Cassazione Civile, Ordinanza n. 33362/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano il proprio datore di lavoro, un ente di diritto privato di diritto tedesco, chiedendo l’accertamento della nullità o comunque dell’ingiustificatezza del licenziamento intimatogli nell’8/12 marzo 2021, con domanda di reintegrazione o, in subordine, di indennità supplementare. Il Tribunale, nel rito Fornero, aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione e poi accolto nel merito la domanda del lavoratore, dichiarando l’ingiustificatezza del recesso e condannando il datore al pagamento dell’indennità supplementare. Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per regolamento di giurisdizione sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice tedesco. I motivi del ricorso riguardavano, da un lato, la tempestività/ammissibilità del regolamento proposto dopo la fase sommaria del rito Fornero e, dall’altro, l’affermazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in ragione della pretesa natura pubblica dell’ente e dell’asserita immunità dalla giurisdizione italiana.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha affermato che, nel rito Fornero, è tempestivo il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella fase di opposizione avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria, poiché il giudizio è unico in primo grado e l’ordinanza sommaria non è suscettibile di giudicato fino alla definizione della fase di opposizione. Nel merito, la Corte ha confermato la giurisdizione del giudice italiano: l’ente datore è stato qualificato come associazione registrata di diritto privato, finanziata anche da risorse private, senza che le sovvenzioni pubbliche o la presenza di soggetti pubblici negli organi sociali bastassero a renderlo ente pubblico; inoltre, l’attività svolta non è stata ritenuta espressione di potestà sovrana e il rapporto di lavoro si è svolto in Italia sulla base di un contratto di lavoro di diritto italiano con datore domiciliato in Italia. In conclusione, la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e ha rimesso al giudice di merito la regolazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012
procedimento regolato dalli art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92 del 2012
il rito Fornero è un giudizio di primo grado unico, articolato in una fase sommaria e in una fase di opposizione a cognizione piena.
art. 414 c.p.c.
ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.
l’atto introduttivo della fase di opposizione deve avere il contenuto proprio del ricorso del rito del lavoro.
art. 380-ter c.p.c.
ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c.
norma processuale richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 28 L. 300/1970
procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970
il precedente è richiamato per affermare l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nella fase di opposizione a un provvedimento provvisorio non ancora consolidato.
art. 41, comma 1, c.p.c.
regolamento preventivo ex art. 41 primo comma c.p.c.
il regolamento preventivo può essere proposto finché non si sia formato un giudicato implicito o esplicito sulla giurisdizione.
art. 21 Regolamento (UE) n. 1215/2012
art. 21 del Regolamento n. 1215 del 2012 e ss.mm.
richiamato per confermare la giurisdizione del giudice italiano in presenza di rapporto di lavoro svolto in Italia con datore di lavoro domiciliato in Italia.
art. 1 L. 292/1990
art. 1 della legge n. 292 dell'il ottobre 1990
citata solo in via comparativa per evidenziare che la natura pubblica di altro ente turistico è stabilita espressamente dalla legge, a differenza del caso esaminato.
Massime di principio
- Nel rito Fornero il giudizio di primo grado è unitario: la fase sommaria e la successiva opposizione appartengono allo stesso grado e l’ordinanza conclusiva della fase sommaria, fino alla definizione dell’opposizione, non produce giudicato sulla giurisdizione.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile se proposto dopo la fase sommaria e durante la pendenza del termine o del giudizio di opposizione, poiché il provvedimento sommario conserva natura provvisoria e suscettibile di revisione anche d’ufficio.
- La qualifica di ente pubblico non può desumersi solo dal finanziamento pubblico o dal controllo sull’uso di sovvenzioni, né dalla partecipazione di soggetti pubblici in organi consultivi o amministrativi: occorre un effettivo indice normativo o strutturale di appartenenza alla sfera pubblicistica.
- L’immunità dalla giurisdizione italiana presuppone che l’attività del soggetto estero sia espressione di potestà sovrana; quando l’attività sia di promozione economica o turistica svolta in forma privatistica, l’immunità non opera.
- In presenza di un rapporto di lavoro svolto in Italia e di un datore di lavoro domiciliato in Italia, la giurisdizione del giudice italiano va confermata salvo specifiche deroghe non ricorrenti.
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