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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-151/22

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 23 November 2022. — General Wire Spring Co. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark GENERAL PIPE CLEANERS – Absolute ground for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-151/22

Giurisprudenza europea62022TJ0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di General Wire Spring Co. contro il diniego di protezione nell’UE del marchio internazionale "GENERAL PIPE CLEANERS". Ritiene che il segno sia descrittivo per il pubblico anglofono rispetto ai prodotti delle classi 7 e 9, perché immediatamente evocativo di dispositivi per la pulizia dei tubi o di prodotti strettamente collegati a tale impiego. Conferma inoltre che la registrazione ottenuta negli Stati Uniti non incide sulla valutazione europea.

Nullità del rifiuto di protezione nell’Unione per il marchio internazionale "GENERAL PIPE CLEANERS" per descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "GENERAL PIPE CLEANERS" sia descrittivo, per il pubblico anglofono pertinente, dei prodotti rivendicati nelle classi 7 e 9, e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; se, inoltre, il segno sia privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b) e se la registrazione ottenuta negli Stati Uniti debba incidere sulla valutazione dell’EUIPO.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un segno verbale è escluso dalla registrazione quando, per il pubblico pertinente, presenta un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti tale da far percepire immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una loro caratteristica essenziale; ciò basta anche se il segno possa avere altri significati, purché uno di essi sia descrittivo. Nel caso di specie, "GENERAL PIPE CLEANERS" è stato correttamente inteso come indicazione di dispositivi usati per pulire tubi o componenti correlati, sicché il rifiuto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è legittimo. Poiché tale motivo assoluto di rifiuto era già sufficiente, il motivo sul difetto di carattere distintivo non richiedeva esame; inoltre, la registrazione del segno negli Stati Uniti non vincola l’EUIPO, in quanto il sistema del marchio UE è autonomo e va valutato solo alla luce della normativa UE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rifiuto di protezione nell’UE del marchio internazionale "GENERAL PIPE CLEANERS"

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da General Wire Spring Co. contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO. La controversia riguarda la protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE per il segno verbale "GENERAL PIPE CLEANERS" in relazione a prodotti delle classi 7 e 9.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente aveva designato l’Unione europea, il 21 agosto 2020, per la registrazione internazionale n. 1577530 del segno verbale. I prodotti rivendicati comprendevano, tra l’altro, macchine per la pulizia di scarichi e tubi, componenti di tali macchine e un sistema di videoispezione per l’uso in tubi e condotti. L’esaminatore aveva respinto la domanda, in particolare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato con il paragrafo 2. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, per insussistenza della descrittività;
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per errata esclusione del carattere distintivo;
  • mancata considerazione della registrazione del medesimo segno negli Stati Uniti per gli stessi prodotti.

Inammissibilità di alcuni documenti nuovi

In via preliminare, l’EUIPO contestava la ricevibilità di alcuni documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, relativi a ricerche su motori di ricerca e siti internet sul termine "cleaner". Il Tribunale li esclude, ricordando che il proprio sindacato mira al controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001 e non alla revisione dei fatti alla luce di elementi nuovi. Resta però ammissibile l’argomento già prospettato in sede amministrativa secondo cui "cleaner" indicherebbe una persona addetta alla pulizia.

Normativa e criteri applicabili alla descrittività

Richiamando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, il Tribunale ricorda che sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Tali segni non svolgono la funzione essenziale del marchio, che è identificare l’origine commerciale dei prodotti. Per applicare la norma occorre un nesso sufficientemente diretto e specifico tra segno e prodotti, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico anglofono dell’Unione, almeno comprendente Irlanda e Malta, poiché il segno è composto da termini di uso comune in inglese. Quanto al livello di attenzione, essa aveva ritenuto che i prodotti fossero destinati a un pubblico con attenzione superiore alla media, composto da professionisti della idraulica e, per parte dei prodotti, anche da appassionati di fai-da-te, comunque consapevoli delle specificità dei beni. Il Tribunale approva tale impostazione e rileva che la ricorrente non aveva dimostrato che un preteso livello "ordinario" di attenzione del pubblico generale fosse decisivo ai fini della valutazione della descrittività.

Significato del segno "GENERAL PIPE CLEANERS"

La commissione di ricorso aveva scomposto il segno nei termini "general", "pipe" e "cleaners", osservando che ciascuno ha un significato comprensibile in inglese. Il Tribunale conferma che la combinazione è grammaticalmente corretta, conforme alla sintassi inglese e immediatamente intelligibile per il pubblico interessato. La locuzione è suscettibile di essere intesa come "a device used for cleaning pipes", cioè un dispositivo per la pulizia dei tubi. Il Tribunale precisa che, anche se il termine "cleaner" potesse avere altri significati, è sufficiente che uno dei possibili significati del segno sia descrittivo per fondare il rifiuto di registrazione.

Nesso tra il segno e i prodotti rivendicati

Per le merci della classe 7, molte descrizioni contengono espressamente il riferimento alla pulizia di scarichi o tubi, oppure riguardano parti e connettori di macchine per la pulizia dei tubi. Per tali prodotti il collegamento con il segno è immediato. Per gli altri prodotti della classe 7, come le coclee per sblocco di condotti e le macchine per scongelare tubi ghiacciati, il Tribunale ritiene che il collegamento con la pulizia dei tubi sia comunque sufficientemente diretto e specifico. Quanto alla classe 9, anche se il prodotto non richiama espressamente la pulizia, il sistema di videoispezione per tubi e condotti è considerato funzionalmente legato all’uso di dispositivi per la pulizia dei tubi. Ne deriva che il segno indica una destinazione d’uso compatibile con la descrizione di una caratteristica essenziale dei prodotti.

Rilevanza della possibile doppia accezione del termine

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui "cleaner" sarebbe comunemente inteso come persona addetta alle pulizie e non come dispositivo. Richiama il principio secondo cui un segno va rifiutato se almeno uno dei suoi possibili significati è descrittivo. Non occorre che il segno sia già correntemente usato nel commercio in senso descrittivo: è sufficiente che possa esserlo.

Esito sul primo e sul secondo motivo

Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è respinto perché il segno è effettivamente descrittivo. Quanto al secondo motivo, relativo alla lettera b), il Tribunale osserva che i motivi assoluti di rifiuto sono autonomi e che basta la sussistenza di uno solo di essi per escludere la registrazione. Poiché la descrittività è già stata accertata, non è necessario esaminare il difetto di carattere distintivo.

Irrilevanza della registrazione negli Stati Uniti

Il terzo motivo è respinto perché il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e deve essere valutato esclusivamente alla luce del diritto UE. La registrazione del segno negli Stati Uniti, anche se relativa agli stessi prodotti e in un contesto linguistico simile, non vincola l’EUIPO né il Tribunale e non prova che la decisione impugnata sia errata.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna General Wire Spring Co. alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La decisione conferma definitivamente il diniego di protezione nell’Unione per il marchio internazionale "GENERAL PIPE CLEANERS".

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeasegni descrittivicarattere distintivoregistrazione internazionale designante l’unione europeaproprietà intellettuale

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