Corte di giustizia, Sentenza C-24/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022. — Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2019/1754 – Adesione dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Competenza esclusiva dell’Unione – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Articolo 218, paragrafo 6, TFUE – Diritto di iniziativa della Commissione europea – Modifica apportata dal Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione – Articolo 293, paragrafo 1, TFUE – Applicabilità – Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE – Articolo 2, paragrafo 1, TFUE – Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione. — Causa C-24/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato l’articolo 3 della decisione 2019/1754 e, in parte, l’articolo 4, perché il Consiglio aveva introdotto nella decisione finale un’autorizzazione generale per gli Stati membri a ratificare o aderire all’Atto di Ginevra, pur in presenza di una proposta della Commissione limitata all’adesione dell’Unione. La Corte ha ritenuto che tale emendamento travalicasse il potere di modifica del Consiglio, snaturando l’oggetto e la finalità della proposta e violando l’equilibrio istituzionale. Ha però mantenuto temporaneamente gli effetti delle parti annullate, limitatamente agli Stati membri che avevano già fatto uso dell’autorizzazione, per ragioni di certezza del diritto e tutela dei diritti acquisiti.
Ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio sull’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra: illegittimità dell’autorizzazione generalizzata agli Stati membri a ratificare o aderire parallelamente all’Unione in una materia di competenza esclusiva dell’Unione.
La questione giuridica
Se il Consiglio, nel decidere sull’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, potesse modificare la proposta della Commissione inserendo una disposizione che autorizza tutti gli Stati membri che lo desiderino a ratificare o aderire all’Atto di Ginevra; se tale modifica fosse compatibile con l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 218 TFUE, con il principio di attribuzione delle competenze e con l’equilibrio istituzionale.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che, quando la Commissione propone l’adesione della sola Unione a un accordo internazionale in un settore di competenza esclusiva dell’Unione, il Consiglio non può, neppure deliberando all’unanimità, modificare tale proposta fino a trasformarla in un’autorizzazione generalizzata agli Stati membri a ratificare o aderire anch’essi: una simile modifica snatura l’oggetto e la finalità della proposta, viola l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE letto alla luce dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e altera l’equilibrio istituzionale, perché consente agli Stati membri di esercitare autonomamente una competenza che i Trattati attribuiscono in via esclusiva all’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 218 TFUE
- Articolo 218, paragrafo 6, TFUE
- Articolo 293, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 207 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2, TUE
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale
- Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
- Regolamento (UE) 2019/1753
- Decisione (UE) 2019/1754
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento di procedura della Corte
Ricorso di annullamento sulla decisione 2019/1754 relativa all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Commissione contro la decisione del Consiglio che approvava l’adesione dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Il nodo centrale era la legittimità della scelta del Consiglio di autorizzare anche gli Stati membri a ratificare o aderire all’Atto, accanto all’Unione.
Contesto internazionale e normativo
La Corte ricorda che la Convenzione di Parigi consente accordi particolari tra gli Stati parte in materia di proprietà industriale, tra cui l’Accordo di Lisbona. Quest’ultimo, al quale l’Unione non era parte, poteva essere aperto solo agli Stati; l’Atto di Ginevra ha invece introdotto la possibilità di adesione anche per organizzazioni intergovernative, disciplinando inoltre la partecipazione all’Assemblea dell’Unione particolare. Sul piano dell’Unione, la decisione 2019/1754 approvava l’adesione dell’Unione e, con gli articoli 3 e 4, consentiva agli Stati membri interessati di aderire a loro volta e disciplinava rappresentanza e voto.
Fatti e iter del procedimento
La Commissione aveva inizialmente proposto una decisione fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE che prevedeva l’adesione della sola Unione, coerentemente con la competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Il Consiglio, dopo aver trasmesso al Parlamento un progetto di decisione diverso e aver ottenuto la sua approvazione, ha adottato all’unanimità la decisione finale inserendo l’autorizzazione agli Stati membri. La Commissione ha quindi chiesto l’annullamento dell’articolo 3 e, in parte, dell’articolo 4.
Ricevibilità del ricorso
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità. Esclude, anzitutto, che il ricorso fosse diretto contro un’istituzione diversa da quella che ha adottato l’atto: la decisione impugnata è del Consiglio, e l’approvazione del Parlamento nell’ambito dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE non muta tale circostanza. Quanto alla scindibilità delle disposizioni impugnate, la Corte afferma che l’oggetto sostanziale della decisione era l’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra; gli articoli 3 e 4 erano accessori e scindibili, poiché la decisione poteva produrre i suoi effetti anche senza l’autorizzazione agli Stati membri.
Applicabilità dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE
La Corte afferma che l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE si applica anche alle decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, purché il Consiglio deliberi su proposta della Commissione. Non vi è dunque alcuna esclusione delle procedure di conclusione di accordi internazionali dal meccanismo di modifica della proposta della Commissione, salvo i casi espressamente previsti dai Trattati.
Violazione dell’articolo 293 TFUE e dell’equilibrio istituzionale
Nel merito, la Corte ricorda che il potere di iniziativa della Commissione, collegato alla sua funzione di promozione dell’interesse generale, comprende la definizione dell’oggetto, della finalità e del contenuto della proposta, con la possibilità di modificarla fino alla deliberazione del Consiglio. Il potere di emendamento del Consiglio non può però snaturare la proposta, ossia ostacolarne la finalità o alterarne l’oggetto.
Nel caso di specie, la proposta della Commissione aveva un oggetto preciso: l’adesione della sola Unione, per consentirle di esercitare da sola una competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, in particolare sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Inserendo un’autorizzazione generale agli Stati membri a ratificare o aderire all’Atto di Ginevra, il Consiglio ha introdotto una scelta politica diversa: ha consentito agli Stati membri di esercitare autonomamente una competenza esclusiva dell’Unione, cosa che i Trattati riservano in linea di principio all’Unione sola.
La Corte respinge gli argomenti del Consiglio relativi alla necessità di garantire il voto dell’Unione nell’Assemblea e la continuità della protezione delle denominazioni già registrate dagli Stati membri. Tali difficoltà pratiche o internazionali non autorizzano il Consiglio a snaturare la proposta della Commissione. Di conseguenza, la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE.
Motivo subordinato non esaminato
Poiché il primo motivo è accolto, la Corte non esamina il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 207 TFUE e dell’obbligo di motivazione.
Dispositivo e mantenimento degli effetti
La Corte annulla l’articolo 3 della decisione 2019/1754 e l’articolo 4 nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri. Accoglie inoltre la richiesta di mantenimento degli effetti, ma solo in modo limitato: gli effetti delle parti annullate restano provvisoriamente validi per gli Stati membri che, alla data della sentenza, avevano già fatto uso dell’autorizzazione, e solo fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, di una nuova decisione del Consiglio. La misura è giustificata da esigenze di certezza del diritto, tutela dei diritti acquisiti e leale cooperazione.
Spese
Il Consiglio, rimasto soccombente, è condannato alle spese; gli Stati membri intervenuti sopportano ciascuno le proprie spese.
Come è indicizzato
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