Corte di giustizia, Sentenza C-37/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022. — WM contro Luxembourg Business Registers. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali. — Causa C-37/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha annullato la base normativa dell’accesso generalizzato del pubblico ai registri dei titolari effettivi previsto dalla direttiva 2018/843. Ha ritenuto che la misura realizzi una grave ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, non giustificata in modo proporzionato rispetto all’obiettivo antiriciclaggio. Di conseguenza, le questioni interpretative su deroghe, rischi specifici e compatibilità con il RGPD non sono state esaminate.
Validità dell’accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva nei registri antiriciclaggio alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva, in sostanza: (i) se l’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843, che rende accessibili al pubblico in ogni caso le informazioni sulla titolarità effettiva, fosse valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta; (ii) se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849 modificata consentisse e come interpretare le deroghe all’accesso in "circostanze eccezionali" e in presenza di "rischio sproporzionato"; (iii) se varie disposizioni del RGPD ostassero all’accesso pubblico e all’ampiezza dei dati resi disponibili.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843 nella parte in cui ha modificato l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 imponendo l’accesso del pubblico, in ogni caso, alle informazioni sulla titolarità effettiva. Tale accesso costituisce una grave ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta e, pur perseguendo un obiettivo di interesse generale legittimo quale la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, non risulta limitato allo stretto necessario né sorretto da garanzie sufficienti in termini di chiarezza, precisione e proporzionalità. Le ulteriori questioni sulle deroghe e sull’interpretazione del RGPD sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2018/843
- Direttiva (UE) 2015/849
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
- Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15 TFUE
- Articolo 1 TUE
- Articolo 10 TUE
Validità dell’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva
La pronuncia è resa in due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dal tribunal d’arrondissement de Luxembourg in una controversia relativa all’accesso al Registro dei titolari effettivi (RBE) lussemburghese. La Corte è chiamata a valutare, soprattutto, la compatibilità con la Carta dell’obbligo introdotto dalla direttiva (UE) 2018/843 di rendere accessibili al pubblico le informazioni sui titolari effettivi.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento C‑37/20, WM e una società immobiliare avevano chiesto di limitare l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo, sostenendo l’esistenza di rischi gravi e attuali per la propria sicurezza e quella familiare; l’LBR aveva respinto la richiesta. Nel procedimento C‑601/20, Sovim SA aveva chiesto analogamente di limitare l’accesso ai dati del proprio titolare effettivo; anche in questo caso la domanda era stata respinta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva (UE) 2015/849, soprattutto l’articolo 30, paragrafi 1, 3, 5 e 9;
- la direttiva (UE) 2018/843, in particolare l’articolo 1, punto 15, lettere c), d) e g), che modifica il regime di accesso ai registri;
- il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare gli articoli 5, 25, 44 e 49;
- gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali.
La versione modificata dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 prevedeva che le informazioni sulla titolarità effettiva fossero accessibili "al pubblico" in ogni caso, con accesso almeno a nome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, da un lato, se la disciplina del pubblico accesso fosse valida alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta e, dall’altro, come dovessero essere interpretate le clausole di deroga per "circostanze eccezionali" e "rischio sproporzionato". Sono state sollevate anche questioni sulla compatibilità del meccanismo con i principi del RGPD: liceità, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, sicurezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e trasferimenti verso paesi terzi.
Ragionamento della Corte: esistenza di un’ingerenza grave
La Corte afferma anzitutto che i dati sulla titolarità effettiva riguardano persone fisiche identificate e, quindi, il loro accesso da parte del pubblico costituisce un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. L’ingerenza è qualificata come grave perché i dati consentono di delineare un profilo dell’interessato, del suo patrimonio e delle sue partecipazioni economiche, e perché sono messi a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, con possibilità di conservazione e diffusione successiva.
Ragionamento della Corte: giustificazione e proporzionalità
La Corte riconosce che la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare anche ingerenze significative nei diritti fondamentali. Tuttavia, rileva che il regime introdotto dalla direttiva 2018/843 non supera il test di proporzionalità.
In particolare, osserva che:
- l’accesso generalizzato del pubblico non è limitato allo stretto necessario;
- la normativa non definisce in modo sufficientemente chiaro e preciso la portata concreta dell’ingerenza, poiché l’articolo 30, paragrafo 5, utilizza formule come "almeno" e consente informazioni aggiuntive non puntualmente determinate;
- le deroghe dell’articolo 30, paragrafo 9, e la facoltà di registrazione online di cui al paragrafo 5 bis non sono sufficienti a compensare l’ampiezza dell’accesso indiscriminato.
La Corte sottolinea anche che la lotta al riciclaggio spetta primariamente alle autorità pubbliche e ai soggetti obbligati, che infatti hanno già accesso pieno o privilegiato ai dati. Rispetto al regime precedente, che subordinava l’accesso di "qualunque persona od organizzazione" alla dimostrazione di un "legittimo interesse", il passaggio all’accesso indiscriminato rappresenta un aggravamento considerevole, non compensato da benefici sufficientemente dimostrati.
Esito sul diritto dell’Unione e assorbimento delle altre questioni
La Corte conclude che l’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843 è invalido nella parte in cui ha reso obbligatorio l’accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva. In conseguenza di tale declaratoria di invalidità, non è stato necessario esaminare le ulteriori questioni pregiudiziali sulla nozione di "circostanze eccezionali", sul "rischio sproporzionato" e sull’interpretazione delle disposizioni del RGPD.
Principi affermati
La pronuncia stabilisce che la trasparenza antiriciclaggio non può tradursi in una divulgazione generalizzata e incondizionata dei dati personali dei titolari effettivi. Anche se l’obiettivo di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo è legittimo e importante, il legislatore dell’Unione deve rispettare il principio di proporzionalità e predisporre limiti normativi sufficientemente precisi e garanzie effettive contro gli abusi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-24/20
- Sentenza · 22 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-69/21
- Sentenza · 22 nov 2022Tribunale, Ordinanza T-800/21
- Sentenza · 22 nov 2022Tribunale, Ordinanza T-801/21
- Sentenza · 23 nov 2022Tribunale, Sentenza T-151/22
- Sentenza · 23 nov 2022Tribunale, Sentenza T-515/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →