Regolamento (UE) 2026/776
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/776 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/776 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, che disciplina misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. L’aggiornamento deriva da un riesame periodico e comporta la cancellazione di una persona dall’elenco, nonché l’aggiornamento di quattro persone e due entità. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 aggiornando l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione previste dal regolamento (UE) n. 359/2011 in relazione alla situazione in Iran, con effetti sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato I di tale regolamento. L’intervento consiste esclusivamente nell’aggiornamento dell’elenco: soppressione di una voce relativa a una persona, sostituzione di quattro voci relative a persone e sostituzione di due voci relative a entità. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive contro l’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/776 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 359/2011 in materia di misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Il provvedimento si fonda su un riesame dell’elenco e interviene esclusivamente sull’allegato I, senza modificare la struttura generale del regime sanzionatorio.
Contesto e finalità
Dal considerando emerge che il Consiglio ha concluso, a seguito del riesame del regolamento n. 359/2011, che:
- una voce relativa a una persona inserita nell’allegato I deve essere soppressa;
- le voci relative a quattro persone e due entità devono essere aggiornate.
La finalità del regolamento è quindi quella di mantenere allineato l’elenco dei destinatari delle misure restrittive alla valutazione più recente del Consiglio.
Base giuridica e natura del provvedimento
Il regolamento è adottato dal Consiglio sul fondamento del regolamento (UE) n. 359/2011, in particolare dell’articolo 12. Si tratta di un regolamento di esecuzione che incide sul solo allegato contenente i nominativi e le entità sottoposte a restrizioni.
Ambito di applicazione
L’ambito è circoscritto alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. L’intervento riguarda l’elenco sanzionatorio connesso alla situazione in Iran e produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile.
Modifiche all’allegato I: persone
Nella sezione "persone" dell’allegato I viene soppressa la voce relativa a:
- SALAMI Hossein (voce n. 89).
Le seguenti voci sono invece sostituite con versioni aggiornate:
- n. 19 – JAFARI-DOLATABADI Abbas: avvocato iscritto all’ordine degli avvocati di Teheran, ex consulente presso il tribunale disciplinare supremo per i giudici ed ex procuratore generale di Teheran (agosto 2009-aprile 2019). Il testo richiama il suo coinvolgimento in procedimenti contro manifestanti, riformisti, attivisti per i diritti umani e media, nonché in accuse suscettibili di pena di morte;
- n. 28 – YASAGHI Ali-Akbar: capo della sezione 26 della Corte suprema iraniana, indicato come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran per il ruolo della Corte nella conferma sistematica di condanne a morte e nel rigetto dei ricorsi senza adeguata deliberazione;
- n. 59 – BAKHTIARI Seyyed Morteza: presidente della Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF), fondazione caritatevole collegata al regime e coinvolta, secondo il testo, in consegne di armi per conto della Forza Quds dell’IRGC e in condotte connesse a sequestro di beni e abusi;
- n. 78 – RESHTE-AHMADI Bahram: capo della direzione generale per la partecipazione pubblica e il capitale sociale del sistema giudiziario iraniano, descritto come direttamente coinvolto in violazioni dei diritti umani e nel sostegno a un sistema giudiziario che ignora e viola sistematicamente i diritti fondamentali degli imputati.
Per ciascuna di tali persone il regolamento conferma la qualificazione quale responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
Modifiche all’allegato I: entità
Nella sezione "Entità" sono sostituite le voci:
- n. 1 – Polizia Criminalità informatica (FATA), unità della polizia iraniana con sede a Teheran, impegnata nel monitoraggio delle attività online, dei social media e nel perseguimento di cittadini sulla base di contenuti digitali. Il testo le attribuisce un ruolo nella repressione della libertà di espressione, nella censura e nell’intimidazione di dissidenti, oppositori e figure culturali;
- n. 25 – Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Operational Base Karbala, base operativa dell’IRGC nell’Iran sudoccidentale, identificata come quartier generale regionale nelle province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad. Il testo la collega alla repressione violenta delle proteste e al monitoraggio delle attività delle minoranze etniche.
Entrambe le entità sono qualificate come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori economici e i consulenti legali e fiscali, il dato rilevante è l’aggiornamento del soggetto target delle misure restrittive: occorre verificare se controparti, beneficiari effettivi, soggetti collegati o entità di gruppo coincidano con i nominativi e le entità aggiornati nell’allegato I del regolamento n. 359/2011. La soppressione e le sostituzioni incidono sulla necessità di screening sanzionistico, sull’assetto dei controlli interni e sulla gestione di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o contrattuali con soggetti collegati all’Iran.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 359/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive previste dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base.
Soppressione di una voce dall’elenco persone
Nella sezione "persone" dell’allegato I è soppressa la voce n. 89 relativa a SALAMI Hossein.
Aggiornamento di quattro voci relative a persone
Le voci n. 19, 28, 59 e 78 dell’elenco delle persone sono sostituite con informazioni aggiornate su JAFARI-DOLATABADI Abbas, YASAGHI Ali-Akbar, BAKHTIARI Seyyed Morteza e RESHTE-AHMADI Bahram, con conferma della loro iscrizione per gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
Aggiornamento di due voci relative a entità
Le voci n. 1 e 25 dell’elenco delle entità sono sostituite con informazioni aggiornate sulla Polizia Criminalità informatica (FATA) e sulla Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Operational Base Karbala, entrambe qualificate come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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