solo su tutti i prodotti della classe 9 e su alcuni prodotti della classe 10, in particolare: light sources for medical use; polarized light therapy apparatus; apparatus for phototherapy; visible light treatment instruments. L’esaminatore e poi la commissione di ricorso hanno fondato il rifiuto sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001.
Questioni sollevate con il ricorso
Il ricorrente articolava tre motivi:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
- violazione del principio di parità di trattamento, per l’esistenza di precedenti registrazioni di segni contenenti gli elementi "hyper", "light" o "optics".
Normativa e criteri applicati dal Tribunale
Il Tribunale richiama la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001: impedire la monopolizzazione di segni che devono restare disponibili per tutti gli operatori. Perché un segno sia descrittivo, deve esistere un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepirne immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica essenziale.
Ai fini dell’analisi, il Tribunale precisa che la valutazione va condotta in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso la commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante la parte anglofona dell’Unione, composta sia dal grande pubblico sia da professionisti, con un livello di attenzione da medio-alto ad alto a seconda dei prodotti.
Ragionamento sulla descrittività del segno
Il Tribunale condivide l’analisi secondo cui il segno è formato dalla giustapposizione grammaticalmente corretta dei termini inglesi "hyper", "light" e "optics". Anche se il termine complessivo non compare nei dizionari, ciò non esclude la descrittività: non è necessario dimostrare un uso descrittivo effettivo del segno al momento della domanda, essendo sufficiente che esso possa essere usato a fini descrittivi.
Secondo il Tribunale, il pubblico anglofono comprenderà il segno come riferimento ad apparecchi o oggetti attinenti alla vista o agli occhi, caratterizzati da peso inferiore al normale. Il segno non produce un’impressione diversa dalla mera somma dei suoi elementi e non presenta un’originalità tale da sottrarlo alla lettura descrittiva.
Quanto al rapporto con i prodotti in questione, il termine "optics" richiama direttamente i beni della classe 9 connessi alla visione e quelli della classe 10 utilizzati nella terapia medica basata sulla luce; gli aggettivi "hyper" e "light" ne evidenziano la particolare leggerezza. Ne consegue che il pubblico rilevante comprenderà spontaneamente il segno come descrizione dei prodotti, senza sforzo intellettuale particolare.
Motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Poiché il rifiuto è già legittimamente fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale non esamina nel merito la doglianza relativa alla mancanza di carattere distintivo ai sensi della lettera b). La presenza di uno solo dei motivi assoluti di rifiuto è sufficiente a escludere la registrabilità del marchio.
Parità di trattamento e precedenti decisioni EUIPO
Il Tribunale ricorda che l’EUIPO deve sì tenere conto delle decisioni precedenti in casi simili, ma sempre nel rispetto della legalità e previa valutazione rigorosa e completa di ciascuna domanda. La registrazione di un segno dipende da criteri specifici e dalla fattispecie concreta.
Nel caso di specie, le registrazioni richiamate dal ricorrente non erano decisive: alcune riguardavano segni diversi o prodotti diversi, altre erano decisioni dell’esaminatore e non della commissione di ricorso. Il Tribunale ribadisce che la commissione di ricorso non è vincolata a conformarsi alle decisioni di primo grado e che non vi è violazione del principio di parità di trattamento se, nel caso concreto, il segno resta comunque colpito da un motivo assoluto di rifiuto.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto come manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto. Il Tribunale non esamina la ricevibilità della richiesta, formulata dal ricorrente, di dichiarare il marchio registrabile. Le spese sono poste a carico di Fieldpoint (Cyprus) LTD, soccombente.
Principi affermati
- Un neologismo può essere descrittivo se è percepito come semplice combinazione di elementi a loro volta descrittivi.
- La mancanza del termine nei dizionari non impedisce il rifiuto.
- È sufficiente che il segno possa essere usato descrittivamente, non che lo sia già.
- La valutazione va compiuta in concreto, per i prodotti interessati e per il pubblico di riferimento.
- La parità di trattamento non consente di imporre la registrazione di un segno che resta contrario ai criteri di legalità applicabili.
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