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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/759

Regolamento (UE) 2026/759 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

Normativa europea32026R0759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro restrittivo dell'Unione nei confronti dell'Iran, allineando il regolamento (UE) n. 267/2012 alla reintroduzione delle sanzioni ONU e alla disciplina vigente sui prodotti a duplice uso del regolamento (UE) 2021/821. In particolare, sostituisce le definizioni e le regole sugli allegati relativi ai beni e alle tecnologie controllati, ricalibrando i riferimenti normativi e le procedure autorizzative. Vengono inoltre aggiornati e ampliati gli elenchi di merci strategiche nei settori nucleare, petrolifero, petrolchimico, aerospaziale, navale e dei metalli/materiali avanzati.

Modifica il regime sanzionatorio UE contro l'Iran, reintroducendo e aggiornando controlli su beni e tecnologie a duplice uso e su altre merci strategiche, e abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Ambito di applicazione

Si applica negli Stati membri dell'Unione europea, con efficacia diretta e obbligatoria, alle persone fisiche e giuridiche, agli esportatori, agli operatori che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano beni, tecnologie e software inclusi negli allegati del regolamento (UE) n. 267/2012, come modificato. L'ambito territoriale è quello dell'Unione; il contenuto riguarda soprattutto operazioni verso l'Iran o a beneficio dell'Iran, in particolare per beni e tecnologie a duplice uso, componenti ed equipaggiamenti nucleari, petroliferi, petrolchimici, aerospaziali e navali. Restano rilevanti le esclusioni e le deroghe già previste dal sistema di controllo dei prodotti a duplice uso e le eccezioni espresse nei nuovi allegati, inclusa la non applicazione di taluni divieti all'esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per i beni della parte C dell'allegato I.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti dell'Iran

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 267/2012 per adeguare il regime restrittivo dell'Unione alla reintroduzione delle sanzioni ONU in materia nucleare e all'evoluzione della disciplina UE sui prodotti a duplice uso. Il legislatore europeo richiama espressamente la decisione (PESC) 2026/762 e, in particolare, il nuovo assetto derivante dalla decisione (PESC) 2025/1972, che ha reintrodotto le sanzioni sospese o revocate nel contesto del piano d'azione congiunto globale.

Contesto normativo e finalità

La modifica è motivata dal mutato quadro internazionale conseguente alla reintroduzione delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran ai sensi della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza. Poiché il regolamento (CE) n. 428/2009 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/821, occorre aggiornare i rinvii interni al sistema UE di controllo dei prodotti a duplice uso, nonché gli allegati contenenti gli elenchi di beni e tecnologie soggetti a divieto o autorizzazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il regolamento opera nell'ambito del regime UE di misure restrittive verso l'Iran e riguarda esportatori, fornitori, intermediari e soggetti che effettuano vendite, trasferimenti o esportazioni di beni, software e tecnologie elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 267/2012. Le misure incidono su operazioni connesse all'Iran o a beneficio di tale paese e si applicano in modo uniforme in tutti gli Stati membri, con effetti diretti.

Articolo 2: beni e tecnologie a duplice uso

L'articolo 2, paragrafo 2, è riscritto per stabilire che l'allegato I comprende i beni e le tecnologie, inclusi i software, qualificabili come prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, salvo i beni e le tecnologie specificamente indicati nella parte A dell'allegato I del regolamento sanzionatorio. Il nuovo paragrafo 3 impone allo Stato membro che rilascia autorizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 di informare, entro quattro settimane, gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 3: autorizzazioni all'esportazione

Per le esportazioni soggette ad autorizzazione, il rilascio è affidato alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, secondo le procedure previste dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821. Il regolamento ribadisce che le autorizzazioni così rilasciate hanno validità in tutto il territorio dell'Unione, con conseguente rilievo pratico per gli operatori che operano in più Stati membri.

Allegato I: divieti di esportazione per beni e tecnologie vietati

L'allegato I viene sostituito integralmente e contiene un elenco molto ampio di beni e tecnologie soggetti a divieto. La parte A include, tra l'altro, sistemi e apparecchiature di sicurezza dell'informazione per telecomunicazioni e servizi Internet, beni nucleari e materiali correlati, materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico e di navigazione, nonché materiale aerospaziale e propulsione.

La parte B riguarda beni espressamente collegati all'articolo 6, con un focus su materiali e apparecchiature nucleari, compresi reattori, componenti, strumenti di rivelazione neutronica e altri beni sensibili. La parte C riprende talune voci già presenti nel regime generale dei prodotti a duplice uso, evidenziando in particolare componenti e software legati alla sicurezza dell'informazione.

L'allegato contiene anche note generali che chiariscono il concetto di componente principale facilmente rimovibile, l'applicazione ai beni nuovi e usati e la portata della nozione di tecnologia. È prevista una specifica disciplina transitoria: i divieti non si applicano, fino al 1o gennaio 2026, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per i beni e le tecnologie della parte C.

Allegato II e allegato II bis: beni sottoposti ad autorizzazione

L'allegato II individua i beni e le tecnologie soggetti ad autorizzazione all'esportazione, con una struttura analoga a quella dell'allegato I ma riferita a beni strategici non totalmente vietati. Sono inclusi materiali nucleari, materiali chimici e biologici, materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico e aerospaziale.

L'allegato II bis riguarda ulteriori beni e tecnologie soggetti a controllo autorizzativo, con una specifica parte III dedicata a materiali e apparecchiature per l'industria petrolifera, petrolchimica e del gas, nonché a sistemi e attrezzature per il settore marittimo e navale. Le note generali precisano che la tecnologia necessaria per l'utilizzazione dei beni controllati resta soggetta ad autorizzazione anche se utilizzabile per beni non elencati, mentre sono escluse le informazioni di pubblico dominio, la ricerca scientifica di base e la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Allegati IV bis e V: prodotti energetici e petrolchimici

L'allegato IV bis elenca gas naturale e altri idrocarburi gassosi, tra cui condensati di gas naturale, gas naturale liquefatto e gassoso, propano, butani e altri gas di petrolio liquefatti. L'allegato V contiene un elenco di prodotti petrolchimici, tra cui fosgene, ammoniaca, etilene, propene, benzene, toluene, xileni, stirene, etilbenzene, cumene, clorometano, derivati clorurati e altri composti chiave, oltre a prodotti come metanolo, alcoli propilici e butilici, glicole etilenico, ossirano, ossido di propilene, acetone, anidridi, acrilonitrile, MDI, HDI, TDI, nitrato di ammonio e polimeri di etilene.

Allegato VI: attrezzature e tecnologie chiave per petrolio, gas e petrolchimica

L'allegato VI disciplina in modo dettagliato le attrezzature e tecnologie chiave relative alla prospezione e produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione e liquefazione del gas naturale e all'industria petrolchimica. Sono incluse apparecchiature geofisiche, sensori downhole, attrezzature di perforazione, teste di pozzo, blowout preventer, separatori gas-liquido, compressori, sistemi di controllo sottomarini, pompe per fanghi e cemento, nonché software e tecnologie per la prospezione, l'analisi dei dati e la gestione degli impianti.

La sezione sulla raffinazione e liquefazione del gas naturale copre scambiatori di calore, pompe criogeniche, coldbox, terminali GNL, linee di trasferimento, navi metaniere, dissalatori elettrostatici, impianti di cracking, hydrocracking, coking, idrotrattamento, reforming, isomerizzazione, pompe, tubi, serbatoi, pig e relative attrezzature, oltre a materiali, catalizzatori, additivi e software specifici. La sezione petrolchimica comprende reattori per fosgene, fosgenazione, polimerizzazione e clorurazione, evaporatori, impianti di separazione dell'acido cloridrico, colonne, valvole, compressori, catalizzatori e tecnologie per GTL, GTP, ammoniaca, metanolo e glicole monoetilenico.

Allegato VI ter: settore navale

L'allegato VI ter elenca le attrezzature e tecnologie chiave per la propulsione e la navigazione navale, tra cui turbine a vapore per navi, motori fuoribordo e altri motori marini, parti riconoscibili, turbine a gas per propulsione navale, macchine per brasatura e saldatura, alberi di trasmissione, eliche, strumenti di navigazione marittima, bussole e strumenti geodetici, topografici e idrografici esclusivamente per l'industria marittima.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sugli operatori economici coinvolti nelle attività soggette a restrizioni o autorizzazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012

L'allegato I viene ricondotto ai beni e alle tecnologie a duplice uso definiti dal regolamento (UE) 2021/821, con esclusione dei beni e delle tecnologie specificamente indicati nella parte A dell'allegato I del regolamento sanzionatorio. Entro quattro settimane lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 per i beni e le tecnologie della parte A dell'allegato I.

Aggiornamento dell'articolo 3 sulle autorizzazioni all'esportazione

Per le esportazioni soggette ad autorizzazione, il rilascio avviene da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, secondo le modalità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821. Le autorizzazioni hanno validità in tutto il territorio dell'Unione.

Sostituzione degli allegati I, II, II bis, IV bis, V, VI e VI ter

Gli allegati del regolamento (UE) n. 267/2012 sono integralmente aggiornati: l'allegato I elenca i beni vietati, l'allegato II i beni sottoposti ad autorizzazione, l'allegato II bis i beni soggetti a controllo in materia di autorizzazione all'esportazione, gli allegati IV bis e V i prodotti energetici e petrolchimici, l'allegato VI le attrezzature e tecnologie chiave e l'allegato VI ter le attrezzature e tecnologie chiave per il settore navale.

Disciplina transitoria per i contratti preesistenti

Per i beni e le tecnologie elencati nella parte C dell'allegato I, i divieti pertinenti non si applicano all'esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionicommercio internazionalecontrollo dei prodotti a duplice usoenergianon proliferazione nucleare

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