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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-69/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022. — X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato. — Causa C-69/21

Giurisprudenza europea62021CJ0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il caso di un cittadino russo affetto da una grave malattia e sottoposto nei Paesi Bassi a una terapia analgesica a base di cannabis non disponibile nel Paese d’origine. La pronuncia chiarisce quando la direttiva rimpatri e la Carta impediscono il rimpatrio o l’allontanamento per ragioni mediche, anche se il rischio riguarda soprattutto l’aumento del dolore e non un aggravamento della malattia in sé. La Corte esclude che gli Stati membri possano imporre un termine fisso per la manifestazione del peggioramento e precisa che la vita privata va considerata, ma non impone un diritto di soggiorno automatico.

Rimpatrio di cittadino di paese terzo gravemente malato: limiti derivanti da Carta e direttiva 2008/115 quando il rimpatrio comporti un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore per assenza della sola terapia analgesica efficace nel Paese di destinazione.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2008/115, letta alla luce degli articoli 1, 4, 7 e 19, paragrafo 2, della Carta, osti a una decisione di rimpatrio o a un allontanamento di un cittadino di paese terzo gravemente malato quando il rimpatrio lo esporrebbe, per mancanza nel Paese di destinazione della sola terapia analgesica efficace, a un aumento del dolore; se sia lecito imporre un termine fisso entro cui tale effetto debba manifestarsi; se le conseguenze dell’allontanamento possano essere valutate solo ai fini dell’idoneità a viaggiare; e se, per la vita privata, le condizioni di salute e le cure ricevute possano imporre il rilascio di un permesso di soggiorno o comunque incidere sul rimpatrio.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 1, 4 e 19, paragrafo 2, della Carta, impedisce di adottare una decisione di rimpatrio o di eseguire l’allontanamento di un cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante quando vi siano seri e comprovati motivi per ritenere che, nel Paese di destinazione, l’assenza della sola terapia analgesica efficace lo esporrebbe a un rischio reale di aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore, tale da superare la soglia dell’articolo 4 della Carta. Uno Stato membro non può fissare un termine rigido entro cui tale peggioramento debba verificarsi; inoltre, le conseguenze dell’allontanamento non possono essere considerate solo per verificare l’idoneità al viaggio, ma devono essere valutate anche rispetto al rischio complessivo derivante dal rimpatrio. La direttiva non impone, però, il rilascio di un permesso di soggiorno: le condizioni di salute e le cure ricevute nello Stato membro vanno considerate, insieme agli altri fattori pertinenti, soltanto nel bilanciamento relativo al diritto al rispetto della vita privata, senza che ciò consenta di eludere i rigorosi presupposti dell’articolo 4 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3, punto 3, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 4, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 5 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 4, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 33 Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati
  • Articolo 3 CEDU
  • Articolo 8 CEDU

Rimpatrio di cittadino di paese terzo gravemente malato: limiti derivanti da Carta e direttiva 2008/115

La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dal rechtbank Den Haag, concerne la compatibilità con il diritto dell’Unione di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di paese terzo affetto da grave malattia e sottoposto a terapia analgesica non disponibile nel Paese di destinazione. La Corte interpreta la direttiva 2008/115/CE alla luce degli articoli 1, 4, 7 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Fatti e procedimento principale

X, cittadino russo, soffre di una rara forma di cancro del sangue e si cura nei Paesi Bassi con flebotomie e cannabis terapeutica a fini analgesici. Le autorità olandesi hanno respinto più volte le sue domande di asilo e la richiesta di rinvio dell’allontanamento ex articolo 64 della legge sugli stranieri. Nel 2020 il Segretario di Stato ha nuovamente negato il rinvio e ha adottato una decisione di rimpatrio, imponendo a X di lasciare i Paesi Bassi entro quattro settimane.

Il giudice del rinvio rileva che, secondo la normativa nazionale e la prassi amministrativa, il rinvio dell’allontanamento per motivi medici presuppone, in sintesi:

  • che l’interruzione della terapia provochi probabilmente una "situazione di emergenza medica" entro tre mesi;
  • che la terapia adeguata non sia disponibile o sia manifestamente inaccessibile nel Paese di destinazione.

X sostiene che l’interruzione della cannabis terapeutica gli causerebbe un dolore insostenibile, con gravi conseguenze fisiche e psichiche, fino a depressione e tendenze suicide.

Questioni pregiudiziali

Il rechtbank Den Haag chiede alla Corte, in sostanza:

  • se un aumento significativo del dolore causato dall’interruzione delle cure possa impedire il rimpatrio ai sensi della Carta e della direttiva 2008/115;
  • se sia compatibile con l’articolo 4 della Carta un termine fisso entro cui il peggioramento deve manifestarsi;
  • se le conseguenze dell’allontanamento possano essere valutate solo ai fini dell’idoneità a viaggiare;
  • se le condizioni di salute e le cure ricevute nello Stato membro debbano essere considerate anche ai fini dell’articolo 7 della Carta e di un eventuale diritto di soggiorno.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 5 della direttiva 2008/115, che impone il rispetto del principio di non-refoulement e la considerazione delle condizioni di salute;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva, che disciplinano decisione di rimpatrio e allontanamento;
  • l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, sul rinvio dell’allontanamento;
  • gli articoli 1, 4, 7 e 19, paragrafo 2, della Carta;
  • l’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, per il rapporto con l’articolo 3 CEDU.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte ricorda che la direttiva 2008/115 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che, salvo eccezioni, essi devono essere oggetto di una decisione di rimpatrio e, se del caso, di allontanamento.

L’articolo 5 della direttiva impone però alle autorità nazionali di rispettare, in tutte le fasi della procedura, il principio di non-refoulement. Di conseguenza, una decisione di rimpatrio non può essere adottata verso un Paese in cui vi siano seri e comprovati motivi per ritenere che l’interessato sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta e all’articolo 19, paragrafo 2.

La Corte afferma che il divieto di trattamenti inumani o degradanti copre anche il caso in cui il rimpatrio esporrebbe il soggetto a un aumento del dolore legato a una malattia naturale, purché tale aumento raggiunga la soglia di gravità richiesta. In particolare, il rimpatrio è vietato quando esistano seri e comprovati motivi per ritenere che, a causa dell’assenza nel Paese di destinazione della sola terapia analgesica efficace, l’interessato rischi un aumento:

  • rapido,
  • significativo,
  • e irrimediabile

del dolore, tale da comportare un declino grave e irreversibile della salute, sofferenze intense o una significativa compromissione della dignità umana.

La Corte precisa inoltre che non è consentito fissare un termine rigido e generale entro cui il peggioramento debba manifestarsi. L’esame deve essere concreto e individualizzato, tenendo conto della patologia, dell’intensità del dolore temuto e della progressività del peggioramento.

Ragionamento sulla terza questione

La Corte afferma che l’autorità nazionale non può limitarsi a valutare le conseguenze del solo allontanamento come se rilevassero unicamente ai fini dell’idoneità a viaggiare. La valutazione deve riguardare l’intero effetto del rimpatrio e non soltanto il tratto materiale del trasferimento.

Anche se durante il viaggio possono essere adottate misure di assistenza sanitaria, ciò non basta: lo Stato membro deve verificare che, se necessario, l’interessato riceva cure adeguate anche dopo l’arrivo nel Paese di destinazione. Pertanto, le conseguenze del provvedimento di allontanamento non possono essere confinate al solo esame della capacità di viaggiare.

Ragionamento sulla quarta questione

La Corte chiarisce che la direttiva 2008/115 non armonizza le condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno e non impone agli Stati membri di concederlo quando il rimpatrio non sia praticabile per ragioni mediche. L’articolo 6, paragrafo 4, consente soltanto, secondo il diritto nazionale, il rilascio di un titolo di soggiorno per ragioni caritatevoli o umanitarie.

Tuttavia, nell’attuare la direttiva, le autorità nazionali devono rispettare anche l’articolo 7 della Carta. Le cure mediche ricevute nello Stato membro fanno parte della vita privata, poiché l’integrità fisica e mentale partecipa alla realizzazione personale dell’individuo. Perciò, condizioni di salute e trattamento ricevuto devono essere considerate, insieme agli altri fattori pertinenti, quando si valuta se il diritto al rispetto della vita privata osti all’adozione della decisione di rimpatrio o all’allontanamento.

La Corte aggiunge però che ciò non comporta un divieto automatico di rimpatrio ogni volta che nel Paese di destinazione manchino le stesse cure. In assenza del superamento della soglia rigorosa dell’articolo 4 della Carta, il solo rischio di deterioramento della salute non basta, di per sé, a impedire il rimpatrio.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 1, 4 e 19, paragrafo 2, della Carta, osta al rimpatrio o all’allontanamento quando vi sia il rischio reale di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore per mancanza della sola terapia analgesica efficace nel Paese di destinazione, senza che gli Stati membri possano imporre un termine fisso;
  • l’articolo 5 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), osta a che le conseguenze del provvedimento di allontanamento siano considerate solo per verificare se il soggetto sia in grado di viaggiare;
  • la direttiva 2008/115 non impone il rilascio di un permesso di soggiorno, ma le condizioni di salute e le cure ricevute devono essere valutate nel bilanciamento relativo alla vita privata ai sensi dell’articolo 7 della Carta.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia impone un esame medico-giuridico rigoroso e individualizzato nelle procedure di rimpatrio di soggetti gravemente malati. Non basta verificare l’assenza di rischio di morte o di aggravamento della patologia: conta anche il rischio di un incremento del dolore che, per intensità e irreversibilità, possa sconfinare nel trattamento inumano o degradante. Resta invece esclusa un’automatica trasformazione di tali situazioni in un diritto al soggiorno, che dipende dal diritto nazionale e dal diverso bilanciamento richiesto dall’articolo 7 della Carta.

Come è indicizzato

Materierimpatrio e allontanamentoprotezione dei diritti fondamentalidiritto degli stranieritutela della salute del migrantevita privata e familiare

Testo integrale

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