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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/775

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/775 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Normativa europea32026R0775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, che contiene l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il Consiglio dispone la cancellazione di sei persone e due entità, oltre all’aggiornamento di cinque voci già incluse nell’elenco. Le modifiche riguardano soggetti collegati al programma nucleare iraniano, al sostegno al governo iraniano e alla rete IRISL.

Modifica l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran, aggiornando l’elenco di persone ed entità designate.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, con effetti immediati e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. L’intervento riguarda esclusivamente la lista sanzionatoria UE relativa all’Iran, in particolare le categorie connesse ad attività nucleari o missilistiche e al sostegno al governo iraniano, nonché la sezione relativa a IRISL (Iranian shipping line). Non introduce un regime autonomo di misure, ma aggiorna nominativi, ragioni di designazione e cancellazioni nell’elenco.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/775 del Consiglio aggiorna l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, che costituisce il nucleo dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive per il regime sanzionatorio UE contro l’Iran. L’atto interviene all’esito di un riesame delle designazioni e comporta sia cancellazioni sia aggiornamenti di voci già presenti.

Base giuridica e natura dell’intervento

Il Consiglio adotta il regolamento richiamando l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012. Non viene introdotta una nuova categoria di misure restrittive, ma viene modificata la lista dei soggetti designati in funzione del riesame periodico delle posizioni individuali.

Cancellazioni dall’allegato IX

Sono eliminate più voci riferite a persone fisiche ed entità, con impatto diretto sull’assetto dell’elenco sanzionatorio.

  • Sezione I, sottorubrica A. Persone: Dr Hoseyn (Hossein) Faqihian, Said Esmail Khalilipour, Behzad Soltani.
  • Sezione I, sottorubrica B. Entità: Assa Corporation e Assa Company Ltd.
  • Sezione III, sottorubrica A. Persone: Mohammad Hossein Dajmar, Naser Bateni, Gholam Hossein Golparvar.

Voci aggiornate nella sezione nucleare e di sostegno al governo iraniano

La voce n. 7 è sostituita con una versione più dettagliata relativa ad Ali Reza Khanchi, indicato come scienziato nucleare affiliato all’Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), organismo formalmente collegato all’Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). La motivazione conferma la partecipazione del soggetto ad attività di proliferazione nucleare e il sostegno ad esse. Sono inoltre aggiornate le voci n. 46 (EMKA Company) e n. 104 (Central Bank of Iran).

Per EMKA Company, il testo evidenzia che la società opera nel settore nucleare iraniano, è controllata di TAMAS Company e svolge attività di prospezione, estrazione e trattamento dei minerali nel ciclo del combustibile nucleare; inoltre, nel 2023 ha firmato un accordo di cooperazione con l’AEOI per la costruzione di un acceleratore.

Per la Central Bank of Iran, la motivazione sottolinea il sostegno finanziario all’IRGC e l’erogazione di servizi finanziari al governo iraniano, qualificandola come soggetto che sostiene le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e il governo dell’Iran.

Aggiornamenti nella sezione IRISL

Nella parte dedicata alla Società di navigazione della Repubblica islamica dell’Iran (IRISL), il regolamento elimina alcune persone fisiche e aggiorna due entità collegate alla rete marittima iraniana.

Good Luck Shipping Company viene descritta come fornitore di servizi di spedizione e logistici per Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), entità designata affiliata a IRISL, e per Petrochemical Commercial Company (PCC), società detenuta dal ministero del Petrolio iraniano.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), alias HDS Lines, è descritta come società di comodo di IRISL, proprietaria o gestore di navi il cui titolare effettivo è ricondotto a IRISL; la motivazione conferma che opera per conto di quest’ultima.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti del Consiglio in materia di misure restrittive.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 e serve a modificare l’allegato IX di tale atto, a seguito del riesame delle designazioni effettuato dal Consiglio.

Cancellazione di persone ed entità dall’elenco

Sono soppresse dall’allegato IX, nella sezione I, sottorubrica A. Persone, le voci relative a Dr Hoseyn (Hossein) Faqihian, Said Esmail Khalilipour e Behzad Soltani. Nella sezione I, sottorubrica B. Entità, sono soppresse le voci Assa Corporation e Assa Company Ltd. Nella sezione III, sottorubrica A. Persone, sono soppresse le voci Mohammad Hossein Dajmar, Naser Bateni e Gholam Hossein Golparvar.

Aggiornamento delle voci di persone e entità designate

La voce n. 7 relativa a Ali Reza Khanchi è sostituita con dati identificativi aggiornati e con una motivazione che lo qualifica come scienziato nucleare affiliato all’Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), organismo collegato all’AEOI, con partecipazione ad attività di proliferazione nucleare. La voce n. 46 relativa a EMKA Company è aggiornata evidenziando il suo ruolo nel settore nucleare iraniano, la controllata di TAMAS Company e la cooperazione del 2023 con l’AEOI per la costruzione di un acceleratore. La voce n. 104 relativa alla Central Bank of Iran è aggiornata con recapiti e motivazione che la collegano al sostegno finanziario all’IRGC e al governo iraniano.

Aggiornamento delle voci nella sezione IRISL

Nella sezione III, sottorubrica B. Entità, la voce n. 43 relativa a Good Luck Shipping Company è sostituita con informazioni identificative aggiornate e con motivazione che la collega alla fornitura di servizi di spedizione e logistica a HDSL e a PCC. La voce n. 158 relativa a Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), alias HDS Lines, è aggiornata con dati identificativi e con la motivazione che la qualifica come società di comodo dell’IRISL e soggetto che opera per conto di quest’ultima.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunenon proliferazione nuclearetrasporti marittimimisure restrittive

Testo integrale

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